TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 18250 depositata il 4 luglio 2025 – Nel processo tributario, la normativa emergenziale di contrasto all’epidemia da Covid-19 consente di sostituire l’udienza pubblica di discussione con il suo svolgimento mediante collegamento da remoto e, in alternativa, prevede la decisione sulla base degli atti, lasciando all’iniziativa della parte la possibilità di insistere per la discussione, che, ove non sia possibile il collegamento da remoto per carenze organizzative all’interno dell’ufficio, può essere sostituita dalla trattazione scritta, da considerarsi equivalente all’udienza

Nel processo tributario, la normativa emergenziale di contrasto all'epidemia da Covid-19 consente di sostituire l'udienza pubblica di discussione con il suo svolgimento mediante collegamento da remoto e, in alternativa, prevede la decisione sulla base degli atti, lasciando all'iniziativa della parte la possibilità di insistere per la discussione, che, ove non sia possibile il collegamento da remoto per carenze organizzative all'interno dell'ufficio, può essere sostituita dalla trattazione scritta, da considerarsi equivalente all'udienza

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 17890 depositata il 2 luglio 2025 – La società cessata mantiene, ma temporaneamente, per il quinquennio previsto, una capacità e soggettività (anche processuali) altrimenti inesistenti, al “solo” fine di garantire (per il medesimo periodo) l’efficacia dell’attività (sostanziale e processuale) degli enti legittimati a richiedere tributi o contributi e l’ex liquidatore o, in mancanza, l’ex legale rappresentante conserva tutti i poteri di rappresentanza della società, sul piano sostanziale e processuale. Il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società derivanti dall’art. 2495, comma 2, cod. civ. che, ai sensi dell’art. 28, comma 4, del decreto legislativo n. 175 del 2014, opera soltanto nei confronti dell’Amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati

La società cessata mantiene, ma temporaneamente, per il quinquennio previsto, una capacità e soggettività (anche processuali) altrimenti inesistenti, al "solo" fine di garantire (per il medesimo periodo) l'efficacia dell'attività (sostanziale e processuale) degli enti legittimati a richiedere tributi o contributi e l'ex liquidatore o, in mancanza, l'ex legale rappresentante conserva tutti i poteri di rappresentanza della società, sul piano sostanziale e processuale. Il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società derivanti dall'art. 2495, comma 2, cod. civ. che, ai sensi dell'art. 28, comma 4, del decreto legislativo n. 175 del 2014, opera soltanto nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 18254 depositata il 4 luglio 2025 – L’obbligo di inventario ex art. 9, comma 2, TUS assume la finalità di fissare un sistema probatorio speciale per la ricostruzione della consistenza di gioielli, denaro e mobilia. La previsione della redazione dell’inventario nel rispetto delle formalità di cui all’art. 769 c.c., conseguentemente, va letta non in modo eccessivamente formalistico ma in relazione alla possibilità di dare prova contraria relativamente alla consistenza di denaro, mobilia e gioielli nell’asse ereditario in misura diversa rispetto alla percentuale del 10%, sicchè non può ritenersi sussistente uno specifico onere di inventariare “passività, partecipazioni societarie e crediti”

L'obbligo di inventario ex art. 9, comma 2, TUS assume la finalità di fissare un sistema probatorio speciale per la ricostruzione della consistenza di gioielli, denaro e mobilia. La previsione della redazione dell'inventario nel rispetto delle formalità di cui all'art. 769 c.c., conseguentemente, va letta non in modo eccessivamente formalistico ma in relazione alla possibilità di dare prova contraria relativamente alla consistenza di denaro, mobilia e gioielli nell'asse ereditario in misura diversa rispetto alla percentuale del 10%, sicchè non può ritenersi sussistente uno specifico onere di inventariare "passività, partecipazioni societarie e crediti"

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n.18198 depositata il 4 luglio 2025 – Ai fini della determinazione della natura di corrispettivo dell’accollo delle passività pregresse, deve aversi riguardo ad una complessiva ricostruzione, in concreto, degli assetti finanziari discendenti dalla convenzione, onde verificare se gli oneri finanziari addossati al concessionario già tengano conto, o meno, di siffatte passività: ciò perché un’autonoma considerazione delle passività pregresse in termini di corrispettivo presuppone, di converso, che le stesse non siano già considerate, espressamente o meno, nella dinamica della determinazione convenzionale degli oneri finanziari addossati al concessionario

Ai fini della determinazione della natura di corrispettivo dell'accollo delle passività pregresse, deve aversi riguardo ad una complessiva ricostruzione, in concreto, degli assetti finanziari discendenti dalla convenzione, onde verificare se gli oneri finanziari addossati al concessionario già tengano conto, o meno, di siffatte passività: ciò perché un'autonoma considerazione delle passività pregresse in termini di corrispettivo presuppone, di converso, che le stesse non siano già considerate, espressamente o meno, nella dinamica della determinazione convenzionale degli oneri finanziari addossati al concessionario

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 17848 depositata il 2 luglio 2025 – In tema di revocazione ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., richiamato nel processo tributario dall’art. 64 del D.Lgs. n. 546 del 1992, deve ritenersi affetta da errore di fatto la pronuncia che, in modo evidente e immediatamente rilevabile, si fondi su una svista percettiva di carattere decisivo sull’intero oggetto del contendere

In tema di revocazione ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., richiamato nel processo tributario dall'art. 64 del D.Lgs. n. 546 del 1992, deve ritenersi affetta da errore di fatto la pronuncia che, in modo evidente e immediatamente rilevabile, si fondi su una svista percettiva di carattere decisivo sull'intero oggetto del contendere

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 17846 depositata il 2 luglio 2025 – La sentenza d’appello può essere motivata “per relationem”, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado

La sentenza d'appello può essere motivata "per relationem", purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 17749 depositata il 1° luglio 2025 – La mancanza di documentazione in allegato alla domanda di rimborso e, quindi, in sostanza, la carenza di prova per determinare l’an ed il quantum del rimborso stesso, non sono considerati dal legislatore direttamente motivo di rigetto o di inammissibilità dell’istanza, dando vita piuttosto ad un confronto con l’Ufficio ed alla possibilità di integrazione dei documenti rilevanti

La mancanza di documentazione in allegato alla domanda di rimborso e, quindi, in sostanza, la carenza di prova per determinare l'an ed il quantum del rimborso stesso, non sono considerati dal legislatore direttamente motivo di rigetto o di inammissibilità dell'istanza, dando vita piuttosto ad un confronto con l'Ufficio ed alla possibilità di integrazione dei documenti rilevanti

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