TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria,  Ordinanza n. 15509 del 10 giugno 2025 – In tema di agevolazione c.d. prima casa, l’art. 6 del D.M. 2 agosto 1969 n. 1072, applicandosi indistintamente ad appartamenti compresi in fabbricati condominiali o a singole unità abitative aventi una superficie utile complessiva superiore a 240 metri quadrati, è la norma base di riferimento per individuare le caratteristiche dell’abitazione di lusso esclusa dai benefici, non essendo contraddetta dal precedente art. 5 del medesimo decreto che prende in considerazione la dimensione dell’area scoperta, in rapporto pertinenziale con l’alloggio, riferita alle unità immobiliari che abbiano un’area coperta di superficie inferiore a 240 metri quadrati

In tema di agevolazione c.d. prima casa, l'art. 6 del D.M. 2 agosto 1969 n. 1072, applicandosi indistintamente ad appartamenti compresi in fabbricati condominiali o a singole unità abitative aventi una superficie utile complessiva superiore a 240 metri quadrati, è la norma base di riferimento per individuare le caratteristiche dell'abitazione di lusso esclusa dai benefici, non essendo contraddetta dal precedente art. 5 del medesimo decreto che prende in considerazione la dimensione dell'area scoperta, in rapporto pertinenziale con l'alloggio, riferita alle unità immobiliari che abbiano un'area coperta di superficie inferiore a 240 metri quadrati

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 15512 depositata il 10 giugno 2025 – Nel computo dei termini processuali mensili o annuali il sistema della computazione civile va effettuato non ex numero bensì ex nominatione dierum, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale

Nel computo dei termini processuali mensili o annuali il sistema della computazione civile va effettuato non ex numero bensì ex nominatione dierum, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 15510 depositata il 10 giugno 2025 – La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 14995 depositata il 4 giugno 2025 – In tema di contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti il relativo onere grava sì sull’Amministrazione finanziaria la quale può però assolvervi anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici, mentre spetta al contribuente provare, al fine della detrazione dell’Iva e/o della deduzione dei relativi costi, l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l’esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia

In tema di contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti il relativo onere grava sì sull'Amministrazione finanziaria la quale può però assolvervi anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici, mentre spetta al contribuente provare, al fine della detrazione dell'Iva e/o della deduzione dei relativi costi, l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 14990 depositata il 4 giugno 2025 – Qualora i presupposti di un rapporto tributario si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l’atto impositivo può impugnarlo, ex art. 43 L.f., a condizione che il curatore si sia astenuto dall’impugnazione, assumendo un comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l’abbiano determinato; l’insussistenza di detto stato di inerzia comporta, per il fallito, il difetto della capacità processuale di impugnare l’atto impositivo, vizio suscettibile di essere rilevato, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo

Qualora i presupposti di un rapporto tributario si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l'atto impositivo può impugnarlo, ex art. 43 L.f., a condizione che il curatore si sia astenuto dall'impugnazione, assumendo un comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l'abbiano determinato; l'insussistenza di detto stato di inerzia comporta, per il fallito, il difetto della capacità processuale di impugnare l'atto impositivo, vizio suscettibile di essere rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 14920 depositata il 4 giugno 2025 – In tema di IMU la qualifica di coadiutore non può costituire di per sé un elemento ostativo ai fini del trattamento agevolativo per i terreni agricoli dallo stesso posseduti in quanto la permanenza del requisito dell’iscrizione alla previdenza agricola, che già presuppone una valutazione di abitualità e prevalenza della partecipazione attiva all’attività del familiare, secondo i criteri fissati ai fini previdenziali, costituisce l’unica condizione richiesta per la fruizione dei benefici fiscali

In tema di IMU la qualifica di coadiutore non può costituire di per sé un elemento ostativo ai fini del trattamento agevolativo per i terreni agricoli dallo stesso posseduti in quanto la permanenza del requisito dell'iscrizione alla previdenza agricola, che già presuppone una valutazione di abitualità e prevalenza della partecipazione attiva all'attività del familiare, secondo i criteri fissati ai fini previdenziali, costituisce l'unica condizione richiesta per la fruizione dei benefici fiscali

In tema di imposte dirette e di costo da operazioni solo ‘soggettivamente inesistenti’ ai fini delle imposte sui redditi, non rileva in alcun modo la presunzione delle fatture soggettivamente inesistenti. giacché tali costi, ancorché nei confronti di soggetto diverso rispetto a quello che ha emesso la fattura, comunque, sono stati sostenuti – In tema di imposte dirette e di costo da operazioni solo ‘soggettivamente inesistenti’ ai fini delle imposte sui redditi, non rileva in alcun modo la presunzione delle fatture soggettivamente inesistenti. giacché tali costi, ancorché nei confronti di soggetto diverso rispetto a quello che ha emesso la fattura, comunque, sono stati sostenuti

In tema di imposte dirette e di costo da operazioni solo 'soggettivamente inesistenti' ai fini delle imposte sui redditi, non rileva in alcun modo la presunzione delle fatture soggettivamente inesistenti. giacché tali costi, ancorché nei confronti di soggetto diverso rispetto a quello che ha emesso la fattura, comunque, sono stati sostenuti

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 14917 depositata il 4 giugno 2025 – Ai fini delle imposte sui redditi, non rileva in alcun modo la presunzione delle fatture soggettivamente inesistenti. giacché tali costi, ancorché nei confronti di soggetto diverso rispetto a quello che ha emesso la fattura, comunque, sono stati sostenuti, tanto è vero che hanno generato, con la successiva cessione, i ricavi dichiarati e sottoposti a tassazione

Ai fini delle imposte sui redditi, non rileva in alcun modo la presunzione delle fatture soggettivamente inesistenti. giacché tali costi, ancorché nei confronti di soggetto diverso rispetto a quello che ha emesso la fattura, comunque, sono stati sostenuti, tanto è vero che hanno generato, con la successiva cessione, i ricavi dichiarati e sottoposti a tassazione

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