TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 6665 depositata il 13 marzo 2025 – In tema d’imposta di registro, ai fini del rimborso dell’importo pagato sugli atti che definiscono, anche parzialmente, il giudizio civile, ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 131 del 1986, non può essere equiparata alla sentenza di riforma passata in giudicato la transazione stragiudiziale di cui non sia parte l’Amministrazione dello Stato, essendo irrilevante che la stessa sia stata edotta della data dell’atto dinanzi al notaio ed invitata a parteciparvi, attesa la necessità d’impedire indebite sottrazioni all’obbligazione tributaria

In tema d'imposta di registro, ai fini del rimborso dell'importo pagato sugli atti che definiscono, anche parzialmente, il giudizio civile, ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n. 131 del 1986, non può essere equiparata alla sentenza di riforma passata in giudicato la transazione stragiudiziale di cui non sia parte l'Amministrazione dello Stato, essendo irrilevante che la stessa sia stata edotta della data dell'atto dinanzi al notaio ed invitata a parteciparvi, attesa la necessità d'impedire indebite sottrazioni all'obbligazione tributaria

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 5905 depositata il 5 marzo 2025 – In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, poiché ai fini della deducibilità dei costi assume rilevanza, ex art. 14, comma 4 bis, l. n. 537 del 1993, la pronuncia penale che esclude la sussistenza dei fatti di reato dai quali sia derivata la non deducibilità dei costi, con conseguente eventuale rimborso delle maggiori imposte versate, il giudice del merito deve accertare se la condotta oggetto del giudizio penale sia riferibile a quella oggetto di contestazione nel giudizio tributario

In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, poiché ai fini della deducibilità dei costi assume rilevanza, ex art. 14, comma 4 bis, l. n. 537 del 1993, la pronuncia penale che esclude la sussistenza dei fatti di reato dai quali sia derivata la non deducibilità dei costi, con conseguente eventuale rimborso delle maggiori imposte versate, il giudice del merito deve accertare se la condotta oggetto del giudizio penale sia riferibile a quella oggetto di contestazione nel giudizio tributario

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 4698 depositata il 22 febbraio 2025 – Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorché il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un’approfondita disamina logica o giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento

Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorché il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un'approfondita disamina logica o giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 6575 depositata il 12 marzo 2025 – In tema di tributi doganali, lo stato soggettivo di buona fede dell’importatore, richiesto dall’art. 220, comma secondo, lett. b), del Regolamento CEE n. 2913 del 1992 12 N. 9383/17 R.G. (cosiddetto Codice doganale comunitario), ai fini dell’esenzione della contabilizzazione ‘a posteriori’, non ha valenza esimente ‘in re ipsa’, ma solo in quanto sia riconducibile ad una delle situazioni fattuali individuate dalla normativa comunitaria, tra le quali va annoverato l’errore incolpevole, ossia non rilevabile dal debitore di buona fede, nonostante la sua esperienza e diligenza, e che, per assumere rilievo scriminante, deve essere in ogni caso imputabile a comportamento attivo delle autorità doganali, non rientrandovi quello indotto da dichiarazioni inesatte dello stesso operatore

In tema di tributi doganali, lo stato soggettivo di buona fede dell'importatore, richiesto dall'art. 220, comma secondo, lett. b), del Regolamento CEE n. 2913 del 1992 12 N. 9383/17 R.G. (cosiddetto Codice doganale comunitario), ai fini dell'esenzione della contabilizzazione 'a posteriori', non ha valenza esimente 'in re ipsa', ma solo in quanto sia riconducibile ad una delle situazioni fattuali individuate dalla normativa comunitaria, tra le quali va annoverato l'errore incolpevole, ossia non rilevabile dal debitore di buona fede, nonostante la sua esperienza e diligenza, e che, per assumere rilievo scriminante, deve essere in ogni caso imputabile a comportamento attivo delle autorità doganali, non rientrandovi quello indotto da dichiarazioni inesatte dello stesso operatore

