TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 16807 depositata il 7 agosto 2020 – L’interessato” può chiedere per “motivi legittimi” che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull’originale della sentenza o del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l’indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento

L’interessato” può chiedere per “motivi legittimi” che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull’originale della sentenza o del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l’indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 18717 depositata il 9 luglio 2025 – In tema di definizione agevolata delle liti, ex art. 6 D.L. n. 119 del 2018, il provvedimento di diniego non può fondarsi sulla pendenza di un procedimento penale, non ancora definito con provvedimento passato in cosa giudicata ed avente ad oggetto le sentenze di merito che hanno pronunziato sugli atti impositivi sottesi alle riprese dell’Ufficio

In tema di definizione agevolata delle liti, ex art. 6 D.L. n. 119 del 2018, il provvedimento di diniego non può fondarsi sulla pendenza di un procedimento penale, non ancora definito con provvedimento passato in cosa giudicata ed avente ad oggetto le sentenze di merito che hanno pronunziato sugli atti impositivi sottesi alle riprese dell'Ufficio

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 18712 depositata il 9 luglio 2025 – In tema di agevolazioni tributarie in favore di società cooperative, per l’applicazione del beneficio previsto dall’art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non è sufficiente che la cooperativa possieda i requisiti necessari per entrare nel sistema agevolativo, ma è necessario, pur in assenza di esplicita indicazione legislativa, che essa abbia, con riferimento allo specifico periodo di imposta, regolarmente presentato la dichiarazione dei redditi e correttamente tenuto la contabilità

In tema di agevolazioni tributarie in favore di società cooperative, per l'applicazione del beneficio previsto dall'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non è sufficiente che la cooperativa possieda i requisiti necessari per entrare nel sistema agevolativo, ma è necessario, pur in assenza di esplicita indicazione legislativa, che essa abbia, con riferimento allo specifico periodo di imposta, regolarmente presentato la dichiarazione dei redditi e correttamente tenuto la contabilità

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 18655 depositata l’ 8 luglio 2025 – Qualora l’Agenzia abbia contestualmente proceduto all’accertamento di IVA e di altre imposte, IRAP e IRPEF, fondato su elementi in parte comuni, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA, che non sia suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario del “simultaneus processus”, attesa l’inscindibilità delle due situazioni e l’esigenza, alla luce dell’art. 111 Cost., di evitare decisioni irragionevolmente contrastanti

Qualora l'Agenzia abbia contestualmente proceduto all'accertamento di IVA e di altre imposte, IRAP e IRPEF, fondato su elementi in parte comuni, il profilo dell'accertamento impugnato concernente l'imponibile IVA, che non sia suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario del "simultaneus processus", attesa l'inscindibilità delle due situazioni e l'esigenza, alla luce dell'art. 111 Cost., di evitare decisioni irragionevolmente contrastanti

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 18648 depositata l’ 8 luglio 2025 – Per configurare la responsabilità dei soci, ex art. 36 D.P.R. n. 602 del 1973, in relazione al debito tributario della società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, fatta valere con la notificazione ai soci di un apposito avviso di accertamento ai sensi degli artt. 36, comma 5, del citato D.P.R. e 60 D.P.R. n. 600 del 1973, l’Amministrazione finanziaria deve provare, in caso di contestazione, il presupposto dell’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione

Per configurare la responsabilità dei soci, ex art. 36 D.P.R. n. 602 del 1973, in relazione al debito tributario della società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, fatta valere con la notificazione ai soci di un apposito avviso di accertamento ai sensi degli artt. 36, comma 5, del citato D.P.R. e 60 D.P.R. n. 600 del 1973, l'Amministrazione finanziaria deve provare, in caso di contestazione, il presupposto dell'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 18529 depositata il 7 luglio 2025 – In virtù del principio fondamentale di neutralità dell’imposta, la società ritenuta non operativa può portare in detrazione l’imposta assolta, anche se non abbia presentato l’interpello disapplicativo – salvo che i costi siano fittizi e sia, perciò, configurabile una fattispecie fraudolenta o comunque effettivamente elusiva – potendo la prova della sussistenza del diritto essere fornita non solo con la procedura di cui agli artt. 30 comma 4-bis, della L. n. 724 del 1994 e 37-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973, ma anche in sede processuale

In virtù del principio fondamentale di neutralità dell'imposta, la società ritenuta non operativa può portare in detrazione l'imposta assolta, anche se non abbia presentato l'interpello disapplicativo - salvo che i costi siano fittizi e sia, perciò, configurabile una fattispecie fraudolenta o comunque effettivamente elusiva - potendo la prova della sussistenza del diritto essere fornita non solo con la procedura di cui agli artt. 30 comma 4-bis, della L. n. 724 del 1994 e 37-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973, ma anche in sede processuale

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 18523 depositata il 7 luglio 2025 – L’eventuale emanazione di autonome cartelle di pagamento (in luogo della prevista comunicazione informativa) anche nei confronti degli altri coeredi coobbligati per l’imposta sulle successioni non esclude che la competenza territoriale dell’agente della riscossione debba essere determinata in relazione alla precedenza nell’iscrizione a ruolo, che non è stata dedotta né documentata

L'eventuale emanazione di autonome cartelle di pagamento (in luogo della prevista comunicazione informativa) anche nei confronti degli altri coeredi coobbligati per l'imposta sulle successioni non esclude che la competenza territoriale dell'agente della riscossione debba essere determinata in relazione alla precedenza nell'iscrizione a ruolo, che non è stata dedotta né documentata

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 18715 depositata il 9 luglio 2025 – In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi in danno del contribuente, la dichiarazione integrativa intesa alla loro correzione deve essere presentata, ex art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1998, non oltre il termine di presentazione della dichiarazione riguardante il periodo di imposta successivo, portando in compensazione il credito eventualmente risultante

In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi in danno del contribuente, la dichiarazione integrativa intesa alla loro correzione deve essere presentata, ex art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1998, non oltre il termine di presentazione della dichiarazione riguardante il periodo di imposta successivo, portando in compensazione il credito eventualmente risultante

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