TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 14990 depositata il 4 giugno 2025 – Qualora i presupposti di un rapporto tributario si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l’atto impositivo può impugnarlo, ex art. 43 L.f., a condizione che il curatore si sia astenuto dall’impugnazione, assumendo un comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l’abbiano determinato; l’insussistenza di detto stato di inerzia comporta, per il fallito, il difetto della capacità processuale di impugnare l’atto impositivo, vizio suscettibile di essere rilevato, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo

Qualora i presupposti di un rapporto tributario si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l'atto impositivo può impugnarlo, ex art. 43 L.f., a condizione che il curatore si sia astenuto dall'impugnazione, assumendo un comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l'abbiano determinato; l'insussistenza di detto stato di inerzia comporta, per il fallito, il difetto della capacità processuale di impugnare l'atto impositivo, vizio suscettibile di essere rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 14920 depositata il 4 giugno 2025 – In tema di IMU la qualifica di coadiutore non può costituire di per sé un elemento ostativo ai fini del trattamento agevolativo per i terreni agricoli dallo stesso posseduti in quanto la permanenza del requisito dell’iscrizione alla previdenza agricola, che già presuppone una valutazione di abitualità e prevalenza della partecipazione attiva all’attività del familiare, secondo i criteri fissati ai fini previdenziali, costituisce l’unica condizione richiesta per la fruizione dei benefici fiscali

In tema di IMU la qualifica di coadiutore non può costituire di per sé un elemento ostativo ai fini del trattamento agevolativo per i terreni agricoli dallo stesso posseduti in quanto la permanenza del requisito dell'iscrizione alla previdenza agricola, che già presuppone una valutazione di abitualità e prevalenza della partecipazione attiva all'attività del familiare, secondo i criteri fissati ai fini previdenziali, costituisce l'unica condizione richiesta per la fruizione dei benefici fiscali

In tema di imposte dirette e di costo da operazioni solo ‘soggettivamente inesistenti’ ai fini delle imposte sui redditi, non rileva in alcun modo la presunzione delle fatture soggettivamente inesistenti. giacché tali costi, ancorché nei confronti di soggetto diverso rispetto a quello che ha emesso la fattura, comunque, sono stati sostenuti – In tema di imposte dirette e di costo da operazioni solo ‘soggettivamente inesistenti’ ai fini delle imposte sui redditi, non rileva in alcun modo la presunzione delle fatture soggettivamente inesistenti. giacché tali costi, ancorché nei confronti di soggetto diverso rispetto a quello che ha emesso la fattura, comunque, sono stati sostenuti

In tema di imposte dirette e di costo da operazioni solo 'soggettivamente inesistenti' ai fini delle imposte sui redditi, non rileva in alcun modo la presunzione delle fatture soggettivamente inesistenti. giacché tali costi, ancorché nei confronti di soggetto diverso rispetto a quello che ha emesso la fattura, comunque, sono stati sostenuti

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 14917 depositata il 4 giugno 2025 – Ai fini delle imposte sui redditi, non rileva in alcun modo la presunzione delle fatture soggettivamente inesistenti. giacché tali costi, ancorché nei confronti di soggetto diverso rispetto a quello che ha emesso la fattura, comunque, sono stati sostenuti, tanto è vero che hanno generato, con la successiva cessione, i ricavi dichiarati e sottoposti a tassazione

Ai fini delle imposte sui redditi, non rileva in alcun modo la presunzione delle fatture soggettivamente inesistenti. giacché tali costi, ancorché nei confronti di soggetto diverso rispetto a quello che ha emesso la fattura, comunque, sono stati sostenuti, tanto è vero che hanno generato, con la successiva cessione, i ricavi dichiarati e sottoposti a tassazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 14919 depositata il 4 giugno 2025 – In tema di IMU, per effetto delle norme di interpretazione autentica di cui all’art. 78-bis, commi 2 e 3, del D.L. n. 104 del 2020, conv. con modif., dalla L. n. 104 del 2020 (ndr L. n. 126 del 2020), applicabili retroattivamente, la condizione di pensionato non può costituire di per sé un elemento ostativo ai fini del trattamento agevolativo per i terreni agricoli dallo stesso posseduti in quanto la permanenza del requisito dell’iscrizione alla previdenza agricola

In tema di IMU, per effetto delle norme di interpretazione autentica di cui all'art. 78-bis, commi 2 e 3, del D.L. n. 104 del 2020, conv. con modif., dalla L. n. 104 del 2020 (ndr L. n. 126 del 2020), applicabili retroattivamente, la condizione di pensionato non può costituire di per sé un elemento ostativo ai fini del trattamento agevolativo per i terreni agricoli dallo stesso posseduti in quanto la permanenza del requisito dell'iscrizione alla previdenza agricola

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 14921 depositata il 4 giugno 2025 – Nella determinazione del reddito d’impresa l’abolizione del regime di indeducibilità dei costi relativi ad operazioni commerciali intercorse con soggetti domiciliati in Paesi a fiscalità privilegiata (cd. “black list”) ha carattere retroattivo, con conseguente deducibilità di tali costi subordinata alla prova dell’operatività dell’impresa estera contraente nonché della effettività della transazione commerciale

Nella determinazione del reddito d'impresa l'abolizione del regime di indeducibilità dei costi relativi ad operazioni commerciali intercorse con soggetti domiciliati in Paesi a fiscalità privilegiata (cd. "black list") ha carattere retroattivo, con conseguente deducibilità di tali costi subordinata alla prova dell'operatività dell'impresa estera contraente nonché della effettività della transazione commerciale

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 14915 depositata il 4 giugno 2025 – Ai fini della qualifica di coltivatore diretto, il legislatore richiede che lo stesso si dedichi direttamente ed abitualmente alla coltivazione del fondo, con lavoro proprio o della sua famiglia, mentre per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale è necessario che il soggetto dedichi alle attività agricole di cui all’art. 2735 c.c. almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro

Ai fini della qualifica di coltivatore diretto, il legislatore richiede che lo stesso si dedichi direttamente ed abitualmente alla coltivazione del fondo, con lavoro proprio o della sua famiglia, mentre per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale è necessario che il soggetto dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2735 c.c. almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro.

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 15058 depositata il 5 giugno 2025 – Le domande di rimborso, prive delle indicazioni inerenti gli estremi di versamento e gli importi relativi all’ammontare delle ritenute IRPEF, nonché della indicazione degli importi chiesti in restituzione, non possono considerarsi giuridicamente valide e non sono, dunque, idonee alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile

Le domande di rimborso, prive delle indicazioni inerenti gli estremi di versamento e gli importi relativi all'ammontare delle ritenute IRPEF, nonché della indicazione degli importi chiesti in restituzione, non possono considerarsi giuridicamente valide e non sono, dunque, idonee alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile

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