GIURISPRUDENZA – MASSIME

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 21210 depositata il 30 novembre 2025 – Il carattere novativo della transazione implica che la somma dovuta in restituzione dal lavoratore alla società prescinde dalla sua natura retributiva o previdenziale, ed è comunque dovuta interamente, sicché l’accertamento dell’omissione contributiva restava inutile, e non doveva compiersi, atteso che da tale profilo contributivo prescindeva il contenuto della transazione

Il carattere novativo della transazione implica che la somma dovuta in restituzione dal lavoratore alla società prescinde dalla sua natura retributiva o previdenziale, ed è comunque dovuta interamente, sicché l’accertamento dell’omissione contributiva restava inutile, e non doveva compiersi, atteso che da tale profilo contributivo prescindeva il contenuto della transazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31181 depositata il 28 novembre 2025 – In caso di applicazione della tutela reale ex art 18 l. n. 300/1970, (anche) nel testo modificato dalla l. n. 92 del 2012 – applicabile ratione temporis il datore di lavoro è condannato al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, costituendo detta fattispecie una ipotesi eccezionale di condanna a favore del terzo, che non richiede la partecipazione al giudizio dell’ente previdenziale

In caso di applicazione della tutela reale ex art 18 l. n. 300/1970, (anche) nel testo modificato dalla l. n. 92 del 2012 - applicabile ratione temporis il datore di lavoro è condannato al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, costituendo detta fattispecie una ipotesi eccezionale di condanna a favore del terzo, che non richiede la partecipazione al giudizio dell’ente previdenziale

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 30823 depositata il 24 novembre 2025 – Nel rapporto di lavoro subordinato la retribuzione prevista dal contratto collettivo acquista, pur solo in via generale, una mera presunzione di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza, tuttavia l’eventuale inadeguatezza della retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva può essere accertata solo attraverso il parametro dell’art. 36 Cost., che è “esterno” rispetto al contratto collettivo. Né la diversità di retribuzione fra dipendenti che svolgono le stesse mansioni è in contrasto con un principio di parità di trattamento, principio che sussiste solo nel pubblico impiego contrattualizzato

Nel rapporto di lavoro subordinato la retribuzione prevista dal contratto collettivo acquista, pur solo in via generale, una mera presunzione di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza, tuttavia l'eventuale inadeguatezza della retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva può essere accertata solo attraverso il parametro dell'art. 36 Cost., che è "esterno" rispetto al contratto collettivo. Né la diversità di retribuzione fra dipendenti che svolgono le stesse mansioni è in contrasto con un principio di parità di trattamento, principio che sussiste solo nel pubblico impiego contrattualizzato

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 30476 depositata il 19 novembre 2025 – In tema di obbligazioni contributive, la diversità dei periodi di debenza, pur nella identità dei termini di riferimento e di connotazione del rapporto, basta a far configurare quali diversi i rapporti contributivi ad essi afferenti, sicché il giudice non può stabilire, con efficacia di giudicato, che le norme sottoposte al suo esame debbano essere interpretate nel senso che anche per il futuro l’obbligo contributivo si atteggi in un determinato modo, in quanto per questa parte giudicherebbe di un rapporto del quale non si sono ancora realizzati tutti i presupposti

In tema di obbligazioni contributive, la diversità dei periodi di debenza, pur nella identità dei termini di riferimento e di connotazione del rapporto, basta a far configurare quali diversi i rapporti contributivi ad essi afferenti, sicché il giudice non può stabilire, con efficacia di giudicato, che le norme sottoposte al suo esame debbano essere interpretate nel senso che anche per il futuro l'obbligo contributivo si atteggi in un determinato modo, in quanto per questa parte giudicherebbe di un rapporto del quale non si sono ancora realizzati tutti i presupposti.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 30459 depositata il 18 novembre 2025 – La regola del cd. minimale contributivo, che deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell’obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all’orario di lavoro, che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva, o dal contratto individuale, se superiore; ne deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro

La regola del cd. minimale contributivo, che deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all'orario di lavoro, che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva, o dal contratto individuale, se superiore; ne deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 30950 depositata il 26 novembre 2025, n. 30950 – Le condizioni per l’estinzione, nei casi di definizione delle pendenze tributarie, sono costituite dalla presentazione della comunicazione di cui al comma 3 e il pagamento degli importi dovuti nel termine stabilito dalla legge

Le condizioni per l'estinzione, nei casi di definizione delle pendenze tributarie, sono costituite dalla presentazione della comunicazione di cui al comma 3 e il pagamento degli importi dovuti nel termine stabilito dalla legge

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 30855 depositata il 24 novembre 2025 – Il controlli ai sensi dell’art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973 attribuisce all’Agenzia, sia pur ridotta, un attività istruttoria seguita, a pena di nullità, dalla comunicazione dell’esito del controllo con conseguente potere dell’Ufficio di escludere, in tutto o in parte, le detrazioni d’imposta non spettanti in base ai documenti richiesti al contribuente

Il controlli ai sensi dell'art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973 attribuisce all'Agenzia, sia pur ridotta, un attività istruttoria seguita, a pena di nullità, dalla comunicazione dell'esito del controllo con conseguente potere dell'Ufficio di escludere, in tutto o in parte, le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti al contribuente

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 30974 depositata il 26 novembre 2025 – Escluso che, in mancanza di una norma che obblighi le società a provvedere all’ammortamento delle quote del trattamento di fine mandato degli amministratori nelle forme previste per i lavoratori dipendenti, possa applicarsi l’art. 2120 cod. civ., dettato per questi ultimi

Escluso che, in mancanza di una norma che obblighi le società a provvedere all'ammortamento delle quote del trattamento di fine mandato degli amministratori nelle forme previste per i lavoratori dipendenti, possa applicarsi l'art. 2120 cod. civ., dettato per questi ultimi

Torna in cima