GIURISPRUDENZA – MASSIME

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 7363 depositata il 19 marzo 2025 – L’errore di fatto previsto dall’art. 395 n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista sensoriale che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l’inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga ad un’errata valutazione delle risultanze processuali

L'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista sensoriale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga ad un'errata valutazione delle risultanze processuali

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 7408 depositata il 20 marzo 2025 – In caso di notifica di cartella esattoriale avente ad oggetto crediti per sanzioni non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale va fatta valere l’obbligazione tributaria per sanzioni è quello quinquennale, così come previsto dall’art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997

In caso di notifica di cartella esattoriale avente ad oggetto crediti per sanzioni non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale va fatta valere l'obbligazione tributaria per sanzioni è quello quinquennale, così come previsto dall'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 7309 depositata il 19 marzo 2025 – In tema di contenzioso tributario, l’atto di diniego della variazione catastale, emesso a seguito di richiesta del contribuente, rientra tra quelli relativi alle operazioni catastali indicate nell’art. 2, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – norma quest’ultima che annovera nell’oggetto della giurisdizione tributaria tutte le controversie concernenti l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo nonché quelle, concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale – per cui è impugnabile, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 546 del 1992, dinanzi al giudice tributario

In tema di contenzioso tributario, l'atto di diniego della variazione catastale, emesso a seguito di richiesta del contribuente, rientra tra quelli relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - norma quest'ultima che annovera nell'oggetto della giurisdizione tributaria tutte le controversie concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo nonché quelle, concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale - per cui è impugnabile, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 546 del 1992, dinanzi al giudice tributario

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 7483 depositata il 20 marzo 2025 – Nelle emergenze sanitari non può essere invocato il principio secondo cui devono gravare sul datore di lavoro le spese che il prestatore sopporta nell’esclusivo interesse del primo, atteso che la previsione di una modalità alternativa alla vaccinazione è stata ispirata, lo si ribadisce, dall’intento di rispettare, ove possibile, la scelta della persona di rifiutare la somministrazione del vaccino

Nelle emergenze sanitari non può essere invocato il principio secondo cui devono gravare sul datore di lavoro le spese che il prestatore sopporta nell’esclusivo interesse del primo, atteso che la previsione di una modalità alternativa alla vaccinazione è stata ispirata, lo si ribadisce, dall’intento di rispettare, ove possibile, la scelta della persona di rifiutare la somministrazione del vaccino

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 7793 depositata il 24 marzo 2025 – Dall’integrazione dell’obbligo di fedeltà, di cui all’art. 2105 c.c., con i principi generali di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., deriva che il lavoratore deve astenersi da qualsiasi condotta, anche extralavorativa e potenzialmente dannosa, che sia in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa o crei situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della stessa, o sia comunque idonea a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto

Dall'integrazione dell'obbligo di fedeltà, di cui all'art. 2105 c.c., con i principi generali di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., deriva che il lavoratore deve astenersi da qualsiasi condotta, anche extralavorativa e potenzialmente dannosa, che sia in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o crei situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della stessa, o sia comunque idonea a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 7419 depositata il 20 marzo 2025 – L’indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 17, comma 2, lett. f), CCNL Regioni e Autonomie locali del 1° aprile 1999 spetta solo nelle annualità per le quali la relativa contrattazione decentrata integrativa ne abbia previsto la corresponsione, indicando i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi

L’indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 17, comma 2, lett. f), CCNL Regioni e Autonomie locali del 1° aprile 1999 spetta solo nelle annualità per le quali la relativa contrattazione decentrata integrativa ne abbia previsto la corresponsione, indicando i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 7275 depositata il 18 marzo 2025 – Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un’attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d’impresa così come definiti dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall’esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del D.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del D.P.R. n. 917 del 1986)

Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definiti dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del D.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del D.P.R. n. 917 del 1986)

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 8452 depositata il 31 marzo 2025 – L’acquisizione irrituale di elementi rilevanti ai fini dell’accertamento fiscale non comporta la inutilizzabilità degli stessi, in mancanza di una specifica previsione in tal senso. Il fondamento dell’inutilizzabilità potrebbe rinvenirsi solo ove la stessa riguardasse «un diritto fondamentale di rango istituzionale

L'acquisizione irrituale di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento fiscale non comporta la inutilizzabilità degli stessi, in mancanza di una specifica previsione in tal senso. Il fondamento dell’inutilizzabilità potrebbe rinvenirsi solo ove la stessa riguardasse «un diritto fondamentale di rango istituzionale

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