TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 29806 depositata il 19 novembre 2024 – L’appello è un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno – non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito – il principio della necessaria specificità dei motivi, previsto dall’art. 342, primo comma, cod. proc. civ., prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l’impugnazione

L'appello è un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno - non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito - il principio della necessaria specificità dei motivi, previsto dall'art. 342, primo comma, cod. proc. civ., prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 29763 depositata il 19 novembre 2024 – Estinzione del giudizio a seguito di domanda definizione agevolata

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 29763 depositata il 19 novembre 2024 Tributi - Cartella di pagamento - Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi - Errata indicazione codice fiscale - Società consolidate - Interessi passivi - Domanda definizione agevolata - Estinzione del giudizio Rilevato che 1. L'Agenzia delle entrate emetteva cartella di pagamento ex [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 28896 depositata l’ 11 novembre 2024 – In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla Dir. del Parlamento e del Consiglio 20 febbraio 2008, n. 2008/6/CE, è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di un atto giudiziario eseguito dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017

In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla Dir. del Parlamento e del Consiglio 20 febbraio 2008, n. 2008/6/CE, è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di un atto giudiziario eseguito dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 28022 depositata il 30 ottobre 2024 – Il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall’Ufficio ai fini del redditometro, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova contraria offerta dal contribuente

Il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall'Ufficio ai fini del redditometro, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova contraria offerta dal contribuente

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 29779 depositata il 19 novembre 2024 – Con l’impugnazione, in sede di legittimità, della sentenza d’appello non può essere messa in discussione l’ammissibilità della costituzione nel procedimento di secondo grado, sotto il profilo del difetto di ritualità e validità della procura conferita dalla parte, ove la questione non sia stata tempestivamente sollevata nello stesso secondo grado di giudizio, nel quale il giudice non abbia ritenuto d’ufficio di dovere richiedere alla parte la dimostrazione dell’effettività e della legittimità dei relativi poteri rappresentativi

Con l'impugnazione, in sede di legittimità, della sentenza d'appello non può essere messa in discussione l'ammissibilità della costituzione nel procedimento di secondo grado, sotto il profilo del difetto di ritualità e validità della procura conferita dalla parte, ove la questione non sia stata tempestivamente sollevata nello stesso secondo grado di giudizio, nel quale il giudice non abbia ritenuto d'ufficio di dovere richiedere alla parte la dimostrazione dell'effettività e della legittimità dei relativi poteri rappresentativi

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 29774 depositata il 19 novembre 2024 – Nell’ipotesi che, nel corso di un esercizio sociale di una società in nome collettivo ovvero di un’associazione e per analogia anche alle società di capitali, a ristretta base azionaria, si sia verificato un mutamento della compagine sociale con il subentro di un socio nella posizione giuridica di un altro, i maggiori rediti accertati di tale i società devono essere imputati, ritenendo dirimente la considerazione della compagine sociale (con le quote di partecipazione dei singoli consociati) al 31 dicembre del periodo d’imposta, perché è in quel momento (mancando una delibera di distribuzione degli utili, in quanto non transitati in bilancio) che il risultato economico viene conosciuto dai soci ed è possibile quantificare l’entità degli utili

Nell'ipotesi che, nel corso di un esercizio sociale di una società in nome collettivo ovvero di un'associazione e per analogia anche alle società di capitali, a ristretta base azionaria, si sia verificato un mutamento della compagine sociale con il subentro di un socio nella posizione giuridica di un altro, i maggiori rediti accertati di tale i società devono essere imputati, ritenendo dirimente la considerazione della compagine sociale (con le quote di partecipazione dei singoli consociati) al 31 dicembre del periodo d'imposta, perché è in quel momento (mancando una delibera di distribuzione degli utili, in quanto non transitati in bilancio) che il risultato economico viene conosciuto dai soci ed è possibile quantificare l'entità degli utili

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 28970 depositata l’ 11 novembre 2024 – Opportuno che il presente ricorso sia trattato in pubblica udienza, stante le questioni di natura nomofilattica che devono essere esaminate, a seguito della entrata in vigore dell’art. 21-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000

Opportuno che il presente ricorso sia trattato in pubblica udienza, stante le questioni di natura nomofilattica che devono essere esaminate, a seguito della entrata in vigore dell'art. 21-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 28900 depositata l’ 11 novembre 2024 – In materia di divieti a tutela della concorrenza nell’ordinamento comunitario, la sussistenza delle condizioni per l’esenzione degli aiuti di Stato d’importanza minore (“de minimis”) deve essere provata dal beneficiario con riguardo non al singolo aiuto, ma al periodo di tre anni, decorrente dal momento del primo aiuto, comprendendo ogni altro aiuto pubblico accordato quale aiuto “de minimis”

In materia di divieti a tutela della concorrenza nell'ordinamento comunitario, la sussistenza delle condizioni per l'esenzione degli aiuti di Stato d'importanza minore ("de minimis") deve essere provata dal beneficiario con riguardo non al singolo aiuto, ma al periodo di tre anni, decorrente dal momento del primo aiuto, comprendendo ogni altro aiuto pubblico accordato quale aiuto "de minimis"

Torna in cima