Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa, sezione 3, sentenza n. 2922 depositata il 9 dicembre 2024 – Nel processo tributario, ai fini della prova della notifica, il mancato deposito del file EML contenente la ricevuta di consegna della PEC con il ricorso introduttivo determina l’inammissibilità del ricorso stesso
Nel processo tributario, ai fini della prova della notifica, il mancato deposito del file EML contenente la ricevuta di consegna della PEC con il ricorso introduttivo determina l’inammissibilità del ricorso stesso