TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 7393 depositata il 20 marzo 2025 – Ai fini della regolare costituzione in giudizio, rilevano sia la prima ricevuta “sincrona” emessa a seguito della trasmissione documentale che la successiva ricevuta “asincrona” attestante l’avvenuto vaglio del SIGIT circa la conformità alla legge di quanto tramesso, anche in termini di standard tecnici, corredata dal numero di registro generale assegnato, valevole per attestare il perfezionamento del procedimento e, nel caso di specie, la creazione del fascicolo processuale informatico

Ai fini della regolare costituzione in giudizio, rilevano sia la prima ricevuta "sincrona" emessa a seguito della trasmissione documentale che la successiva ricevuta "asincrona" attestante l'avvenuto vaglio del SIGIT circa la conformità alla legge di quanto tramesso, anche in termini di standard tecnici, corredata dal numero di registro generale assegnato, valevole per attestare il perfezionamento del procedimento e, nel caso di specie, la creazione del fascicolo processuale informatico

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 7391 depositata il 19 marzo 2025 – L’omessa comunicazione mensile dei consumi all’Amministrazione finanziaria entro il termine previsto non comporta alcuna decadenza, non essendo tale sanzione prevista da alcuna disposizione e costituendo detta comunicazione un adempimento formale i cui dati sono comunque riportati nelle comunicazioni annuali

L'omessa comunicazione mensile dei consumi all'Amministrazione finanziaria entro il termine previsto non comporta alcuna decadenza, non essendo tale sanzione prevista da alcuna disposizione e costituendo detta comunicazione un adempimento formale i cui dati sono comunque riportati nelle comunicazioni annuali

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 7284 depositata il 19 marzo 2025 – La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 7280 depositata il 19 marzo 2025 – La motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

La motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 6589 depositata il 12 marzo 2025 – In tema di giustizia tributaria, possono essere oggetto di ricorso gli atti iscritti nell’elenco di cui all’art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992 e tutti gli atti amministrativi aventi natura provvedimentale, capaci di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive del contribuente, modificandole unilateralmente sotto il profilo sostanziale o processuale, inerenti o conseguenti a rapporti tributari, creditori o debitori

In tema di giustizia tributaria, possono essere oggetto di ricorso gli atti iscritti nell'elenco di cui all'art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992 e tutti gli atti amministrativi aventi natura provvedimentale, capaci di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive del contribuente, modificandole unilateralmente sotto il profilo sostanziale o processuale, inerenti o conseguenti a rapporti tributari, creditori o debitori

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 7403 depositata il 20 marzo 2025 – In tema di Iva, l’accertamento fiscale svolto attraverso acquisizioni bancarie ai sensi dell’art. 51, comma 3, n. 7, D.P.R. n. 633 del 1972 “non è limitato ai soli conti bancari o postali o ai libretti di deposito intestati al titolare dell’azienda individuale o alla società, ma, in presenza di elementi sintomatici (quali il rapporto di stretta contiguità familiare, l’ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiunti nel periodo di imposta, l’infedeltà della dichiarazione, l’attività di impresa compatibile con la produzione di utili o, come nella specie, l’essere quella oggetto di verifica un’impresa familiare) può essere esteso anche a quelli intestati a terzi

In tema di Iva, l'accertamento fiscale svolto attraverso acquisizioni bancarie ai sensi dell'art. 51, comma 3, n. 7, D.P.R. n. 633 del 1972 "non è limitato ai soli conti bancari o postali o ai libretti di deposito intestati al titolare dell'azienda individuale o alla società, ma, in presenza di elementi sintomatici (quali il rapporto di stretta contiguità familiare, l'ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiunti nel periodo di imposta, l'infedeltà della dichiarazione, l'attività di impresa compatibile con la produzione di utili o, come nella specie, l'essere quella oggetto di verifica un'impresa familiare) può essere esteso anche a quelli intestati a terzi

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 7399 depositata il 20 marzo 2025 – La torre eolica, benché stabilmente infissa al suolo, assolva per sua natura, oltre alla funzione passiva di sostegno al pari di un traliccio di una linea elettrica e, quindi, di mero supporto statico, anche quella di componente essenziale ed attiva della macchina, che svolge una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, al fine di consentire alle stesse di offrire la massima resistenza possibile e al generatore di sfruttare la potenza del vento per generare così l’energia elettrica, con conseguente sua esenzione dal carico impositivo, al pari del rotore e della navicella

La torre eolica, benché stabilmente infissa al suolo, assolva per sua natura, oltre alla funzione passiva di sostegno al pari di un traliccio di una linea elettrica e, quindi, di mero supporto statico, anche quella di componente essenziale ed attiva della macchina, che svolge una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, al fine di consentire alle stesse di offrire la massima resistenza possibile e al generatore di sfruttare la potenza del vento per generare così l'energia elettrica, con conseguente sua esenzione dal carico impositivo, al pari del rotore e della navicella

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