TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 12865 depositata il 14 maggio 2025 – La persona fisica alla quale sia stato notificato un atto impositivo, il quale non rechi nessuna pretesa tributaria (neppure in via solidale o sanzionatoria) nei suoi confronti, essendo intestato e diretto esclusivamente nei riguardi di una società, non è legittimata ad impugnarlo in proprio, neanche al fine di negare di possedere la qualità ed il potere rappresentativo in ragione dei quali gli è stata indirizzata la notifica dello stesso atto

La persona fisica alla quale sia stato notificato un atto impositivo, il quale non rechi nessuna pretesa tributaria (neppure in via solidale o sanzionatoria) nei suoi confronti, essendo intestato e diretto esclusivamente nei riguardi di una società, non è legittimata ad impugnarlo in proprio, neanche al fine di negare di possedere la qualità ed il potere rappresentativo in ragione dei quali gli è stata indirizzata la notifica dello stesso atto

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 12873 depositata il 14 maggio 2025 – Ai fini della determinazione dell’imposta ipotecaria dovuta in caso di permuta la base imponibile va individuata tenendo conto del valore del bene che dà luogo all’applicazione della maggiore imposta ipotecaria, a prescindere se quel valore coincida o meno con quello più alto ai fini dell’imposta di registro, in quanto, stante l’autonomia delle due imposte, oggetto del richiamo è il criterio del valore più alto, comune all’imposta di registro, ma non lo stesso valore attribuito ai fini di tale ultima imposta

Ai fini della determinazione dell'imposta ipotecaria dovuta in caso di permuta la base imponibile va individuata tenendo conto del valore del bene che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta ipotecaria, a prescindere se quel valore coincida o meno con quello più alto ai fini dell'imposta di registro, in quanto, stante l'autonomia delle due imposte, oggetto del richiamo è il criterio del valore più alto, comune all'imposta di registro, ma non lo stesso valore attribuito ai fini di tale ultima imposta

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 12807 depositata il 13 maggio 2025 – I ricavi possono essere ritenuti falsi in base alla loro sproporzione per difetto rispetto ai costi, sì da consentire il ricorso ad accertamento analitico – induttivo, il quale tenga conto delle poste passive indicate dal contribuente per ricostruire i ricavi effettivi; in altri termini, l’accertamento analitico – induttivo è sempre legittimo quando l’esposizione dei ricavi sia talmente ridotta, rispetto ai costi, da condurre a ritenere antieconomica la gestione

I ricavi possono essere ritenuti falsi in base alla loro sproporzione per difetto rispetto ai costi, sì da consentire il ricorso ad accertamento analitico - induttivo, il quale tenga conto delle poste passive indicate dal contribuente per ricostruire i ricavi effettivi; in altri termini, l'accertamento analitico - induttivo è sempre legittimo quando l'esposizione dei ricavi sia talmente ridotta, rispetto ai costi, da condurre a ritenere antieconomica la gestione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 12755 depositata il 13 maggio 2025 – Il responsabile dell’organizzazione, ai fini IRAP, è colui che guida un’organizzazione che, sul piano economico, è idonea a generare un valore aggiuntivo rispetto al valore generato dal proprio lavoro personale, concludendo che il ‘responsabile dell’organizzazione è, invero, l’organizzatore dei fattori produttivi eccedenti quelli strettamente riferibili al lavoro personale, organizzatore perché dotato di ‘potere di comando’ su beni e servizi economicamente valutabili

Il responsabile dell'organizzazione, ai fini IRAP, è colui che guida un'organizzazione che, sul piano economico, è idonea a generare un valore aggiuntivo rispetto al valore generato dal proprio lavoro personale, concludendo che il 'responsabile dell'organizzazione è, invero, l'organizzatore dei fattori produttivi eccedenti quelli strettamente riferibili al lavoro personale, organizzatore perché dotato di 'potere di comando' su beni e servizi economicamente valutabili

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 12876 depositata il 14 maggio 2025 – Riqualificazione dell’atto di cessione di cui all’art. 20 D.P.R. 131/1986

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 12876 depositata il 14 maggio 2025 Imposta di registro - Avviso di liquidazione - Cessione di azienda - Riqualificazione - Art. 20 D.P.R. 131/1986 - Effetti giuridici - Contraddittorio endoprocedimentale - Rigetto In fatto Rilevato che 1. - con sentenza n. 2092/2021, depositata il 22 aprile 2021, la [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 12748 depositata il 13 maggio 2025 – Per effetto dell’art. 1, comma 199, della legge 197/2022 che ha disposta la sospensione, i termini d’impugnazione che, per effetto della disciplina ordinaria, venivano a scadere nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2023 ed il 31 ottobre 2023, sono stati sospesi ope legis per undici mesi , che opera a prescindere dal concreto intento della parte privata di avvalersi della procedura di definizione agevolata

Per effetto dell'art. 1, comma 199, della legge 197/2022 che ha disposta la sospensione, i termini d'impugnazione che, per effetto della disciplina ordinaria, venivano a scadere nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2023 ed il 31 ottobre 2023, sono stati sospesi ope legis per undici mesi , che opera a prescindere dal concreto intento della parte privata di avvalersi della procedura di definizione agevolata

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 12588 depositata il 12 maggio 2025 – In ipotesi di cassazione con rinvio, la struttura chiusa del giudizio di rinvio comporta che il giudice di questo è vincolato alle statuizioni della sentenza che lo ha disposto, salva la rilevanza dello ius superveniens che abbia abrogato la disciplina sulla base della quale era stato enunciato il principio di diritto

In ipotesi di cassazione con rinvio, la struttura chiusa del giudizio di rinvio comporta che il giudice di questo è vincolato alle statuizioni della sentenza che lo ha disposto, salva la rilevanza dello ius superveniens che abbia abrogato la disciplina sulla base della quale era stato enunciato il principio di diritto

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 12644 depositata il 13 maggio 2025 – In materia di impugnazioni, la notifica della sentenza di primo grado (spedita in forma esecutiva) compiuta dalla parte parzialmente vittoriosa nei confronti di una P.A.(anche presso l’Avvocatura dello Stato) è idonea a far decorrere il termine breve per l’appello sia per il destinatario, sia per il notificante, perché dimostra la conoscenza legale di quest’ultimo circa l’avvenuta pubblicazione della decisione

In materia di impugnazioni, la notifica della sentenza di primo grado (spedita in forma esecutiva) compiuta dalla parte parzialmente vittoriosa nei confronti di una P.A.(anche presso l'Avvocatura dello Stato) è idonea a far decorrere il termine breve per l'appello sia per il destinatario, sia per il notificante, perché dimostra la conoscenza legale di quest'ultimo circa l'avvenuta pubblicazione della decisione

Torna in cima