GIURISPRUDENZA – MASSIME

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 5117 depositata il 27 febbraio 2025 – Nel processo tributario, ai fini dell’assolvimento dell’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992, norma speciale rispetto all’art. 342 c.p.c., è sufficiente la riproposizione, a supporto dell’appello, delle ragioni inizialmente addotte a fondamento dell’impugnazione dell’atto impositivo ovvero della dedotta legittimità dell’accertamento, in contrapposizione alle argomentazioni spese dal giudice di primo grado, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza, e comunque ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, siano ricavabili in termini inequivoci, seppure per implicito, le ragioni di censura

Nel processo tributario, ai fini dell'assolvimento dell'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992, norma speciale rispetto all'art. 342 c.p.c., è sufficiente la riproposizione, a supporto dell'appello, delle ragioni inizialmente addotte a fondamento dell'impugnazione dell'atto impositivo ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento, in contrapposizione alle argomentazioni spese dal giudice di primo grado, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza, e comunque ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, siano ricavabili in termini inequivoci, seppure per implicito, le ragioni di censura

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 3695 depositata il 13 febbraio 2025 – Nel giudizio di revocazione, la sentenza in cui il giudice esamini direttamente il vizio revocatorio, senza pronunciarsi espressamente sull’eccezione di inammissibilità della parte convenuta che contesti l’esistenza di uno dei casi previsti nell’art. 395 c.p.c., non incorre in un vizio di omessa pronuncia, dovendosi ritenere che tale eccezione sia stata implicitamente rigettata, con la conseguenza che la parte soccombente su tale eccezione può ricorrere in cassazione solo prospettando il vizio di violazione di legge (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) o il difetto di motivazione nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

Nel giudizio di revocazione, la sentenza in cui il giudice esamini direttamente il vizio revocatorio, senza pronunciarsi espressamente sull'eccezione di inammissibilità della parte convenuta che contesti l'esistenza di uno dei casi previsti nell'art. 395 c.p.c., non incorre in un vizio di omessa pronuncia, dovendosi ritenere che tale eccezione sia stata implicitamente rigettata, con la conseguenza che la parte soccombente su tale eccezione può ricorrere in cassazione solo prospettando il vizio di violazione di legge (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) o il difetto di motivazione nei limiti dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 4740 depositata il 23 febbraio 2025 – Il termine di un mese per la comunicazione all’INPS del reddito annuo presumibilmente traibile, decorre dunque, se l’attività autonoma precede lo stato di disoccupazione, dalla presentazione della domanda di trattamento NASpI, mentre, se l’attività autonoma comincia successivamente in costanza di fruizione di NASpI, decorre dall’inizio dell’attività lavorativa.

Il termine di un mese per la comunicazione all’INPS del reddito annuo presumibilmente traibile, decorre dunque, se l’attività autonoma precede lo stato di disoccupazione, dalla presentazione della domanda di trattamento NASpI, mentre, se l’attività autonoma comincia successivamente in costanza di fruizione di NASpI, decorre dall’inizio dell’attività lavorativa.

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 6404 depositata il 10 marzo 2025 – Il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2087 c.c., è tenuto a prevenire anche le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore, con l’unico limite del cd. rischio elettivo, da intendere come condotta personalissima del dipendente, intrapresa volontariamente e per motivazioni personali, al di fuori delle attività lavorative ed in modo da interrompere il nesso eziologico tra prestazione e attività assicurata

Il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2087 c.c., è tenuto a prevenire anche le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore, con l'unico limite del cd. rischio elettivo, da intendere come condotta personalissima del dipendente, intrapresa volontariamente e per motivazioni personali, al di fuori delle attività lavorative ed in modo da interrompere il nesso eziologico tra prestazione e attività assicurata

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, sezione 3, sentenza n. 998 depositata il 12 novembre 2024 – È sottratta al giudizio di inerenza la deducibilità degli oneri finanziari sostenuti in occasione di un’operazione di family buy out

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, sezione 3, sentenza n. 998 depositata il 12 novembre 2024 È sottratta al giudizio di inerenza la deducibilità degli oneri finanziari sostenuti in occasione di un’operazione di family buy out SVOLGIMENTO DEL PROCESSO  La presente controversia scaturisce da un’operazione di family buy out inversa riguardante società [...]

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del  Piemonte, sezione 2, sentenza n. 587 depositata l’ 11 novembre 2024 – L’esito favorevole per il contribuente del processo penale ha efficacia vincolante nel processo tributario qualora la sentenza di assoluzione (perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso) sia irrevocabile e riguardi i medesimi fatti oggetto del giudizio tributario

L’esito favorevole per il contribuente del processo penale ha efficacia vincolante nel processo tributario qualora la sentenza di assoluzione (perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso) sia irrevocabile e riguardi i medesimi fatti oggetto del giudizio tributario

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sezione 2, sentenza n. 1286 depositata il 7 novembre 2024 – In tema di imposta comunale sugli immobili, l’esenzione di cui al D.lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a), spetta non soltanto se l’immobile è direttamente utilizzato dall’ente possessore (nella specie, una fondazione di religione e di culto) per lo svolgimento di compiti istituzionali, ma anche se il bene, concesso in comodato gratuito, sia utilizzato da un altro ente non commerciale per lo svolgimento di attività meritevoli previste dalla norma agevolativa, al primo strumentalmente collegato ed appartenente alla stessa struttura del concedente

In tema di imposta comunale sugli immobili, l'esenzione di cui al D.lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a), spetta non soltanto se l'immobile è direttamente utilizzato dall'ente possessore (nella specie, una fondazione di religione e di culto) per lo svolgimento di compiti istituzionali, ma anche se il bene, concesso in comodato gratuito, sia utilizzato da un altro ente non commerciale per lo svolgimento di attività meritevoli previste dalla norma agevolativa, al primo strumentalmente collegato ed appartenente alla stessa struttura del concedente

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