TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 14161 depositata il 21 maggio 2024 – La cartella di pagamento, allorché segua l’adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il “quantum” del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, e congruamente motivata – con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati – attraverso il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione dell’importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l’obbligo di motivazione prescritto dall’art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall’art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l’obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all’importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati

La cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, e congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 14157 depositata il 21 maggio 2024 – Il riconoscimento dell’esenzione, prevista dall’art. 10, comma 1, n. 18) d.P.R. n. 633/1972, al chiropratico che renda una prestazione di cura alla persona, richiede l’accertamento che la prestazione garantisca un sufficiente livello di qualità e che chi la rende sia munito di formazione adeguata, somministrata da istituti d’insegnamento riconosciuti dallo Stato, anche in mancanza dell’istituzione del registro dei dottori in chiropratica e dell’attivazione del relativo corso di laurea magistrale

Il riconoscimento dell'esenzione, prevista dall'art. 10, comma 1, n. 18) d.P.R. n. 633/1972, al chiropratico che renda una prestazione di cura alla persona, richiede l'accertamento che la prestazione garantisca un sufficiente livello di qualità e che chi la rende sia munito di formazione adeguata, somministrata da istituti d'insegnamento riconosciuti dallo Stato, anche in mancanza dell'istituzione del registro dei dottori in chiropratica e dell'attivazione del relativo corso di laurea magistrale

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 14102 depositata il 21 maggio 2024 – Ove si verta in tema di corretto esercizio della detrazione in relazione a fatture di acquisto emesse da società prive di organizzazione o da soggetti interposti, l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inserisca in una evasione dell’imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l’ordinaria diligenza, in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente

Ove si verta in tema di corretto esercizio della detrazione in relazione a fatture di acquisto emesse da società prive di organizzazione o da soggetti interposti, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inserisca in una evasione dell'imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza, in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 11790 depositata il 2 maggio 2024 – La responsabilità – prevista dall’art. 39, co. 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. n. 241/1997, vigente ratione temporis- dei soggetti che rilasciano il visto di conformità o l’asseverazione infedeli relativamente alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all’art. 13 d.m. n. 164/1999, ha una funzione anche punitiva e, ex art. 39, co.2, d.lgs. n. 241/1997, la competenza all’iscrizione a ruolo, nei confronti dei medesimi soggetti, di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, appartiene alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore e non può essere derogata, pena l’illegittimità dell’atto compiuto in violazione di tale attribuzione

La responsabilità - prevista dall’art. 39, co. 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. n. 241/1997, vigente ratione temporis- dei soggetti che rilasciano il visto di conformità o l'asseverazione infedeli relativamente alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'art. 13 d.m. n. 164/1999, ha una funzione anche punitiva e, ex art. 39, co.2, d.lgs. n. 241/1997, la competenza all’iscrizione a ruolo, nei confronti dei medesimi soggetti, di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, appartiene alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore e non può essere derogata, pena l’illegittimità dell’atto compiuto in violazione di tale attribuzione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 14117 depositata il 21 maggio 2024 – In caso di accertamento di maggiori utili non dichiarati nei confronti di una società a responsabilità limitata a socio unico, non è consentito alla stessa invocare la ‘protezione’ di un cd. scudo fiscale attivato ex art. 13-bis D.L. n. 78 del 2009, conv. dalla L. n. 102 del 2009, dal suo socio e legale rappresentante, attesa la preclusione per le società di capitali – stante il rinvio compiuto dal comma 5 di detto articolo all’art. 11 D.L. n. 350 del 2001, conv. dalla L. n. 409 del 2001 – e dunque altresì di giovarsi degli effetti del rimpatrio operato da detto soggetto esclusivamente come persona fisica

In caso di accertamento di maggiori utili non dichiarati nei confronti di una società a responsabilità limitata a socio unico, non è consentito alla stessa invocare la 'protezione' di un cd. scudo fiscale attivato ex art. 13-bis D.L. n. 78 del 2009, conv. dalla L. n. 102 del 2009, dal suo socio e legale rappresentante, attesa la preclusione per le società di capitali - stante il rinvio compiuto dal comma 5 di detto articolo all'art. 11 D.L. n. 350 del 2001, conv. dalla L. n. 409 del 2001 - e dunque altresì di giovarsi degli effetti del rimpatrio operato da detto soggetto esclusivamente come persona fisica

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 14037 depositata il 21 maggio 2024 – La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 13249 depositata il 14 maggio 2024 – In tema di accertamento e riscossione tributaria, la sospensione dei relativi termini prevista dall’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, n. 2057 – che ha disposto la sospensione dei “termini, anche processuali, relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria (…) nei confronti di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici, anche agli effetti dell’accertamento e della riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali” – è un effetto conseguente alla sospensione dei termini, a carico del contribuente, per gli adempimenti e versamenti di natura tributaria, che non ha carattere automatico, ma facoltativo

In tema di accertamento e riscossione tributaria, la sospensione dei relativi termini prevista dall'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, n. 2057 - che ha disposto la sospensione dei "termini, anche processuali, relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria (...) nei confronti di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici, anche agli effetti dell'accertamento e della riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali" - è un effetto conseguente alla sospensione dei termini, a carico del contribuente, per gli adempimenti e versamenti di natura tributaria, che non ha carattere automatico, ma facoltativo

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