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 6603 depositata il 12 marzo 2025 – In caso di cessione soggetta da IVA, non sussiste violazione del principio di alternatività dell’imposta, di consolidamento del criterio impositivo e di divieto di doppia imposizione allorché l’Amministrazione finanziaria indichi l’IVA come tributo dovuto ed escluda, invece, l’imposta di registro erroneamente corrisposta dall’acquirente, atteso che in tal caso non opera il principio di consolidamento, che presuppone l’applicazione dell’imposta di registro e riguarda la misura di essa, né rileva il fatto storico che sia stato pagato un tributo, stante l’obbligo per il contribuente di pagare quello previsto dalla legge e non quello scelto in base a considerazioni soggettive

In caso di cessione soggetta da IVA, non sussiste violazione del principio di alternatività dell'imposta, di consolidamento del criterio impositivo e di divieto di doppia imposizione allorché l'Amministrazione finanziaria indichi l'IVA come tributo dovuto ed escluda, invece, l'imposta di registro erroneamente corrisposta dall'acquirente, atteso che in tal caso non opera il principio di consolidamento, che presuppone l'applicazione dell'imposta di registro e riguarda la misura di essa, né rileva il fatto storico che sia stato pagato un tributo, stante l'obbligo per il contribuente di pagare quello previsto dalla legge e non quello scelto in base a considerazioni soggettive

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 5155 depositata il 27 febbraio 2025 – La notifica della sentenza fatta in copia non autenticata è idonea a far decorrere il termine breve dell’impugnazione, in ragione del numerus clausus delle ipotesi di nullità della notificazione, salvo che il destinatario della notifica non lamenti l’incompletezza della copia ricevuta o la difformità tra tale copia e l’originale

La notifica della sentenza fatta in copia non autenticata è idonea a far decorrere il termine breve dell'impugnazione, in ragione del numerus clausus delle ipotesi di nullità della notificazione, salvo che il destinatario della notifica non lamenti l'incompletezza della copia ricevuta o la difformità tra tale copia e l'originale

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 5131 depositata il 27 febbraio 2025 – In materia tributaria, la rilevanza penale dell’illecito tributario, ai fini del ed. raddoppio dei termini per l’accertamento, come regolato dalla disciplina transitoria prevista dalla legge n. 208 del 2015, applicabile “ratione temporis”, va valutata con riferimento all’epoca in cui è stata commessa la violazione ed è stato effettuato l’accertamento, che coincide con la notifica del processo verbale di constatazione e la conseguente trasmissione della denuncia all’Autorità giudiziaria, essendo questo il momento in cui si conclude la fase di accertamento della condotta di evasione, avente rilevanza penale, non rilevando che, successivamente, a seguito di modifica legislativa, sia venuta meno la soglia di punibilità e conseguentemente l’obbligo di denuncia penale

In materia tributaria, la rilevanza penale dell'illecito tributario, ai fini del ed. raddoppio dei termini per l'accertamento, come regolato dalla disciplina transitoria prevista dalla legge n. 208 del 2015, applicabile "ratione temporis", va valutata con riferimento all'epoca in cui è stata commessa la violazione ed è stato effettuato l'accertamento, che coincide con la notifica del processo verbale di constatazione e la conseguente trasmissione della denuncia all'Autorità giudiziaria, essendo questo il momento in cui si conclude la fase di accertamento della condotta di evasione, avente rilevanza penale, non rilevando che, successivamente, a seguito di modifica legislativa, sia venuta meno la soglia di punibilità e conseguentemente l'obbligo di denuncia penale

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 5068 depositata il 26 febbraio 2025 – Il soggetto che abbia beneficiato ai fini dell’imposta di registro del beneficio prima casa decade da detto beneficio ove entro il quinquennio aliena il medesimo bene riservandosi, a garanzia della parte di prezzo dilazionato, il dominio sull’immobile, rilevando il momento della conclusione della vendita come stabilito dall’art. 27 TUR e non già il momento successivo del pagamento integrale del prezzo

Il soggetto che abbia beneficiato ai fini dell'imposta di registro del beneficio prima casa decade da detto beneficio ove entro il quinquennio aliena il medesimo bene riservandosi, a garanzia della parte di prezzo dilazionato, il dominio sull'immobile, rilevando il momento della conclusione della vendita come stabilito dall'art. 27 TUR e non già il momento successivo del pagamento integrale del prezzo

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