TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 23741 depositata il 23 agosto 2025 – Nel caso in cui, in seguito a qualsiasi tipo di accertamento induttivo, sia accertato a carico del contribuente un maggiore imponibile, da tale maggiore imponibile deve essere comunque dedotta una quota forfettaria di costi necessari per la produzione del maggior reddito accertato

Nel caso in cui, in seguito a qualsiasi tipo di accertamento induttivo, sia accertato a carico del contribuente un maggiore imponibile, da tale maggiore imponibile deve essere comunque dedotta una quota forfettaria di costi necessari per la produzione del maggior reddito accertato

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 23622 depositata il 20 agosto 2025 – L’art. 205 della direttiva iva, letto alla luce del principio di proporzionalità, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta finanche a una prassi nazionale che impone al soggetto passivo, destinatario di una cessione di beni effettuata a titolo oneroso, un obbligo solidale di versare l’imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta dal fornitore di tali beni, anche qualora il diritto alla detrazione dell’IVA dovuta o assolta a monte sia stato negato al destinatario di tale cessione di beni per il motivo che esso sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode in materia di IVA

L'art. 205 della direttiva iva, letto alla luce del principio di proporzionalità, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta finanche a una prassi nazionale che impone al soggetto passivo, destinatario di una cessione di beni effettuata a titolo oneroso, un obbligo solidale di versare l'imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta dal fornitore di tali beni, anche qualora il diritto alla detrazione dell'IVA dovuta o assolta a monte sia stato negato al destinatario di tale cessione di beni per il motivo che esso sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode in materia di IVA

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 23580 depositata il 20 agosto 2025 – L’accertamento, ai fini fiscali, dell’esistenza di una società di fatto presuppone l’effettiva esistenza di tutti gli elementi costitutivi del vincolo societario – quali l’intenzionale esercizio in comune fra i soci di un’attività commerciale, anche occasionale, a scopo di lucro, ed il conferimento a tal fine dei necessari beni e servizi – che l’Amministrazione è tenuta a provare, anche in via presuntiva, poiché la sola apparenza del vincolo sociale nei confronti dei terzi non costituisce un autonomo titolo della responsabilità fiscale dei soci

L'accertamento, ai fini fiscali, dell'esistenza di una società di fatto presuppone l'effettiva esistenza di tutti gli elementi costitutivi del vincolo societario - quali l'intenzionale esercizio in comune fra i soci di un'attività commerciale, anche occasionale, a scopo di lucro, ed il conferimento a tal fine dei necessari beni e servizi - che l'Amministrazione è tenuta a provare, anche in via presuntiva, poiché la sola apparenza del vincolo sociale nei confronti dei terzi non costituisce un autonomo titolo della responsabilità fiscale dei soci

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 23516 depositata il 19 agosto 2025 – Ai fini della sussistenza del requisito della indicazione delle parti, prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per Cassazione, dall’art. 366, comma 1, n. 1, c.p.c., non è richiesta alcuna forma speciale, essendo sufficiente che le parti medesime, pur non indicate, o erroneamente indicate, nell’epigrafe del ricorso, siano con certezza identificabili dal contesto del ricorso stesso, dalla sentenza impugnata, ovvero da atti delle pregresse fasi del giudizio, sicché l’inammissibilità del ricorso è determinata soltanto dall’incertezza assoluta che residui in esito all’esame di tali atti

Ai fini della sussistenza del requisito della indicazione delle parti, prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per Cassazione, dall'art. 366, comma 1, n. 1, c.p.c., non è richiesta alcuna forma speciale, essendo sufficiente che le parti medesime, pur non indicate, o erroneamente indicate, nell'epigrafe del ricorso, siano con certezza identificabili dal contesto del ricorso stesso, dalla sentenza impugnata, ovvero da atti delle pregresse fasi del giudizio, sicché l'inammissibilità del ricorso è determinata soltanto dall'incertezza assoluta che residui in esito all'esame di tali atti

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 23095 depositata l’ 11 agosto 2025 – Ai fini del vaglio d’inerenza dei costi sostenuti nell’esercizio di attività d’impresa, la cui deducibilità va ricondotta alla correlazione tra costi ed attività in concreto esercitata, traducendosi in un giudizio di carattere qualitativo e non quantitativo, le eccessive spese sostenute nello stato iniziale, o comunque nel tempo necessario allo sviluppo del progetto economico, consistente nella promozione di un gruppo sportivo per la partecipazione a competizioni nazionali o internazionali ad elevato valore agonistico, in discipline molto seguite, e finalizzato ad attrarre sponsorizzazioni per la reputazione conseguita, non costituiscono in sé un segnale di incongruità o antieconomicità della spesa, da cui evincere indizi di incongruenza con il progetto stesso, e ciò anche quando questo fallisca, salvo che l’Amministrazione finanziaria ne dimostri la macroscopica antieconomicità ed essa rilevi quale indizio dell’assenza di connessione tra costo ed attività d’impresa

Ai fini del vaglio d’inerenza dei costi sostenuti nell’esercizio di attività d’impresa, la cui deducibilità va ricondotta alla correlazione tra costi ed attività in concreto esercitata, traducendosi in un giudizio di carattere qualitativo e non quantitativo, le eccessive spese sostenute nello stato iniziale, o comunque nel tempo necessario allo sviluppo del progetto economico, consistente nella promozione di un gruppo sportivo per la partecipazione a competizioni nazionali o internazionali ad elevato valore agonistico, in discipline molto seguite, e finalizzato ad attrarre sponsorizzazioni per la reputazione conseguita, non costituiscono in sé un segnale di incongruità o antieconomicità della spesa, da cui evincere indizi di incongruenza con il progetto stesso, e ciò anche quando questo fallisca, salvo che l'Amministrazione finanziaria ne dimostri la macroscopica antieconomicità ed essa rilevi quale indizio dell'assenza di connessione tra costo ed attività d'impresa

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 19989 depositata il 17 luglio 2025 – In tema di imposta di registro, la responsabilità solidale ex art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 non viene meno per effetto dell’adesione di uno dei coobbligati alla definizione per adesione, essendo necessario che ad essa segua l’integrale estinzione del debito tributario, come definito in sede di adesione (nei confronti del coobbligato aderente), ovvero accertato in sede giudiziale (nei confronti del coobbligato non aderente)

In tema di imposta di registro, la responsabilità solidale ex art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 non viene meno per effetto dell'adesione di uno dei coobbligati alla definizione per adesione, essendo necessario che ad essa segua l'integrale estinzione del debito tributario, come definito in sede di adesione (nei confronti del coobbligato aderente), ovvero accertato in sede giudiziale (nei confronti del coobbligato non aderente)

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributi, Ordinanza n. 22909 depositata l’ 8 agosto 2025 – Ai fini della idoneità a far decorrere il termine breve per proporre il ricorso per cassazione, la notificazione all’Agenzia delle entrate delle sentenze delle commissioni tributarie regionali dev’essere effettuata, trattandosi di persona giuridica, con l’osservanza dell’art. 145 cod. proc. civ., il quale prescrive che la notificazione si esegue nella sede della persona giuridica, mediante consegna di copia al rappresentante, alla persona incaricata o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa

Ai fini della idoneità a far decorrere il termine breve per proporre il ricorso per cassazione, la notificazione all'Agenzia delle entrate delle sentenze delle commissioni tributarie regionali dev'essere effettuata, trattandosi di persona giuridica, con l'osservanza dell'art. 145 cod. proc. civ., il quale prescrive che la notificazione si esegue nella sede della persona giuridica, mediante consegna di copia al rappresentante, alla persona incaricata o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa

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