GIURISPRUDENZA – MASSIME

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 25161 depositata il 14 settembre 2025 – Allorché il giudice civile adìto ritenga che “competente” in ordine alla domanda formulata dall’attore sia un collegio penale del medesimo ufficio, non si pone una questione di competenza suscettibile di essere risolta con il regolamento di competenza, ma di ripartizione delle cause tra magistrati appartenenti allo stesso ufficio giudiziario, risultando inammissibile il ricorso per regolamento di competenza

Allorché il giudice civile adìto ritenga che "competente" in ordine alla domanda formulata dall'attore sia un collegio penale del medesimo ufficio, non si pone una questione di competenza suscettibile di essere risolta con il regolamento di competenza, ma di ripartizione delle cause tra magistrati appartenenti allo stesso ufficio giudiziario, risultando inammissibile il ricorso per regolamento di competenza

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 25159 depositata il 14 settembre 2025 – Il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato può ritenersi violato non già quando il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all’applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall’istante, ma ogni qual volta, interferendo nel potere dispositivo delle parti, il giudice stesso alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione (petitum e causa petendi), attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nell’ambito della domanda o delle richieste delle parti.

Il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato può ritenersi violato non già quando il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all’applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall’istante, ma ogni qual volta, interferendo nel potere dispositivo delle parti, il giudice stesso alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione (petitum e causa petendi), attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nell’ambito della domanda o delle richieste delle parti.

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 25456 depositata il 17 settembre 2025 – In tema di riscossione esattoriale, l’art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (quale introdotto dall’art. 7, comma 2, lett. u-bis, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106), prevede che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria – la quale, come atto a contenuto informativo-sollecitatorio, si esaurisce nell'”avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca” – deve contenere soltanto l’indicazione (con riferimento all’an, cioè al titolo, ed al quantum, cioè all’entità) del credito tributario per cui si procede, ma non anche l’indicazione dell’immobile o degli immobili su cui l’agente della riscossione procederà ad iscrizione ipotecaria in caso di perdurante inadempienza del debitore, essendone necessaria l’individuazione soltanto in occasione della successiva costituzione del diritto reale di garanzia con l’esecuzione della pubblicità immobiliare

In tema di riscossione esattoriale, l'art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (quale introdotto dall'art. 7, comma 2, lett. u-bis, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106), prevede che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria – la quale, come atto a contenuto informativo-sollecitatorio, si esaurisce nell'"avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca" - deve contenere soltanto l'indicazione (con riferimento all'an, cioè al titolo, ed al quantum, cioè all'entità) del credito tributario per cui si procede, ma non anche l'indicazione dell'immobile o degli immobili su cui l'agente della riscossione procederà ad iscrizione ipotecaria in caso di perdurante inadempienza del debitore, essendone necessaria l'individuazione soltanto in occasione della successiva costituzione del diritto reale di garanzia con l'esecuzione della pubblicità immobiliare

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 25355 depositata il 16 settembre 2025 – Nel ricorso per cassazione, il vizio di violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c., giusta il disposto dell’art. 366, co. 1, n. 4), c.p.c., dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina

Nel ricorso per cassazione, il vizio di violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c., giusta il disposto dell'art. 366, co. 1, n. 4), c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità, non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 25423 depositata il 16 settembre 2025 – Ai sensi dell’art. 42 D.P.R. n. 600 del 1973, la motivazione dell’avviso di accertamento esige – oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria – soltanto l’indicazione di fatti astrattamente giustificativi, idonei a delimitare l’àmbito delle ragioni adducibili dall’ufficio nell’eventuale fase contenziosa, restando affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti medesimi e la loro idoneità a sostenere la pretesa impositiva

Ai sensi dell'art. 42 D.P.R. n. 600 del 1973, la motivazione dell'avviso di accertamento esige - oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria - soltanto l'indicazione di fatti astrattamente giustificativi, idonei a delimitare l'àmbito delle ragioni adducibili dall'ufficio nell'eventuale fase contenziosa, restando affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti medesimi e la loro idoneità a sostenere la pretesa impositiva

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 25351 depositata il 16 settembre 2025 – Per la sussistenza della frequenza e sistematicità di reiterate assegnazioni di un lavoratore allo svolgimento di mansioni superiori, il cui cumulo sia utile all’acquisizione del diritto alla promozione automatica in forza dell’art. 2103 cod. civ., non è sufficiente la mera ripetizione delle assegnazioni, essendo invece necessario – se non un vero e proprio intento fraudolento del datore di lavoro – una programmazione iniziale della molteplicità degli incarichi ed una predeterminazione utilitaristica di siffatto comportamento

Per la sussistenza della frequenza e sistematicità di reiterate assegnazioni di un lavoratore allo svolgimento di mansioni superiori, il cui cumulo sia utile all'acquisizione del diritto alla promozione automatica in forza dell'art. 2103 cod. civ., non è sufficiente la mera ripetizione delle assegnazioni, essendo invece necessario - se non un vero e proprio intento fraudolento del datore di lavoro - una programmazione iniziale della molteplicità degli incarichi ed una predeterminazione utilitaristica di siffatto comportamento

La ripetizione degli utili non conseguiti: dalla condictio indebiti all’azione societaria e prescrizione decennale

L’istituto della ripetizione degli utili non conseguiti riguarda il caso in cui i soci di una società — tipicamente società di persone (snc, sas) — abbiano prelevato somme a titolo di utili “anticipati” o “attribuiti anticipatamente”, mentre l’attività societaria non ha effettivamente realizzato utili che giustifichino tali prelievi. In altre parole, i soci hanno tratto [...]

Corte di Cassazione, sezione terza, ordinanza n. 20514 depositata il 21 luglio 2025 – L’azione con cui l’amministratore recupera le anticipazioni di utili conseguiti dai soci di società di persone in assenza dei presupposti di legge costituisce ripetizione d’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.

L’azione con cui l’amministratore recupera le anticipazioni di utili conseguiti dai soci di società di persone in assenza dei presupposti di legge costituisce ripetizione d’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.

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