CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 21749 depositata il 29 luglio 2025 – Riguardo ai fabbricati in corso di costruzione, con riguardo all’IMU e TASI, la disciplina normativa collega la qualifica di “fabbricato” come bene tassabile all’iscrizione catastale o all’obbligo di iscrizione, ponendo l’ultimazione dei lavori o l’utilizzazione antecedente nel ruolo di indici sussidiari, valevoli per l’ipotesi che sia stato omesso il dovuto accatastamento, chiarendo che a questi fini è significativo unicamente l’accatastamento reale, perché l’accatastamento c.d. fittizio – istituzionalmente privo di rendita – non fornisce la base imponibile ex art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, né evidenzia una fattispecie autonoma per capacità contributiva
Riguardo ai fabbricati in corso di costruzione, con riguardo all'IMU e TASI, la disciplina normativa collega la qualifica di "fabbricato" come bene tassabile all'iscrizione catastale o all'obbligo di iscrizione, ponendo l'ultimazione dei lavori o l'utilizzazione antecedente nel ruolo di indici sussidiari, valevoli per l'ipotesi che sia stato omesso il dovuto accatastamento, chiarendo che a questi fini è significativo unicamente l'accatastamento reale, perché l'accatastamento c.d. fittizio - istituzionalmente privo di rendita - non fornisce la base imponibile ex art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, né evidenzia una fattispecie autonoma per capacità contributiva