Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 36775 depositata il 3 ottobre 2024 – E’ pienamente legittimo il sequestro eseguito presso lo studio del libero professionista inquisito, giacché il segreto professionale può essere opposto solo dal testimone, e non anche dall’inquisito, tenuto conto che l’unico segreto opponibile da quest’ultimo al magistrato penale è quello di Stato
E' pienamente legittimo il sequestro eseguito presso lo studio del libero professionista inquisito, giacché il segreto professionale può essere opposto solo dal testimone, e non anche dall'inquisito, tenuto conto che l'unico segreto opponibile da quest'ultimo al magistrato penale è quello di Stato