TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 16422 depositata il 18 giugno 2025, n. 16422 – In tema di contenzioso tributario, qualora, a fronte di un’istanza di rimborso d’imposta, l’Amministrazione finanziaria si limiti ad emettere un provvedimento di rimborso parziale, senza evidenziare alcuna riserva o indicazione nel senso di una sua eventuale natura interlocutoria, il provvedimento, per la parte relativa all’importo non rimborsato, ha valore di rigetto – sia pure implicito – della richiesta originariamente presentata dal contribuente

In tema di contenzioso tributario, qualora, a fronte di un'istanza di rimborso d'imposta, l'Amministrazione finanziaria si limiti ad emettere un provvedimento di rimborso parziale, senza evidenziare alcuna riserva o indicazione nel senso di una sua eventuale natura interlocutoria, il provvedimento, per la parte relativa all'importo non rimborsato, ha valore di rigetto - sia pure implicito - della richiesta originariamente presentata dal contribuente

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 16354 depositata il 17 giugno 2025 – In tema di determinazione dei redditi di impresa, le quote accantonate per il trattamento di fine mandato, in favore dell’amministratore di una società, sono deducibili in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, quando la previsione di detto trattamento risulta da atto scritto, avente data certa anteriore all’inizio del rapporto e con la specificazione anche dell’importo, in assenza del quale si applica il principio di cassa, previsto dall’art. 95, comma 5, del T.U.I.R., che stabilisce la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori delle società nell’esercizio in cui sono corrisposti

In tema di determinazione dei redditi di impresa, le quote accantonate per il trattamento di fine mandato, in favore dell'amministratore di una società, sono deducibili in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, quando la previsione di detto trattamento risulta da atto scritto, avente data certa anteriore all'inizio del rapporto e con la specificazione anche dell'importo, in assenza del quale si applica il principio di cassa, previsto dall'art. 95, comma 5, del T.U.I.R., che stabilisce la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori delle società nell'esercizio in cui sono corrisposti

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 12997 depositata il 15 maggio 2025 – In tema di riscossione delle imposte sul reddito, nel caso in cui la cartella esattoriale sia stata redatta e notificata su supporto cartaceo, come pure nell’ipotesi che il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, ed anche nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata redatta fin dall’origine e notificata in forma digitale, l’omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, la cui esistenza non dipende dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che il documento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo

In tema di riscossione delle imposte sul reddito, nel caso in cui la cartella esattoriale sia stata redatta e notificata su supporto cartaceo, come pure nell'ipotesi che il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, ed anche nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che il documento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria,  Ordinanza n. 15509 del 10 giugno 2025 – In tema di agevolazione c.d. prima casa, l’art. 6 del D.M. 2 agosto 1969 n. 1072, applicandosi indistintamente ad appartamenti compresi in fabbricati condominiali o a singole unità abitative aventi una superficie utile complessiva superiore a 240 metri quadrati, è la norma base di riferimento per individuare le caratteristiche dell’abitazione di lusso esclusa dai benefici, non essendo contraddetta dal precedente art. 5 del medesimo decreto che prende in considerazione la dimensione dell’area scoperta, in rapporto pertinenziale con l’alloggio, riferita alle unità immobiliari che abbiano un’area coperta di superficie inferiore a 240 metri quadrati

In tema di agevolazione c.d. prima casa, l'art. 6 del D.M. 2 agosto 1969 n. 1072, applicandosi indistintamente ad appartamenti compresi in fabbricati condominiali o a singole unità abitative aventi una superficie utile complessiva superiore a 240 metri quadrati, è la norma base di riferimento per individuare le caratteristiche dell'abitazione di lusso esclusa dai benefici, non essendo contraddetta dal precedente art. 5 del medesimo decreto che prende in considerazione la dimensione dell'area scoperta, in rapporto pertinenziale con l'alloggio, riferita alle unità immobiliari che abbiano un'area coperta di superficie inferiore a 240 metri quadrati

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 15512 depositata il 10 giugno 2025 – Nel computo dei termini processuali mensili o annuali il sistema della computazione civile va effettuato non ex numero bensì ex nominatione dierum, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale

Nel computo dei termini processuali mensili o annuali il sistema della computazione civile va effettuato non ex numero bensì ex nominatione dierum, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 15510 depositata il 10 giugno 2025 – La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 14995 depositata il 4 giugno 2025 – In tema di contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti il relativo onere grava sì sull’Amministrazione finanziaria la quale può però assolvervi anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici, mentre spetta al contribuente provare, al fine della detrazione dell’Iva e/o della deduzione dei relativi costi, l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l’esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia

In tema di contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti il relativo onere grava sì sull'Amministrazione finanziaria la quale può però assolvervi anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici, mentre spetta al contribuente provare, al fine della detrazione dell'Iva e/o della deduzione dei relativi costi, l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia

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