GIURISPRUDENZA – MASSIME

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 19136 depositata l’ 11 luglio 2024 – E’ legittimo l’accertamento induttivo del reddito, ex art. 39, comma 1, lettera d), del P.R. n. 600 del 1973, operato mediante la determinazione dei ricavi di un’impresa di ristorazione in base al consumo unitario dei tovaglioli utilizzati (risultante per quelli di carta dalle fatture o ricevute di acquisto e per quelli di stoffa dalle ricevute della lavanderia), costituendo nozione di comune esperienza che ogni avventore di un ristorante o di una pizzeria adopera normalmente un solo tovagliolo

E' legittimo l’accertamento induttivo del reddito, ex art. 39, comma 1, lettera d), del P.R. n. 600 del 1973, operato mediante la determinazione dei ricavi di un’impresa di ristorazione in base al consumo unitario dei tovaglioli utilizzati (risultante per quelli di carta dalle fatture o ricevute di acquisto e per quelli di stoffa dalle ricevute della lavanderia), costituendo nozione di comune esperienza che ogni avventore di un ristorante o di una pizzeria adopera normalmente un solo tovagliolo

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 2160 depositata il 22 gennaio 2024 – In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare che l’operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva, ricorrendo alla prova che l’emittente è una «cartiera» o una «società fantasma», ciò essendo gravemente indiziario della oggettiva inesistenza delle operazioni, spettando poi al contribuente provare l’effettiva esistenza delle operazioni sottostanti; né tale onere può ritenersi assolto con l’esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia

In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare che l'operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva, ricorrendo alla prova che l’emittente è una «cartiera» o una «società fantasma», ciò essendo gravemente indiziario della oggettiva inesistenza delle operazioni, spettando poi al contribuente provare l’effettiva esistenza delle operazioni sottostanti; né tale onere può ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 29027 dell’ 11 novembre 2024 – In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’obbligo di porre il contribuente in condizione di conoscere le ragioni dalle quali deriva la pretesa fiscale, stabilito dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42 è soddisfatto dall’avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii “per relationem” a quello, relativo ai redditi della società, ancorché solo a quest’ultima notificato, giacché il socio, a norma dell’art. 2261 cod. civ., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società, e quindi di prendere visione sia dell’accertamento presupposto che dei documenti richiamati a suo fondamento, ovvero di rilevarne l’omessa comunicazione

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'obbligo di porre il contribuente in condizione di conoscere le ragioni dalle quali deriva la pretesa fiscale, stabilito dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42 è soddisfatto dall'avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii "per relationem" a quello, relativo ai redditi della società, ancorché solo a quest'ultima notificato, giacché il socio, a norma dell'art. 2261 cod. civ., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società, e quindi di prendere visione sia dell'accertamento presupposto che dei documenti richiamati a suo fondamento, ovvero di rilevarne l'omessa comunicazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 29024 dell’ 11 novembre 2024 – In applicazione del principio di competenza, in presenza di accordo transattivo, gli importi da esso derivanti devono essere imputati al periodo di sottoscrizione dello stesso, non assumendo rilevanza i relativi flussi finanziari

In applicazione del principio di competenza, in presenza di accordo transattivo, gli importi da esso derivanti devono essere imputati al periodo di sottoscrizione dello stesso, non assumendo rilevanza i relativi flussi finanziari

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia, Sezione Seconda, ordinanza n. 62 depositata il 12 marzo 2024 – L’art. 11 commi 3 e 4 del Dlgs. n. 36/2023 determina certamente una limitazione della libertà di organizzazione aziendale, ma non può essere interpretata in senso eccessivamente restrittivo, in quanto occorre evitare di introdurre freni non necessari alla concorrenza e al principio di massima partecipazione. Si ritiene pertanto che un’impresa possa mantenere il proprio CCNL anche in una gara che in base alle ripartizioni della contrattazione collettiva si collocherebbe in un altro settore economico, purché, secondo una valutazione complessiva (giuridica ed economica), il trattamento dei lavoratori impiegati in tale gara non sia deteriore rispetto a quello dei CCNL individuati dalla stazione appaltante, e vi sia corrispondenza tra le mansioni del CCNL applicato e le lavorazioni oggetto dell’appalto

L'art. 11 commi 3 e 4 del Dlgs. n. 36/2023 determina certamente una limitazione della libertà di organizzazione aziendale, ma non può essere interpretata in senso eccessivamente restrittivo, in quanto occorre evitare di introdurre freni non necessari alla concorrenza e al principio di massima partecipazione. Si ritiene pertanto che un’impresa possa mantenere il proprio CCNL anche in una gara che in base alle ripartizioni della contrattazione collettiva si collocherebbe in un altro settore economico, purché, secondo una valutazione complessiva (giuridica ed economica), il trattamento dei lavoratori impiegati in tale gara non sia deteriore rispetto a quello dei CCNL individuati dalla stazione appaltante, e vi sia corrispondenza tra le mansioni del CCNL applicato e le lavorazioni oggetto dell’appalto

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 30146 depositata il 22 novembre 2024 – Domanda di indennità di accompagnamento

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 30146 depositata il 22 novembre 2024 Lavoro - Domanda di indennità di accompagnamento - Decesso del congiunto - Rigetto Rilevato che 1. la Corte di appello di Napoli ha rigettato l’appello degli odierni ricorrenti e confermato la decisione di primo grado che aveva respinto la domanda volta ad [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 28433 depositata il 5 novembre 2024 – Anche il beneficio disciplinato dalla legge n. 336 del 1970 e ss.mm. condivida con quello introdotto con l’articolo 6 della legge n. 140 del 1985 la finalità dimostrativa della gratitudine della Nazione; tuttavia, le due elargizioni sono intrinsecamente differenti per le modalità di calcolo del beneficio da doversi ritenere giustificata la previsione, solo per il secondo di un non assorbimento con quei miglioramenti del trattamento pensionistico che sopravvengano nel tempo

Anche il beneficio disciplinato dalla legge n. 336 del 1970 e ss.mm. condivida con quello introdotto con l’articolo 6 della legge n. 140 del 1985 la finalità dimostrativa della gratitudine della Nazione; tuttavia, le due elargizioni sono intrinsecamente differenti per le modalità di calcolo del beneficio da doversi ritenere giustificata la previsione, solo per il secondo di un non assorbimento con quei miglioramenti del trattamento pensionistico che sopravvengano nel tempo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro Sentenza n. 29787 depositata il 19 novembre 2024 – La clausola 4 dell’Accordo Quadro, che impone di riservare agli assunti a tempo determinato le medesime condizioni di impiego previste per i dipendenti a tempo indeterminato; per cui il tempo lavorato con plurimi contratti a termine, sia pur non consecutivi, deve essere considerato utile ai fini del raggiungimento del requisito del “biennio” richiesto dalla su richiamata disposizione. In caso contrario, si realizzerebbe una effettiva disparità discriminatoria tra lavoratori, non consentita

La clausola 4 dell’Accordo Quadro, che impone di riservare agli assunti a tempo determinato le medesime condizioni di impiego previste per i dipendenti a tempo indeterminato; per cui il tempo lavorato con plurimi contratti a termine, sia pur non consecutivi, deve essere considerato utile ai fini del raggiungimento del requisito del “biennio” richiesto dalla su richiamata disposizione. In caso contrario, si realizzerebbe una effettiva disparità discriminatoria tra lavoratori, non consentita.

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