TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 22678 depositata il 12 agosto 2024 – Il vizio motivazionale deve essere dedotto censurando l'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” e non più l'”omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione” circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio

Il vizio motivazionale deve essere dedotto censurando l'"omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti" e non più l'"omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione" circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 22670 depositata il 12 agosto 2024 – Sono ricorribili avanti la giustizia tributaria solo gli atti provvedimentali capaci di modificare unilateralmente ed in via autoritativa le situazioni giuridiche soggettive dei destinatati (pubblici o privati), sia di natura sostanziale – mediante accertamento di maggior reddito, prelievi o forme di esecuzione forzata – sia di natura processuale, comportando decadenze, dinieghi o limitazioni all’esercizio di azioni. Solo in tali condizioni, ed al momento della formale notizia o concreta percezione dell’esistenza di tali atti, sorge in capo al destinatario dell’azione amministrativa un interesse attuale, concreto, personale ed economicamente valutabile da assurgere al grado di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.

Sono ricorribili avanti la giustizia tributaria solo gli atti provvedimentali capaci di modificare unilateralmente ed in via autoritativa le situazioni giuridiche soggettive dei destinatati (pubblici o privati), sia di natura sostanziale - mediante accertamento di maggior reddito, prelievi o forme di esecuzione forzata - sia di natura processuale, comportando decadenze, dinieghi o limitazioni all'esercizio di azioni. Solo in tali condizioni, ed al momento della formale notizia o concreta percezione dell'esistenza di tali atti, sorge in capo al destinatario dell'azione amministrativa un interesse attuale, concreto, personale ed economicamente valutabile da assurgere al grado di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 19787 depositata il 18 luglio 2024 – Per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 52, commi 4 e 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito la circostanza che la norma stabilisce che la richiesta in questione deve essere “resa al notaio all’atto della cessione” evidenzia che essa debba essere esplicitata e risultare dalla cessione; si tratta d’altronde di un’opzione di volontà, in quanto atto negoziale incidente sulla determinazione dell’imponibile e sull’entità del tributo da versare, scaturente da una scelta del contribuente

Per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito la circostanza che la norma stabilisce che la richiesta in questione deve essere “resa al notaio all’atto della cessione” evidenzia che essa debba essere esplicitata e risultare dalla cessione; si tratta d’altronde di un’opzione di volontà, in quanto atto negoziale incidente sulla determinazione dell'imponibile e sull'entità del tributo da versare, scaturente da una scelta del contribuente

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 22679 depositata il 12 agosto 2024 – E’ solo in caso di contestazione da parte del contribuente della legittimazione del sottoscrittore dell’atto impositivo che insorge nell’Amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare, in omaggio al principio di vicinanza della prova, il corretto esercizio del potere producendo, anche in grado di appello, la relativa delega, che è solo di firma e non di funzioni

E' solo in caso di contestazione da parte del contribuente della legittimazione del sottoscrittore dell'atto impositivo che insorge nell'Amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare, in omaggio al principio di vicinanza della prova, il corretto esercizio del potere producendo, anche in grado di appello, la relativa delega, che è solo di firma e non di funzioni

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 22681 depositata il 12 agosto 2024 – E’ in sede di riscossione che l’amministrazione, in caso di società di persone, dovrà provare i presupposti del beneficium excussionis a favore del socio, provando che il patrimonio della società risulti insufficiente, in tutto o in parte, a soddisfarsi sul patrimonio sociale

E' in sede di riscossione che l'amministrazione, in caso di società di persone, dovrà provare i presupposti del beneficium excussionis a favore del socio, provando che il patrimonio della società risulti insufficiente, in tutto o in parte, a soddisfarsi sul patrimonio sociale

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 16407 depositata il 14 giugno 2024 – La notifica non è un rapporto giuridico a sè, rispetto al quale deve valutarsi l’avvenuto consolidamento, ma un atto strumentale all’instaurazione della controversia o al consolidamento dell’obbligo di pagamento in capo al contribuente per omessa impugnazione

La notifica non è un rapporto giuridico a sè, rispetto al quale deve valutarsi l’avvenuto consolidamento, ma un atto strumentale all’instaurazione della controversia o al consolidamento dell’obbligo di pagamento in capo al contribuente per omessa impugnazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 22673 depositata il 12 agosto 2024 – Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200

Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 22672 depositata il 12 agosto 2024 – Con la proposizione del ricorso per cassazione e consentito al giudice di legittimità solo di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione

Con la proposizione del ricorso per cassazione e consentito al giudice di legittimità solo di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione

Torna in cima