TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 14071 depositata il 27 maggio 2025 – Nell’ipotesi di estinzione del giudizio in base all’art. 1, comma 198, l. n. 197/2022, in caso di diniego alla definizione agevolata, ai fini della rimozione dei relativi estintivi, occorre non solo la proposizione della revocazione, di cui al successivo comma 201, ma altresì che la stessa sia ammissibile, il che non accade ove con la relativa domanda si alleghi non già il sopravvenuto diniego ma un preteso vizio di legittimità originaria dell’ordinanza stessa per violazione di legge a mente dell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. Ne consegue che l’ordinanza estintiva mantiene in tal caso i propri effetti

Nell'ipotesi di estinzione del giudizio in base all'art. 1, comma 198, l. n. 197/2022, in caso di diniego alla definizione agevolata, ai fini della rimozione dei relativi estintivi, occorre non solo la proposizione della revocazione, di cui al successivo comma 201, ma altresì che la stessa sia ammissibile, il che non accade ove con la relativa domanda si alleghi non già il sopravvenuto diniego ma un preteso vizio di legittimità originaria dell'ordinanza stessa per violazione di legge a mente dell'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. Ne consegue che l'ordinanza estintiva mantiene in tal caso i propri effetti

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 14263 depositata il 28 maggio 2025 – La presunzione, di cui agli artt. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972, di omessa fatturazione di ricavi conseguiti dalla società contribuente, correlata agli accertati prelevamenti operati su conti correnti bancari, ritenuti “uscite di cassa”, deve ritenersi superata qualora detta movimentazione finanziaria sia stata regolarmente contabilizzata e la società, come suo onere, fornisca giustificazioni in ordine al transito ed al conteggio in contabilità dei dati in questione, quali componenti positive del reddito di impresa, non essendo, invece, la società medesima tenuta anche a dimostrare l'”inerenza” della movimentazione all’attività di impresa, prevista dall’art. 109, comma 5, del D.P.R. n. 917 del 1986 con riguardo alle componenti negative.”

La presunzione, di cui agli artt. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972, di omessa fatturazione di ricavi conseguiti dalla società contribuente, correlata agli accertati prelevamenti operati su conti correnti bancari, ritenuti "uscite di cassa", deve ritenersi superata qualora detta movimentazione finanziaria sia stata regolarmente contabilizzata e la società, come suo onere, fornisca giustificazioni in ordine al transito ed al conteggio in contabilità dei dati in questione, quali componenti positive del reddito di impresa, non essendo, invece, la società medesima tenuta anche a dimostrare l'"inerenza" della movimentazione all'attività di impresa, prevista dall'art. 109, comma 5, del D.P.R. n. 917 del 1986 con riguardo alle componenti negative."

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 14108 depositata il 27 maggio 2025 – Prescrizione delle sanzioni ed interessi

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 14108 depositata il 27 maggio 2025 IVA - TARSU - Cartella di pagamento - Intimazione di pagamento - Pretesa tributaria - Notifica - Impugnazione - Vizi propri - Accoglimento Fatti di causa In data 29 giugno 2016, veniva notificata a C.C.I.F.R.A.S. Srl l'intimazione di pagamento (...) relativa alla [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 13906 depositata il 26 maggio 2025 – In tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell’art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell’art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell’art. 336, secondo comma, c.p.c.

In tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, c.p.c.

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 14099 depositata il 27 maggio 2025 – Costituisce ius receptum il principio secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata”

Costituisce ius receptum il principio secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata"

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 13583 depositata il 21 maggio 2025 – Test di operatività ed Immobilizzazioni materiali

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 13583 depositata il 21 maggio 2025 Avviso di accertamento - Reddito di impresa - Test di operatività - Immobilizzazioni materiali - Plusvalenze e minusvalenze - Neutralità fiscale - Accoglimento Rilevato che – la società contribuente impugnava l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio ne rideterminava il reddito di [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 13513 depositata il 20 maggio 2025 – In tema di revisione catastale, la preclusione ad una postuma e tardiva integrazione, con valore sanante, di una motivazione carente o insufficiente del provvedimento di riclassamento non impedisce all’Amministrazione finanziaria di controdedurre rispetto alle censure del contribuente in sede processuale per difendere la motivazione ab origine adeguata, anche con la prospettazione ad abundantiam di nuovi argomenti o la produzione di nuovi documenti, che non erano stati enunciati, riprodotti o menzionati nell’avviso di rettifica catastale, ma che, comunque, assumono rilevanza processuale sul piano della delimitazione del thema decidendum e del thema probandum

In tema di revisione catastale, la preclusione ad una postuma e tardiva integrazione, con valore sanante, di una motivazione carente o insufficiente del provvedimento di riclassamento non impedisce all'Amministrazione finanziaria di controdedurre rispetto alle censure del contribuente in sede processuale per difendere la motivazione ab origine adeguata, anche con la prospettazione ad abundantiam di nuovi argomenti o la produzione di nuovi documenti, che non erano stati enunciati, riprodotti o menzionati nell'avviso di rettifica catastale, ma che, comunque, assumono rilevanza processuale sul piano della delimitazione del thema decidendum e del thema probandum

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 13637 depositata il 21 maggio 2025 – Risulta inoltre dalla giurisprudenza della Corte che, se è pur vero che gli Stati membri dispongono di una certa libertà di manovra nello stabilire le modalità di cui all’articolo 183 della direttiva IVA, dette modalità non devono ledere il principio della neutralità fiscale, gravando il soggetto passivo, in tutto o in parte, dell’onere di tale imposta

Risulta inoltre dalla giurisprudenza della Corte che, se è pur vero che gli Stati membri dispongono di una certa libertà di manovra nello stabilire le modalità di cui all'articolo 183 della direttiva IVA, dette modalità non devono ledere il principio della neutralità fiscale, gravando il soggetto passivo, in tutto o in parte, dell'onere di tale imposta

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