CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 7393 depositata il 20 marzo 2025 – Ai fini della regolare costituzione in giudizio, rilevano sia la prima ricevuta “sincrona” emessa a seguito della trasmissione documentale che la successiva ricevuta “asincrona” attestante l’avvenuto vaglio del SIGIT circa la conformità alla legge di quanto tramesso, anche in termini di standard tecnici, corredata dal numero di registro generale assegnato, valevole per attestare il perfezionamento del procedimento e, nel caso di specie, la creazione del fascicolo processuale informatico
Ai fini della regolare costituzione in giudizio, rilevano sia la prima ricevuta "sincrona" emessa a seguito della trasmissione documentale che la successiva ricevuta "asincrona" attestante l'avvenuto vaglio del SIGIT circa la conformità alla legge di quanto tramesso, anche in termini di standard tecnici, corredata dal numero di registro generale assegnato, valevole per attestare il perfezionamento del procedimento e, nel caso di specie, la creazione del fascicolo processuale informatico