TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza depositata n. 21936 il 2 agosto 2024 – In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la “contabilità in nero” (anche se rinvenuta presso terzi), costituita da appunti personali e da informazioni dell’imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, prescritti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, perché nella nozione di scritture contabili, disciplinate dagli artt. 2709 e ss. c.c., devono ricomprendersi tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d’impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell’imprenditore ed il risultato economico dell’attività svolta

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la "contabilità in nero" (anche se rinvenuta presso terzi), costituita da appunti personali e da informazioni dell'imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, prescritti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, perché nella nozione di scritture contabili, disciplinate dagli artt. 2709 e ss. c.c., devono ricomprendersi tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d'impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell'imprenditore ed il risultato economico dell'attività svolta

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 20560 depositata il 24 luglio 2024 – Per l’imposta unica sulle scommesse il rapporto tra bookmaker e ricevitore costituisce una solidarietà dipendente verso il fisco

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 20560 depositata il 24 luglio 2024 Tributi - Avviso di accertamento - Imposta unica sulle scommesse - Art. 1, comma 66, della legge n. 220/2010 - Rapporto tra bookmaker e ricevitore - Solidarietà dipendente - Centro di trasmissione dati - Rigetto Rilevato che - l'Agenzia delle dogane e [...]

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 16914 depositata il 19 giugno 2024 – L’inerenza costituisce un requisito fondamentale per la determinazione del reddito d’impresa e integra un giudizio, di natura qualitativa, sulla riferibilità del costo all’attività d’impresa, produttiva del reddito soggetto a tassazione

L’inerenza costituisce un requisito fondamentale per la determinazione del reddito d’impresa e integra un giudizio, di natura qualitativa, sulla riferibilità del costo all’attività d’impresa, produttiva del reddito soggetto a tassazione

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 21546 depositata il 31 luglio 2024 – Ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 472 del 1997, l’affermazione della responsabilità del contribuente per la violazione di norme tributarie postula soltanto l’esistenza di una condotta cosciente e volontaria, senza che occorra, da parte dell’Amministrazione Finanziaria, la concreta dimostrazione del dolo o della colpa (o di un intento fraudolento), o ancora di una volontà di evasione dell’imposta, anche a mero titolo di tentativo: ciò in quanto la norma stabilisce una presunzione di colpa a carico di colui che abbia posto in essere l’atto vietato, gravandolo dell’onere della prova contraria

Ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 472 del 1997, l’affermazione della responsabilità del contribuente per la violazione di norme tributarie postula soltanto l’esistenza di una condotta cosciente e volontaria, senza che occorra, da parte dell’Amministrazione Finanziaria, la concreta dimostrazione del dolo o della colpa (o di un intento fraudolento), o ancora di una volontà di evasione dell’imposta, anche a mero titolo di tentativo: ciò in quanto la norma stabilisce una presunzione di colpa a carico di colui che abbia posto in essere l’atto vietato, gravandolo dell’onere della prova contraria

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 21536 depositata il 31 luglio 2024 – Nessuna norma di rango costituzionale consente di giustificare l’estensione retroattiva di un’agevolazione fiscale, per la quale il legislatore ordinario ha intenzionalmente e discrezionalmente stabilito la decorrenza da un momento successivo, non essendo configurabile un’illegittimità costituzionale nella fissazione del dies a quo di un trattamento più favorevole

Nessuna norma di rango costituzionale consente di giustificare l'estensione retroattiva di un'agevolazione fiscale, per la quale il legislatore ordinario ha intenzionalmente e discrezionalmente stabilito la decorrenza da un momento successivo, non essendo configurabile un'illegittimità costituzionale nella fissazione del dies a quo di un trattamento più favorevole

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 21531 depositata il 31 luglio 2024 – Nel giudizio tributario, una volta contestata dall’erario l’anti economicità di un comportamento posto in essere dal contribuente, poiché assolutamente contrario ai canoni dell’economia, incombe sul medesimo l’onere di fornire, al riguardo, le necessarie spiegazioni, essendo – in difetto – pienamente legittimo il ricorso all’accertamento induttivo da parte dell’amministrazione, ai sensi degli artt. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del D.P.R. n. 633 del 1972

Nel giudizio tributario, una volta contestata dall'erario l'anti economicità di un comportamento posto in essere dal contribuente, poiché assolutamente contrario ai canoni dell'economia, incombe sul medesimo l'onere di fornire, al riguardo, le necessarie spiegazioni, essendo - in difetto - pienamente legittimo il ricorso all'accertamento induttivo da parte dell'amministrazione, ai sensi degli artt. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del D.P.R. n. 633 del 1972

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 21514 depositata il 31 luglio 2024 – In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma

In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 21464 depositata il 31 luglio 2024 – Soci studio professionale e proventi conseguiti da clienti privati e aziendali

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 21464 depositata il 31 luglio 2024 Tributi - Avviso di accertamento - Reddito di lavoro autonomo - Valore della produzione - IVA - Proventi conseguiti da clienti privati e aziendali - Soci studio professionale - Presentazione di autonome dichiarazioni dei redditi - Rigetto Rilevato che 1. La Commissione [...]

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