GIURISPRUDENZA – MASSIME

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 17193 depositata il 21 giugno 2024 – Nell’interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate. Soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall’art. 1362 all’art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall’art. 1366 c.c. all’art. 1371 c.c.

Nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate. Soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 16917 depositata il 19 giugno 2024 – Non sussiste un obbligo in capo al Fondo di garanzia, proprio perché, al tempo dell’insolvenza dell’impresa affittante, il t.f.r. non era esigibile, essendo il rapporto di lavoro proseguito senza soluzione di continuità in capo all’impresa affittuaria

Non sussiste un obbligo in capo al Fondo di garanzia, proprio perché, al tempo dell’insolvenza dell’impresa affittante, il t.f.r. non era esigibile, essendo il rapporto di lavoro proseguito senza soluzione di continuità in capo all’impresa affittuaria

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 16150 depositata l’ 11 giugno 2024 – Nel pubblico impiego privatizzato – nel quale il rapporto di lavoro è disciplinato esclusivamente dalla legge e dalla contrattazione collettiva – non possono essere attribuiti trattamenti economici non previsti dalle suddette fonti, nemmeno se di miglior favore

Nel pubblico impiego privatizzato – nel quale il rapporto di lavoro è disciplinato esclusivamente dalla legge e dalla contrattazione collettiva - non possono essere attribuiti trattamenti economici non previsti dalle suddette fonti, nemmeno se di miglior favore

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 14890 depositata il 28 maggio 2024 – Le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono, inoltre, di stretta interpretazione ai sensi dell’art. 14 preleggi sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all’interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati

Le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono, inoltre, di stretta interpretazione ai sensi dell'art. 14 preleggi sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sezione n. 2, sentenza n. 113 depositata il 23 gennaio 2024 – Per la notificazione a mezzo PEC la prova di avvenuta notifica è data con il deposito delle ricevute di accettazione e consegna (file .eml), quest’ultima contenente l’atto allegato in formato digitale nativo. Dette ricevute equivalgono in tutto e per tutto all’avviso di ricevimento della raccomandata cartacea e del resto il valore legale della PEC poggia proprio sul valore di prova certa di ricezione del messaggio costituita da tali ricevute elettroniche

Per la notificazione a mezzo PEC la prova di avvenuta notifica è data con il deposito delle ricevute di accettazione e consegna (file .eml), quest'ultima contenente l'atto allegato in formato digitale nativo. Dette ricevute equivalgono in tutto e per tutto all'avviso di ricevimento della raccomandata cartacea e del resto il valore legale della PEC poggia proprio sul valore di prova certa di ricezione del messaggio costituita da tali ricevute elettroniche

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione n. 6, sentenza n. 270 depositata il 25 gennaio 2024 – Il curatore dell’eredità giacente non è soggetto al pagamento dell’imposta di successione in quanto è un mero detentore dei beni ereditari sotto la vigilanza del Tribunale e, in tale veste, non può essere considerato né un rappresentante legale né un sostituto del chiamato all’eredità

Il curatore dell'eredità giacente non è soggetto al pagamento dell’imposta di successione in quanto è un mero detentore dei beni ereditari sotto la vigilanza del Tribunale e, in tale veste, non può essere considerato né un rappresentante legale né un sostituto del chiamato all'eredità

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 16488 depositata il 13 giugno 2024 – In tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, mentre il contribuente l’onere di provare (oltre, eventualmente, l’insussistenza del presupposto, cioè la presenza dell’elemento indice di capacità contributiva), attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito, determinato o determinabile sinteticamente, è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o, ancora, più in generale, secondo una ormai consolidata opinione di questa Corte, anche che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore

In tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l'Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, mentre il contribuente l'onere di provare (oltre, eventualmente, l'insussistenza del presupposto, cioè la presenza dell'elemento indice di capacità contributiva), attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito, determinato o determinabile sinteticamente, è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o, ancora, più in generale, secondo una ormai consolidata opinione di questa Corte, anche che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 17008 depositata il 20 giugno 2024 – La disposizione dell’art. 3 legge n. 300/1970 – secondo la quale i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell’attività lavorativa devono essere comunicati ai lavoratori interessati – non ha fatto venire meno il potere dell’imprenditore, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c., di controllare, direttamente o mediante l’organizzazione gerarchica che a lui faccia capo e che sia conosciuta dai dipendenti, l’adempimento delle prestazioni cui costoro siano tenuti e, così, di accertare eventuali mancanze specifiche degli stessi, già commesse o in corso di esecuzione, indipendentemente dalle modalità con cui sia stato compiuto il controllo: attesa la peculiare posizione suddetta di colui che lo effettua, infatti, esso può legittimamente avvenire anche occultamente, a ciò non ostando né il principio di correttezza e buona fede nell’attuazione del rapporto di lavoro, né il divieto previsto dall’art. 4 legge cit., riferito esclusivamente all’uso di apparecchiature per il controllo a distanza e non applicabile analogicamente, siccome penalmente sanzionato

La disposizione dell'art. 3 legge n. 300/1970 – secondo la quale i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa devono essere comunicati ai lavoratori interessati – non ha fatto venire meno il potere dell'imprenditore, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c., di controllare, direttamente o mediante l'organizzazione gerarchica che a lui faccia capo e che sia conosciuta dai dipendenti, l'adempimento delle prestazioni cui costoro siano tenuti e, così, di accertare eventuali mancanze specifiche degli stessi, già commesse o in corso di esecuzione, indipendentemente dalle modalità con cui sia stato compiuto il controllo: attesa la peculiare posizione suddetta di colui che lo effettua, infatti, esso può legittimamente avvenire anche occultamente, a ciò non ostando né il principio di correttezza e buona fede nell'attuazione del rapporto di lavoro, né il divieto previsto dall'art. 4 legge cit., riferito esclusivamente all'uso di apparecchiature per il controllo a distanza e non applicabile analogicamente, siccome penalmente sanzionato

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