CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 14071 depositata il 27 maggio 2025 – Nell’ipotesi di estinzione del giudizio in base all’art. 1, comma 198, l. n. 197/2022, in caso di diniego alla definizione agevolata, ai fini della rimozione dei relativi estintivi, occorre non solo la proposizione della revocazione, di cui al successivo comma 201, ma altresì che la stessa sia ammissibile, il che non accade ove con la relativa domanda si alleghi non già il sopravvenuto diniego ma un preteso vizio di legittimità originaria dell’ordinanza stessa per violazione di legge a mente dell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. Ne consegue che l’ordinanza estintiva mantiene in tal caso i propri effetti
Nell'ipotesi di estinzione del giudizio in base all'art. 1, comma 198, l. n. 197/2022, in caso di diniego alla definizione agevolata, ai fini della rimozione dei relativi estintivi, occorre non solo la proposizione della revocazione, di cui al successivo comma 201, ma altresì che la stessa sia ammissibile, il che non accade ove con la relativa domanda si alleghi non già il sopravvenuto diniego ma un preteso vizio di legittimità originaria dell'ordinanza stessa per violazione di legge a mente dell'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. Ne consegue che l'ordinanza estintiva mantiene in tal caso i propri effetti