TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 21757 depositata il 29 luglio 2025 – Liquidazione delle spese sulla base dei parametri sia medi che minimi previsti dal D.M. 55/2014, art. 15 D.Lgs. 546/1992, art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.

Liquidazione delle spese sulla base dei parametri sia medi che minimi previsti dal D.M. 55/2014, art. 15 D.Lgs. 546/1992, art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 21021 depositata il 24 luglio 2025 – L’incorporazione in un solo documento di più dichiarazioni negoziali produttive di effetti giuridici distinti e l’incorporazione in documenti diversi di più dichiarazioni negoziali costituiscono tecniche operative alternative per i contribuenti, che subiscono l’applicazione dell’imposta di registro sul loro atto o sui loro atti in base alla natura degli effetti derivanti da ciascuno dei negozi documentati, trovando a tal fine applicazione l’art. 21 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'incorporazione in un solo documento di più dichiarazioni negoziali produttive di effetti giuridici distinti e l'incorporazione in documenti diversi di più dichiarazioni negoziali costituiscono tecniche operative alternative per i contribuenti, che subiscono l'applicazione dell'imposta di registro sul loro atto o sui loro atti in base alla natura degli effetti derivanti da ciascuno dei negozi documentati, trovando a tal fine applicazione l'art. 21 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 21032 depositata il 24 luglio 2025 – In tema di imposta di registro sugli atti dell’autorità giudiziaria ex art. 37 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, un provvedimento è imponibile anche ove sia ancora suscettibile di impugnazione o sia stato impugnato, ma non anche nel caso in cui sia stato già riformato o annullato con conseguente venir meno del presupposto impositivo

In tema di imposta di registro sugli atti dell'autorità giudiziaria ex art. 37 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, un provvedimento è imponibile anche ove sia ancora suscettibile di impugnazione o sia stato impugnato, ma non anche nel caso in cui sia stato già riformato o annullato con conseguente venir meno del presupposto impositivo

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 13325 depositata il 19 maggio 2025 – Il divieto di reformatio in peius opera anche nel processo tributario per cui, una volta stabilito il quantum devolutum in assenza di impugnazione della parte parzialmente vittoriosa (appello o ricorso incidentale), se la decisione di secondo grado è più sfavorevole all’impugnante e più favorevole alla controparte di quanto non sia stata la sentenza impugnata incorre nel vizio di extrapetizione

Il divieto di reformatio in peius opera anche nel processo tributario per cui, una volta stabilito il quantum devolutum in assenza di impugnazione della parte parzialmente vittoriosa (appello o ricorso incidentale), se la decisione di secondo grado è più sfavorevole all’impugnante e più favorevole alla controparte di quanto non sia stata la sentenza impugnata incorre nel vizio di extrapetizione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 21021 depositata il 24 luglio 2025 – L’incorporazione in un solo documento di più dichiarazioni negoziali produttive di effetti giuridici distinti e l’incorporazione in documenti diversi di più dichiarazioni negoziali costituiscono tecniche operative alternative per i contribuenti, che subiscono l’applicazione dell’imposta di registro sul loro atto o sui loro atti in base alla natura degli effetti derivanti da ciascuno dei negozi documentati, trovando a tal fine applicazione l’art. 21 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

L'incorporazione in un solo documento di più dichiarazioni negoziali produttive di effetti giuridici distinti e l'incorporazione in documenti diversi di più dichiarazioni negoziali costituiscono tecniche operative alternative per i contribuenti, che subiscono l'applicazione dell'imposta di registro sul loro atto o sui loro atti in base alla natura degli effetti derivanti da ciascuno dei negozi documentati, trovando a tal fine applicazione l'art. 21 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 21916 depositata il 30 luglio 2025 – In tema di accertamento dei redditi, l’Amministrazione può procedere – ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 – alla determinazione del reddito del contribuente utilizzando le percentuali di ricarico; tuttavia, considerato che tali “percentuali di ricarico” costituiscono presunzioni semplici, esse devono essere assistite dai requisiti di cui all’art. 2729 cod. civ., essere desunte da dati di comune esperienza ed esplicitate attraverso un adeguato ragionamento

In tema di accertamento dei redditi, l'Amministrazione può procedere - ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 - alla determinazione del reddito del contribuente utilizzando le percentuali di ricarico; tuttavia, considerato che tali "percentuali di ricarico" costituiscono presunzioni semplici, esse devono essere assistite dai requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ., essere desunte da dati di comune esperienza ed esplicitate attraverso un adeguato ragionamento

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 21788 depositata il 29 luglio 2025 – In tema di ricorso per cassazione, pur costituendo il giudicato la regola del caso concreto e conseguentemente una questione di diritto da accertare direttamente, la sua interpretazione, da parte del giudice di legittimità, è possibile solo se la sentenza da esaminare venga messa a disposizione mediante trascrizione nel corpo del ricorso, derivandone in mancanza l’inammissibilità del motivo, con cui si denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c., restando precluse ogni tipo di attività nomofilattica

In tema di ricorso per cassazione, pur costituendo il giudicato la regola del caso concreto e conseguentemente una questione di diritto da accertare direttamente, la sua interpretazione, da parte del giudice di legittimità, è possibile solo se la sentenza da esaminare venga messa a disposizione mediante trascrizione nel corpo del ricorso, derivandone in mancanza l'inammissibilità del motivo, con cui si denuncia la violazione dell'art. 2909 c.c., restando precluse ogni tipo di attività nomofilattica

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 20836 depositata il 23 luglio 2025 – L’unica possibilità affinché l’udienza pubblica da remoto sia validamente tenuta, in modo da garantire non solo il contraddittorio, ma la sua stessa effettiva pubblicità, è quella della modalità audiovisiva

L'unica possibilità affinché l'udienza pubblica da remoto sia validamente tenuta, in modo da garantire non solo il contraddittorio, ma la sua stessa effettiva pubblicità, è quella della modalità audiovisiva.

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