TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 13205 depositata il 19 maggio 2025 – In tema di accertamento tributario, sia presuntivo del reddito d’impresa sia induttivo in materia di IVA è legittima la ricostruzione dei ricavi di un’impresa di ristorazione sulla base del consumo di acqua minerale, costituendo lo stesso un ingrediente fondamentale, se non addirittura indispensabile, nelle consumazioni effettuate

In tema di accertamento tributario, sia presuntivo del reddito d'impresa sia induttivo in materia di IVA è legittima la ricostruzione dei ricavi di un'impresa di ristorazione sulla base del consumo di acqua minerale, costituendo lo stesso un ingrediente fondamentale, se non addirittura indispensabile, nelle consumazioni effettuate

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 23740 depositata il 23 agosto 2025 – Gli elementi costitutivi del diritto a godere di un’agevolazione tributaria, in caso di contestazione (e la notificazione di un atto di recupero che ne assuma la non spettanza implica certamente una contestazione), devono essere provati dal contribuente che ritiene di avere quel diritto, in quanto le norme di agevolazione sono leges speciales, derogatorie rispetto alle norme ordinarie, con la conseguenza che devono essere i contribuenti a dimostrare la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’applicazione di esse

Gli elementi costitutivi del diritto a godere di un'agevolazione tributaria, in caso di contestazione (e la notificazione di un atto di recupero che ne assuma la non spettanza implica certamente una contestazione), devono essere provati dal contribuente che ritiene di avere quel diritto, in quanto le norme di agevolazione sono leges speciales, derogatorie rispetto alle norme ordinarie, con la conseguenza che devono essere i contribuenti a dimostrare la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione di esse

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 23739 depositata il 23 agosto 2025

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 23739 depositata il 23 agosto 2025 Cartelle - Intimazione di pagamento - Decadenza e prescrizione - Reclamo - Comunicazione tramite PEC - Ordinanza dichiarativa - Accoglimento Fatti di causa Con ricorso dinanzi alla C.T.P. di Palermo, Mo.Ig. ("il contribuente") impugnò un'intimazione di pagamento, deducendo la mancata notifica delle [...]

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 23828 depositata il 25 agosto 2025 – La sospensione del termine per l’impugnazione dell’avviso di accertamento di cui all’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 218/1997, opera in modo  automatico con  la presentazione    dell’istanza  di accertamento con adesione, restando a tal fine irrilevante che   il   contribuente abbia successivamente   tenuto un comportamento  meramente   omissivo,  non presentandosi alla convocazione inoltrata dall’amministrazione finanziaria

La sospensione del termine per l’impugnazione dell’avviso di accertamento di cui all’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 218/1997, opera in modo  automatico con  la presentazione    dell’istanza  di accertamento con adesione, restando a tal fine irrilevante che   il   contribuente abbia successivamente   tenuto un comportamento  meramente   omissivo,  non presentandosi alla convocazione inoltrata dall’amministrazione finanziaria

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 23825 depositata il 25 agosto 2025 – Il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell’art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti

Il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 23743 depositata il 23 agosto 2025 – Per certificare l’irreperibilità “assoluta” del contribuente all’atto della notifica delle cartelle di pagamento, il messo notificatore deve effettuare delle ricerche approfondite ed attestarne l’esito, senza limitarsi ad una espressione (“non anagrafato”) puramente burocratica, peraltro smentita dal certificato di residenza storico prodotto

Per certificare l'irreperibilità "assoluta" del contribuente all'atto della notifica delle cartelle di pagamento, il messo notificatore deve effettuare delle ricerche approfondite ed attestarne l'esito, senza limitarsi ad una espressione ("non anagrafato") puramente burocratica, peraltro smentita dal certificato di residenza storico prodotto

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 23850 depositata il 25 agosto 2025 – L’obbligo motivazionale dell’accertamento è assolto quando il contribuente è stato posto nella condizione di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, al fine di contestare efficacemente l’an ed il quantum dell’imposta; ne consegue, quindi, che il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa per delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva

L'obbligo motivazionale dell'accertamento è assolto quando il contribuente è stato posto nella condizione di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, al fine di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta; ne consegue, quindi, che il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa per delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza interlocutoria n. 21081 depositata il 24 luglio 2025 – E’ stata rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte la decisione circa la rilevanza del giudicato penale nel giudizio tributario, anche in conseguenza dello ius superveniens ed in presenza di una sentenza penale definitiva di assoluzione dell’imputato, con formula perché il fatto non sussiste o l’imputato non ha commesso il reato, anche quando adottata ai sensi dell’art. 530, secondo comma, cod. proc. pen.

E' stata rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte la decisione circa la rilevanza del giudicato penale nel giudizio tributario, anche in conseguenza dello ius superveniens ed in presenza di una sentenza penale definitiva di assoluzione dell’imputato, con formula perché il fatto non sussiste o l’imputato non ha commesso il reato, anche quando adottata ai sensi dell’art. 530, secondo comma, cod. proc. pen.

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