TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 8716 depositata il 2 aprile 2025 – In tema di IVA, l’onere della prova relativa alla presenza di operazioni oggettivamente inesistenti è a carico dell’Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, come l’assenza di una idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), mentre spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l’esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia

In tema di IVA, l'onere della prova relativa alla presenza di operazioni oggettivamente inesistenti è a carico dell'Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, come l'assenza di una idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), mentre spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n.8682 depositata il 2 aprile 2025 – In tema di riscossione coattiva mediante ruolo, i limiti alla impugnabilità della cartella di pagamento, che si assuma invalidamente notificata e conosciuta attraverso l’estratto di ruolo, previsti dal comma 4-bis dell’art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, inserito dall’art. 3-bis del D.L. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla L. n. 215 del 2021, non comportano un difetto di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutiva e tenuto conto che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 190 del 2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore

In tema di riscossione coattiva mediante ruolo, i limiti alla impugnabilità della cartella di pagamento, che si assuma invalidamente notificata e conosciuta attraverso l'estratto di ruolo, previsti dal comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, inserito dall'art. 3-bis del D.L. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla L. n. 215 del 2021, non comportano un difetto di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutiva e tenuto conto che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 190 del 2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 8910 depositata il 4 aprile 2025 – Per la validità della notificazione della cartella di pagamento, effettuata nei casi di irreperibilità c.d. relativa del destinatario, quali disciplinati dall’art. 140 c.p.c., l’inoltro al destinatario della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la Casa comunale e la sua effettiva ricezione, non essendo, per tale modalità di notificazione degli atti, sufficiente la sola spedizione. Il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., necessita dunque del compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, con la conseguenza che, in caso di omissione di uno di essi la notificazione è da considerarsi nulla

Per la validità della notificazione della cartella di pagamento, effettuata nei casi di irreperibilità c.d. relativa del destinatario, quali disciplinati dall'art. 140 c.p.c., l'inoltro al destinatario della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la Casa comunale e la sua effettiva ricezione, non essendo, per tale modalità di notificazione degli atti, sufficiente la sola spedizione. Il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., necessita dunque del compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, con la conseguenza che, in caso di omissione di uno di essi la notificazione è da considerarsi nulla

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 8504 depositata il 1° aprile 2025 – L’autorizzazione ad effettuare indagini bancarie esplica una funzione organizzativa nell’àmbito dei rapporti fra uffici, onde la sua mancata allegazione all’avviso di accertamento non determina l’illegittimità dell’atto, in quanto l’art. 32, comma 1, n. 7), del D.P.R. n. 600 del 1973 e l’art. 51, comma 2, n. 7) del D.P.R. n. 633 del 1972 non prevedono l’obbligo di esibirla al contribuente, salvo che la movimentazione bancaria sia stata acquisita in mancanza di essa e ciò abbia prodotto un concreto pregiudizio per il contribuente medesimo

L'autorizzazione ad effettuare indagini bancarie esplica una funzione organizzativa nell'àmbito dei rapporti fra uffici, onde la sua mancata allegazione all'avviso di accertamento non determina l'illegittimità dell'atto, in quanto l'art. 32, comma 1, n. 7), del D.P.R. n. 600 del 1973 e l'art. 51, comma 2, n. 7) del D.P.R. n. 633 del 1972 non prevedono l'obbligo di esibirla al contribuente, salvo che la movimentazione bancaria sia stata acquisita in mancanza di essa e ciò abbia prodotto un concreto pregiudizio per il contribuente medesimo

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 8687 depositata il 2 aprile 2025 – Il cessionario non è legittimato a richiedere al fisco il rimborso dell’IVA di rivalsa che assume indebitamente assolta, salvo che la stessa si rifletta sulla liquidazione finale dell’imposta, determinando un’eccedenza rimborsabile

Il cessionario non è legittimato a richiedere al fisco il rimborso dell'IVA di rivalsa che assume indebitamente assolta, salvo che la stessa si rifletta sulla liquidazione finale dell'imposta, determinando un'eccedenza rimborsabile

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 8503 depositata il 1° aprile 2025 – Ove il contribuente lamenti che la notificazione dell’avviso di mora non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti di imposizione, ha l’onere di impugnare congiuntamente sia l’avviso di mora, sia gli atti da questo presupposti e non notificatigli, in difetto decadendo dal potere di impugnare i suddetti provvedimenti. Quella di interruzione della prescrizione è un’eccezione in senso lato (cd. eccezione impropria), come tale rilevabile d’ufficio dal giudice in qualunque stato e grado del processo

Ove il contribuente lamenti che la notificazione dell'avviso di mora non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti di imposizione, ha l'onere di impugnare congiuntamente sia l'avviso di mora, sia gli atti da questo presupposti e non notificatigli, in difetto decadendo dal potere di impugnare i suddetti provvedimenti. Quella di interruzione della prescrizione è un'eccezione in senso lato (cd. eccezione impropria), come tale rilevabile d'ufficio dal giudice in qualunque stato e grado del processo

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 8565 depositata il 1° aprile 2025 – La disponibilità dei conti costituisce elemento idoneo a legittimare il rilievo meramente probatorio (sul piano del quantum debatur) attribuito ai prelievi e versamenti non giustificati, e l’ufficio ben può procedere al ritiro del provvedimento dopo il relativo accertamento, in base alle osservazioni o giustificazioni proposte dall’interessato

La disponibilità dei conti costituisce elemento idoneo a legittimare il rilievo meramente probatorio (sul piano del quantum debatur) attribuito ai prelievi e versamenti non giustificati, e l'ufficio ben può procedere al ritiro del provvedimento dopo il relativo accertamento, in base alle osservazioni o giustificazioni proposte dall'interessato

CORTE di CASSAZIONE, sezione trattoria, Ordinanza n. 8531 depositata il 1° aprile 2025 – Ai fini della tassazione separata, quali “redditi diversi”, delle plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni dichiarati edificabili in ambito di pianificazione urbanistica, l’alternativa fra “edificato” e “non edificato” non ammette un “tertium genus”, con la conseguenza che l’alienazione di un edificio, anche ove le parti ne abbiano pattuito la demolizione e la successiva ricostruzione con aumento di volumetria, non può essere riqualificata dall’Amministrazione Finanziaria come cessione del sottostante terreno edificabile

Ai fini della tassazione separata, quali "redditi diversi", delle plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni dichiarati edificabili in ambito di pianificazione urbanistica, l'alternativa fra "edificato" e "non edificato" non ammette un "tertium genus", con la conseguenza che l'alienazione di un edificio, anche ove le parti ne abbiano pattuito la demolizione e la successiva ricostruzione con aumento di volumetria, non può essere riqualificata dall'Amministrazione Finanziaria come cessione del sottostante terreno edificabile

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