TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione, sezione tributaria, Ordinanza n. 22730 depositata il 6 agosto 2025 – Nel processo di riassunzione davanti al giudice tributario, a seguito di cassazione con rinvio, la competenza del giudice del rinvio è di natura funzionale e quindi inderogabile, e la riassunzione davanti ad un giudice diverso da quello indicato dalla Corte di legittimità non consente la translatio iudicii

Nel processo di riassunzione davanti al giudice tributario, a seguito di cassazione con rinvio, la competenza del giudice del rinvio è di natura funzionale e quindi inderogabile, e la riassunzione davanti ad un giudice diverso da quello indicato dalla Corte di legittimità non consente la translatio iudicii

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 22422 depositata il 4 agosto 2025 – in tema di ritenute sugli interessi, ai sensi dell’art. 26, comma 3, D.P.R. n. 600/1973, la nozione di ‘banca corrispondente’, incaricata della collocazione nel mercato delle quote dei fondi lussemburghesi, non coincide necessariamente con quella di ‘soggetto residente che interviene nella riscossione degli interessi

iin tema di ritenute sugli interessi, ai sensi dell'art. 26, comma 3, D.P.R. n. 600/1973, la nozione di 'banca corrispondente', incaricata della collocazione nel mercato delle quote dei fondi lussemburghesi, non coincide necessariamente con quella di 'soggetto residente che interviene nella riscossione degli interessi

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 21778 depositata il 29 luglio 2025 – Ove la richiesta degli onorari di avvocato, benché non accompagnata dal deposito di una nota specifica, sia formulata in relazione ai minimi previsti dalla tariffa forense, la loro riduzione senza motivazione è illegittima, in quanto si pone in contrasto con il principio della inderogabilità dei minimi edittali sancito dall’art. 24 della L. n. 794 del 1942

Ove la richiesta degli onorari di avvocato, benché non accompagnata dal deposito di una nota specifica, sia formulata in relazione ai minimi previsti dalla tariffa forense, la loro riduzione senza motivazione è illegittima, in quanto si pone in contrasto con il principio della inderogabilità dei minimi edittali sancito dall'art. 24 della L. n. 794 del 1942

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 21749 depositata il 29 luglio 2025 – Riguardo ai fabbricati in corso di costruzione, con riguardo all’IMU e TASI, la disciplina normativa collega la qualifica di “fabbricato” come bene tassabile all’iscrizione catastale o all’obbligo di iscrizione, ponendo l’ultimazione dei lavori o l’utilizzazione antecedente nel ruolo di indici sussidiari, valevoli per l’ipotesi che sia stato omesso il dovuto accatastamento, chiarendo che a questi fini è significativo unicamente l’accatastamento reale, perché l’accatastamento c.d. fittizio – istituzionalmente privo di rendita – non fornisce la base imponibile ex art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, né evidenzia una fattispecie autonoma per capacità contributiva

Riguardo ai fabbricati in corso di costruzione, con riguardo all'IMU e TASI, la disciplina normativa collega la qualifica di "fabbricato" come bene tassabile all'iscrizione catastale o all'obbligo di iscrizione, ponendo l'ultimazione dei lavori o l'utilizzazione antecedente nel ruolo di indici sussidiari, valevoli per l'ipotesi che sia stato omesso il dovuto accatastamento, chiarendo che a questi fini è significativo unicamente l'accatastamento reale, perché l'accatastamento c.d. fittizio - istituzionalmente privo di rendita - non fornisce la base imponibile ex art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, né evidenzia una fattispecie autonoma per capacità contributiva

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 21768 depositata il 29 luglio 2025 – Il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa

Il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 21782 depositata il 29 luglio 2025 – La ripetizione di somme indebitamente pagate con cadenza periodica non ha, a sua volta, carattere periodico, atteso che l’accipiens è tenuto a restituirle in unica soluzione e non a rate, con la conseguenza che il diritto al rimborso di tali importi non è soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c., ma all’ordinario termine decennale, decorrente dalle date dei singoli pagamenti

La ripetizione di somme indebitamente pagate con cadenza periodica non ha, a sua volta, carattere periodico, atteso che l'accipiens è tenuto a restituirle in unica soluzione e non a rate, con la conseguenza che il diritto al rimborso di tali importi non è soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., ma all'ordinario termine decennale, decorrente dalle date dei singoli pagamenti

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 19273 depositata il 13 luglio 2025 – In tema di contenzioso tributario, l’avviso di accertamento – che ha carattere di “provocatio ad opponendum” e soddisfa l’obbligo di motivazione ogni qualvolta l’Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l’”an” ed il “quantum debeatur” – deve ritenersi correttamente motivato ove faccia riferimento ad un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza regolarmente notificato o consegnato all’intimato, con la conseguenza che l’Amministrazione non è tenuta ad includere, nell’avviso di accertamento, notizia delle prove poste a fondamento del verificarsi di taluni fatti, né di riportarne, sia pur sinteticamente, il contenuto

In tema di contenzioso tributario, l'avviso di accertamento - che ha carattere di "provocatio ad opponendum" e soddisfa l'obbligo di motivazione ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l’”an" ed il "quantum debeatur" - deve ritenersi correttamente motivato ove faccia riferimento ad un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza regolarmente notificato o consegnato all'intimato, con la conseguenza che l'Amministrazione non è tenuta ad includere, nell'avviso di accertamento, notizia delle prove poste a fondamento del verificarsi di taluni fatti, né di riportarne, sia pur sinteticamente, il contenuto

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 21765 depositata il 29 luglio 2025 – Per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell’atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente

Per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente

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