TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 8536 depositata il 1° aprile 2025 – L’onere di notifica della denuncia di variazione imposto dalla citata norma è previsto soltanto per il domicilio autonomamente eletto dalla parte, laddove, invece, l’elezione di domicilio da questa operata presso lo studio di qualsiasi difensore assolve la mera funzione di indicare la sede dello studio del medesimo

L'onere di notifica della denuncia di variazione imposto dalla citata norma è previsto soltanto per il domicilio autonomamente eletto dalla parte, laddove, invece, l'elezione di domicilio da questa operata presso lo studio di qualsiasi difensore assolve la mera funzione di indicare la sede dello studio del medesimo

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 7951 depositata il 25 marzo 2025 – L’art. 7 cit. “riguarda solo gli amministratori, i dipendenti ed i rappresentanti di società, associazioni od enti con personalità giuridica”, riguarda cioè solo le cd. figure interne, quali manager, dipendenti e funzionari esecutivi, non essendo stato abrogato l’istituto del concorso di persone nel reato ex art. 9 del D.Lgs. n. 472/1997. Mentre la responsabilità, a titolo di concorso, per le persone esterne è prevista dall’art. 9 del D.Lgs. n. 472 del 1997

L'art. 7 cit. "riguarda solo gli amministratori, i dipendenti ed i rappresentanti di società, associazioni od enti con personalità giuridica", riguarda cioè solo le cd. figure interne, quali manager, dipendenti e funzionari esecutivi, non essendo stato abrogato l'istituto del concorso di persone nel reato ex art. 9 del D.Lgs. n. 472/1997. Mentre la responsabilità, a titolo di concorso, per le persone esterne è prevista dall'art. 9 del D.Lgs. n. 472 del 1997

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 8753 depositata il 2 aprile 2025 – In tema di rettifica dei redditi d’impresa, il discrimine tra l’accertamento con metodo analitico induttivo e quello con metodo induttivo puro sta, rispettivamente, nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili

In tema di rettifica dei redditi d’impresa, il discrimine tra l’accertamento con metodo analitico induttivo e quello con metodo induttivo puro sta, rispettivamente, nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 7986 depositata il 26 marzo 2025 – Sebbene le denunce dei redditi costituiscano di norma delle dichiarazioni di scienza, e possano quindi essere modificate ed emendate in presenza di errori che espongano il contribuente al pagamento di tributi maggiori di quelli effettivamente dovuti, nondimeno quando il legislatore subordina la concessione di un beneficio fiscale ad una precisa manifestazione di volontà del contribuente, da compiersi direttamente nella dichiarazione attraverso la compilazione di un modulo predisposto dall’erario, la dichiarazione assume per questa parte il valore di un atto negoziale, come tale irretrattabile anche in caso di errore, salvo che il contribuente dimostri che questo fosse conosciuto o conoscibile dall’amministrazione

Sebbene le denunce dei redditi costituiscano di norma delle dichiarazioni di scienza, e possano quindi essere modificate ed emendate in presenza di errori che espongano il contribuente al pagamento di tributi maggiori di quelli effettivamente dovuti, nondimeno quando il legislatore subordina la concessione di un beneficio fiscale ad una precisa manifestazione di volontà del contribuente, da compiersi direttamente nella dichiarazione attraverso la compilazione di un modulo predisposto dall'erario, la dichiarazione assume per questa parte il valore di un atto negoziale, come tale irretrattabile anche in caso di errore, salvo che il contribuente dimostri che questo fosse conosciuto o conoscibile dall'amministrazione

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 9391 depositata il 10 aprile 2025 – In tema di IVA, l’esenzione di cui all’art. 72 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, (nel testo ratione temporis vigente), da interpretarsi alla luce del diritto unionale, si applica alle prestazioni rese nei confronti dei comandi militari purché si tratti di attività funzionali allo sforzo comune di difesa e di agevolazione dello stabilimento, della costruzione, manutenzione e funzionamento dei quartieri generali interalleati sul territorio di uno Stato facente parte del Trattato Atlantico del Nord

In tema di IVA, l'esenzione di cui all'art. 72 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, (nel testo ratione temporis vigente), da interpretarsi alla luce del diritto unionale, si applica alle prestazioni rese nei confronti dei comandi militari purché si tratti di attività funzionali allo sforzo comune di difesa e di agevolazione dello stabilimento, della costruzione, manutenzione e funzionamento dei quartieri generali interalleati sul territorio di uno Stato facente parte del Trattato Atlantico del Nord

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 7927 depositata il 25 marzo 2025 – In tema di contenzioso tributario, la sentenza di appello è nulla per difetto di motivazione, ai sensi degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., se è completamente priva dell’illustrazione delle censure sollevate dall’appellante rispetto alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la Commissione a disattenderle, limitandosi a richiamare per relationem la sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, così da impedire l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento della decisione

In tema di contenzioso tributario, la sentenza di appello è nulla per difetto di motivazione, ai sensi degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., se è completamente priva dell'illustrazione delle censure sollevate dall'appellante rispetto alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la Commissione a disattenderle, limitandosi a richiamare per relationem la sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, così da impedire l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento della decisione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 7940 depositata il 25 marzo 2025 – L’avviso di accertamento tributario costituisce atto amministrativo, esplicativo della potestà impositiva degli uffici finanziari, e non atto processuale e non è pertanto funzionale al processo ma solo alla presentazione del ricorso alla commissione tributaria. Alla notificazione dell’avviso di accertamento non sono applicabili i principi processuali attinenti al rilievo d’ufficio delle nullità

L'avviso di accertamento tributario costituisce atto amministrativo, esplicativo della potestà impositiva degli uffici finanziari, e non atto processuale e non è pertanto funzionale al processo ma solo alla presentazione del ricorso alla commissione tributaria. Alla notificazione dell'avviso di accertamento non sono applicabili i principi processuali attinenti al rilievo d'ufficio delle nullità

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