GIURISPRUDENZA – MASSIME

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31188 depositata il 28 novembre 2025 – La decisione affidata complessivamente al richiamo dei principi di cui all’art. 36 Cost., non può superare la necessaria valutazione delle norme contrattuali intervenute nel tempo a modificare complessivamente gli assetti retributivi, trattandosi di un parametro finale (adeguatezza della retribuzione) che opera soltanto all’esito di un esame compiuto della situazione retributiva del lavoratore, come disciplinata dalle norme di riferimento

La decisione affidata complessivamente al richiamo dei principi di cui all’art. 36 Cost., non può superare la necessaria valutazione delle norme contrattuali intervenute nel tempo a modificare complessivamente gli assetti retributivi, trattandosi di un parametro finale (adeguatezza della retribuzione) che opera soltanto all’esito di un esame compiuto della situazione retributiva del lavoratore, come disciplinata dalle norme di riferimento

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 30780 depositata il 23 novembre 2025 – In tema di dequalificazione professionale, il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l’esistenza del relativo danno – avente natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore – e determinarne l’entitanche in via equitativa, con processo logico-giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all’esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto

In tema di dequalificazione professionale, il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno - avente natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore - e determinarne l'entitanche in via equitativa, con processo logico-giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 30331 depositata il 17 novembre 2025 – Per l’art. 2120 cod. civ., ove i contratti collettivi non contengano diversa previsione, la retribuzione annua comprende tutte le somme corrisposte a titolo non occasionale e non di rimborso spese; l’esclusione di una o più voci dalla base retributiva, costituendo deroga all’indicato principio, presuppone in primo luogo una volontà della norma collettiva che neghi espressamente l’inclusione ed esige, poi, una specifica prova di questa negazione da parte di colui che la invoca

Per l’art. 2120 cod. civ., ove i contratti collettivi non contengano diversa previsione, la retribuzione annua comprende tutte le somme corrisposte a titolo non occasionale e non di rimborso spese; l’esclusione di una o più voci dalla base retributiva, costituendo deroga all’indicato principio, presuppone in primo luogo una volontà della norma collettiva che neghi espressamente l’inclusione ed esige, poi, una specifica prova di questa negazione da parte di colui che la invoca

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 30954 depositata il 26 novembre 2025 – La motivazione è solo “apparente” e la sentenza è nulla quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

La motivazione è solo "apparente" e la sentenza è nulla quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31208 depositata il 30 novembre 2025 – Qualora venga dedotto in giudizio l’omesso versamento di contributi assicurativi obbligatori (con le relative somme accessorie), vantati da un istituto previdenziale nei confronti di un ente pubblico non economico in relazione a pretesi rapporti di lavoro subordinato instaurati con tale ente, la causa deve essere decisa dal giudice ordinario, dovendosi distinguere, in base al titolo, ai soggetti e al contenuto, tra il rapporto previdenziale e quello di pubblico impiego la cui cognizione, relativamente alle fattispecie in cui non trovi applicazione, ai fini della determinazione della giurisdizione, la nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 29 del 1993 e, successivamente, di cui al D.Lgs. n. 80 del 1998, è attribuita invece alla giurisdizione del giudice amministrativo

Qualora venga dedotto in giudizio l'omesso versamento di contributi assicurativi obbligatori (con le relative somme accessorie), vantati da un istituto previdenziale nei confronti di un ente pubblico non economico in relazione a pretesi rapporti di lavoro subordinato instaurati con tale ente, la causa deve essere decisa dal giudice ordinario, dovendosi distinguere, in base al titolo, ai soggetti e al contenuto, tra il rapporto previdenziale e quello di pubblico impiego la cui cognizione, relativamente alle fattispecie in cui non trovi applicazione, ai fini della determinazione della giurisdizione, la nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 29 del 1993 e, successivamente, di cui al D.Lgs. n. 80 del 1998, è attribuita invece alla giurisdizione del giudice amministrativo

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