GIURISPRUDENZA – MASSIME

Il dirigente che al momento della cessazione del rapporto non ha fruito delle ferie ha diritto a un’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un’adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 5496 depositata il 2 marzo 2025, intervenendo in tema diritto alla indennità sostitutiva per le ferie non godute, ha ribadito il principio secondo cui " il dirigente che al momento della cessazione del rapporto non ha fruito delle ferie ha diritto a un’indennità sostitutiva, a meno [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 3596 depositata il 12 febbraio 2025 – L’art. 10 del d.lgs. n. 22 del 2015 impone di comunicare all’INPS le attività di lavoro autonomo o d’impresa individuale dalle quali si ricava un reddito, sia quando risultino intraprese ex novo, sia quando risultino preesistenti pena la decadenza dalla fruizione dell’indennità NASpI

L’art. 10 del d.lgs. n. 22 del 2015 impone di comunicare all’INPS le attività di lavoro autonomo o d’impresa individuale dalle quali si ricava un reddito, sia quando risultino intraprese ex novo, sia quando risultino preesistenti pena la decadenza dalla fruizione dell’indennità NASpI

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 1407 depositata il 21 gennaio 2025 – Una volta effettuato il conguaglio entro il giorno 16 del mese successivo alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del semestre decorrente dal termine di durata della concessione dell’integrazione salariale o, se successivo, dalla data del provvedimento di concessione della medesima, la decadenza può sussistere per il ritardo con cui il datore di lavoro abbia trasmesso all’ente le denunce telematiche mensili (c.d. flussi UNIEMENS) previste dall’art. 44, comma 9, d.l. n. 269/2003, cit., o per il fatto che queste ultime contengano errori: le denunce in questione, che devono pervenire all’ente entro il giorno 30 del mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono i contributi

Una volta effettuato il conguaglio entro il giorno 16 del mese successivo alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del semestre decorrente dal termine di durata della concessione dell’integrazione salariale o, se successivo, dalla data del provvedimento di concessione della medesima, la decadenza può sussistere per il ritardo con cui il datore di lavoro abbia trasmesso all’ente le denunce telematiche mensili (c.d. flussi UNIEMENS) previste dall’art. 44, comma 9, d.l. n. 269/2003, cit., o per il fatto che queste ultime contengano errori: le denunce in questione, che devono pervenire all’ente entro il giorno 30 del mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono i contributi

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 4936 depositata il 25 febbraio 2025 – Le disposizioni dell’art. 2 dello statuto dei lavoratori, nel limitare la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a tutela del patrimonio aziendale, non precludono a quest’ultimo di ricorrere ad agenzie investigative, purché queste non sconfinino nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria, riservata dall’art. 3 dello statuto dei lavori direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori, restando giustificato l’intervento in questione non solo per l’avvenuta perpetrazione di illeciti e l’esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione

Le disposizioni dell'art. 2 dello statuto dei lavoratori, nel limitare la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a tutela del patrimonio aziendale, non precludono a quest'ultimo di ricorrere ad agenzie investigative, purché queste non sconfinino nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria, riservata dall'art. 3 dello statuto dei lavori direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori, restando giustificato l'intervento in questione non solo per l'avvenuta perpetrazione di illeciti e l'esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 2645 depositata il 4 febbraio 2025 – In tema di giudizio di Cassazione, il sopravvenuto fallimento di una delle parti non determina l’interruzione del processo, per cui non vi è un onere di riassunzione del giudizio nei confronti della curatela fallimentare, essendo la fase di legittimità caratterizzata dall’impulso d’ufficio; ne consegue che, pur potendo il curatore intervenire nel processo per far valere i diritti della massa, sia pure nei limiti delle residue facoltà difensive riconosciute dalla legge, non può tuttavia rinunciare al ricorso già proposto dalla parte prima dell’apertura della propria procedura concorsuale

In tema di giudizio di Cassazione, il sopravvenuto fallimento di una delle parti non determina l'interruzione del processo, per cui non vi è un onere di riassunzione del giudizio nei confronti della curatela fallimentare, essendo la fase di legittimità caratterizzata dall'impulso d'ufficio; ne consegue che, pur potendo il curatore intervenire nel processo per far valere i diritti della massa, sia pure nei limiti delle residue facoltà difensive riconosciute dalla legge, non può tuttavia rinunciare al ricorso già proposto dalla parte prima dell'apertura della propria procedura concorsuale

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 3057 depositata il 6 febbraio 2025 – Il non aver ricevuto la comunicazione del dispositivo della sentenza tributaria non integra, per la parte costituita, gli estremi della “causa non imputabile” del mancato rispetto del termine lungo per impugnare, in quanto essa avrebbe potuto, con un comportamento ordinariamente diligente, e dunque esigibile, venire a conoscenza del deposito della sentenza in tempo per proporre impugnazione

Il non aver ricevuto la comunicazione del dispositivo della sentenza tributaria non integra, per la parte costituita, gli estremi della “causa non imputabile” del mancato rispetto del termine lungo per impugnare, in quanto essa avrebbe potuto, con un comportamento ordinariamente diligente, e dunque esigibile, venire a conoscenza del deposito della sentenza in tempo per proporre impugnazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 2660 depositata il 4 febbraio 2025 – La ritenuta del 12,50%, prevista dall’art. 6, della legge n. 482 del 1985, sulle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento, possa applicarsi solo agli importi derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, dovendo invece escludersi tale più favorevole tassazione rispetto alle somme versate dal contribuente ad un Fondo PIA che non abbia mai investito sul mercato finanziario

La ritenuta del 12,50%, prevista dall'art. 6, della legge n. 482 del 1985, sulle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento, possa applicarsi solo agli importi derivanti dall'effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, dovendo invece escludersi tale più favorevole tassazione rispetto alle somme versate dal contribuente ad un Fondo PIA che non abbia mai investito sul mercato finanziario

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 2655 depositata il 4 febbraio 2025 – Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione va interpretato anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU appena richiamata, non può ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso non indichi specificamente i documenti o gli atti processuali sui quali si fondi, non ne riassuma il contenuto o ne trascriva i passaggi essenziali, o comunque non fornisca un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui essi siano stati prodotti o formati

Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione va interpretato anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU appena richiamata, non può ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso non indichi specificamente i documenti o gli atti processuali sui quali si fondi, non ne riassuma il contenuto o ne trascriva i passaggi essenziali, o comunque non fornisca un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui essi siano stati prodotti o formati

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