TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 14338 depositata il 29 maggio 2025 – Il venire meno della fictio iuris di cui all’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175 del 2014, della sopravvivenza della società di persone o di capitali, dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese, per decorrenza del termine quinquennale dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese, comporta il consolidamento di un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l’obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali

Il venire meno della fictio iuris di cui all'art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175 del 2014, della sopravvivenza della società di persone o di capitali, dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese, per decorrenza del termine quinquennale dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese, comporta il consolidamento di un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributario, Ordinanza n. 14293 depositata il 29 maggio 2025 – La presunzione, di cui all’art. 51, di omessa fatturazione di ricavi conseguiti dalla società contribuente, correlata agli accertati prelevamenti operati sui conti correnti bancari, ritenuti “uscite di cassa”, deve ritenersi superata qualora gli assegni siano stati regolarmente contabilizzati dalla medesima società e la stessa, come suo onere, fornisca giustificazioni in ordine al transito ed al conteggio in contabilità dei dati in questione.

La presunzione, di cui all'art. 51, di omessa fatturazione di ricavi conseguiti dalla società contribuente, correlata agli accertati prelevamenti operati sui conti correnti bancari, ritenuti "uscite di cassa", deve ritenersi superata qualora gli assegni siano stati regolarmente contabilizzati dalla medesima società e la stessa, come suo onere, fornisca giustificazioni in ordine al transito ed al conteggio in contabilità dei dati in questione.

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 14071 depositata il 27 maggio 2025 – Nell’ipotesi di estinzione del giudizio in base all’art. 1, comma 198, l. n. 197/2022, in caso di diniego alla definizione agevolata, ai fini della rimozione dei relativi estintivi, occorre non solo la proposizione della revocazione, di cui al successivo comma 201, ma altresì che la stessa sia ammissibile, il che non accade ove con la relativa domanda si alleghi non già il sopravvenuto diniego ma un preteso vizio di legittimità originaria dell’ordinanza stessa per violazione di legge a mente dell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. Ne consegue che l’ordinanza estintiva mantiene in tal caso i propri effetti

Nell'ipotesi di estinzione del giudizio in base all'art. 1, comma 198, l. n. 197/2022, in caso di diniego alla definizione agevolata, ai fini della rimozione dei relativi estintivi, occorre non solo la proposizione della revocazione, di cui al successivo comma 201, ma altresì che la stessa sia ammissibile, il che non accade ove con la relativa domanda si alleghi non già il sopravvenuto diniego ma un preteso vizio di legittimità originaria dell'ordinanza stessa per violazione di legge a mente dell'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. Ne consegue che l'ordinanza estintiva mantiene in tal caso i propri effetti

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 14263 depositata il 28 maggio 2025 – La presunzione, di cui agli artt. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972, di omessa fatturazione di ricavi conseguiti dalla società contribuente, correlata agli accertati prelevamenti operati su conti correnti bancari, ritenuti “uscite di cassa”, deve ritenersi superata qualora detta movimentazione finanziaria sia stata regolarmente contabilizzata e la società, come suo onere, fornisca giustificazioni in ordine al transito ed al conteggio in contabilità dei dati in questione, quali componenti positive del reddito di impresa, non essendo, invece, la società medesima tenuta anche a dimostrare l'”inerenza” della movimentazione all’attività di impresa, prevista dall’art. 109, comma 5, del D.P.R. n. 917 del 1986 con riguardo alle componenti negative.”

La presunzione, di cui agli artt. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972, di omessa fatturazione di ricavi conseguiti dalla società contribuente, correlata agli accertati prelevamenti operati su conti correnti bancari, ritenuti "uscite di cassa", deve ritenersi superata qualora detta movimentazione finanziaria sia stata regolarmente contabilizzata e la società, come suo onere, fornisca giustificazioni in ordine al transito ed al conteggio in contabilità dei dati in questione, quali componenti positive del reddito di impresa, non essendo, invece, la società medesima tenuta anche a dimostrare l'"inerenza" della movimentazione all'attività di impresa, prevista dall'art. 109, comma 5, del D.P.R. n. 917 del 1986 con riguardo alle componenti negative."

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 14108 depositata il 27 maggio 2025 – Prescrizione delle sanzioni ed interessi

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 14108 depositata il 27 maggio 2025 IVA - TARSU - Cartella di pagamento - Intimazione di pagamento - Pretesa tributaria - Notifica - Impugnazione - Vizi propri - Accoglimento Fatti di causa In data 29 giugno 2016, veniva notificata a C.C.I.F.R.A.S. Srl l'intimazione di pagamento (...) relativa alla [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 13906 depositata il 26 maggio 2025 – In tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell’art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell’art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell’art. 336, secondo comma, c.p.c.

In tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, c.p.c.

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