GIURISPRUDENZA – MASSIME

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 26170 depositata il 25 settembre 2025 – La codatorialità nell’impresa di gruppo presuppone l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale, nonché la condivisione della prestazione del medesimo, al fine di soddisfare l’interesse di gruppo, da parte delle diverse società, che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali, secondo le regole generali di imputazione del rapporto all’effettivo utilizzatore della prestazione, ovvero agli effettivi utilizzatori promiscui secondo i principi delle obbligazioni solidali

La codatorialità nell'impresa di gruppo presuppone l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale, nonché la condivisione della prestazione del medesimo, al fine di soddisfare l'interesse di gruppo, da parte delle diverse società, che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali, secondo le regole generali di imputazione del rapporto all'effettivo utilizzatore della prestazione, ovvero agli effettivi utilizzatori promiscui secondo i principi delle obbligazioni solidali

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 26046 depositata il 24 settembre 2025 – In materia di sanzioni disciplinari, il giudizio di proporzionalità tra licenziamento e addebito contestato è devoluto al giudice di merito, in quanto implica un apprezzamento dei fatti che hanno dato origine alla controversia, ed è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione della sentenza impugnata sul punto manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata articolata su espressioni od argomenti tra loro inconciliabili, oppure perplessi o manifestamente ed obiettivamente incomprensibili, ovvero ancora sia viziata da omesso esame di un fatto avente valore decisivo, nel senso che l’elemento trascurato avrebbe condotto con certezza ad un diverso esito della controversia

In materia di sanzioni disciplinari, il giudizio di proporzionalità tra licenziamento e addebito contestato è devoluto al giudice di merito, in quanto implica un apprezzamento dei fatti che hanno dato origine alla controversia, ed è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione della sentenza impugnata sul punto manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell'essere stata articolata su espressioni od argomenti tra loro inconciliabili, oppure perplessi o manifestamente ed obiettivamente incomprensibili, ovvero ancora sia viziata da omesso esame di un fatto avente valore decisivo, nel senso che l'elemento trascurato avrebbe condotto con certezza ad un diverso esito della controversia

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 26140 depositata il 25 settembre 2025 – In tema di pubblico impiego privatizzato, l’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 assegna rilievo solo al criterio dell’equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare la natura equivalente della mansione, non potendosi avere riguardo alla norma generale di cui all’art. 2103 c.c.

In tema di pubblico impiego privatizzato, l'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare la natura equivalente della mansione, non potendosi avere riguardo alla norma generale di cui all'art. 2103 c.c.

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 26066 depositata il 24 settembre 2025 – Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento

Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 26039 depositata il 24 settembre 2025 – L’articolo 1 co. 47 della legge 92/2012 ha introdotto un rito speciale per le azioni di impugnativa dei licenziamenti, applicabile alle controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della stessa legge (il 18.7.2012), nelle ipotesi regolate dall’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, tra le quali rientra il licenziamento discriminatorio

L’articolo 1 co. 47 della legge 92/2012 ha introdotto un rito speciale per le azioni di impugnativa dei licenziamenti, applicabile alle controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della stessa legge (il 18.7.2012), nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, tra le quali rientra il licenziamento discriminatorio

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 26467 depositata il 1° ottobre 2025 – La sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa con la formula “perché il fatto non sussiste”, non spiega automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario se non viene depositata la prova della sua irrevocabilità

La sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa con la formula “perché il fatto non sussiste”, non spiega automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario se non viene depositata la prova della sua irrevocabilità

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 26206 depositata il 26 settembre 2025 – L’elemento dell’abitualità, ossia della reiterazione nel tempo, abbinato a quello della professionalità, delimita un’attività caratterizzata da ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti. Al contrario, l’attività occasionale si concretizza nei caratteri della contingenza, eventualità e secondarietà (Cass. 15031/2014; Cass. n. 4419 del 2021) di talché anche l’effettuazione di una sola operazione, in presenza dei già menzionati comportamenti, integra l’esercizio di una abituale attività economica

L’elemento dell’abitualità, ossia della reiterazione nel tempo, abbinato a quello della professionalità, delimita un’attività caratterizzata da ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti. Al contrario, l’attività occasionale si concretizza nei caratteri della contingenza, eventualità e secondarietà (Cass. 15031/2014; Cass. n. 4419 del 2021) di talché anche l’effettuazione di una sola operazione, in presenza dei già menzionati comportamenti, integra l’esercizio di una abituale attività economica

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 25992 depositata il 24 settembre 2025 – In tema di società di comodo l’onere probatorio del contribuente può essere assolto non solo dimostrando che, nel caso concreto, l’esito quantitativo del test di operatività è erroneo o non ha la valenza sintomatica che gli ha attribuito il legislatore, giacché il livello inferiore dei ricavi è dipeso invece da situazioni oggettive che ne hanno impedito una maggior realizzazione

In tema di società di comodo l'onere probatorio del contribuente può essere assolto non solo dimostrando che, nel caso concreto, l'esito quantitativo del test di operatività è erroneo o non ha la valenza sintomatica che gli ha attribuito il legislatore, giacché il livello inferiore dei ricavi è dipeso invece da situazioni oggettive che ne hanno impedito una maggior realizzazione

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