TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 13325 depositata il 19 maggio 2025 – Il divieto di reformatio in peius opera anche nel processo tributario per cui, una volta stabilito il quantum devolutum in assenza di impugnazione della parte parzialmente vittoriosa (appello o ricorso incidentale), se la decisione di secondo grado è più sfavorevole all’impugnante e più favorevole alla controparte di quanto non sia stata la sentenza impugnata incorre nel vizio di extrapetizione

Il divieto di reformatio in peius opera anche nel processo tributario per cui, una volta stabilito il quantum devolutum in assenza di impugnazione della parte parzialmente vittoriosa (appello o ricorso incidentale), se la decisione di secondo grado è più sfavorevole all’impugnante e più favorevole alla controparte di quanto non sia stata la sentenza impugnata incorre nel vizio di extrapetizione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 21021 depositata il 24 luglio 2025 – L’incorporazione in un solo documento di più dichiarazioni negoziali produttive di effetti giuridici distinti e l’incorporazione in documenti diversi di più dichiarazioni negoziali costituiscono tecniche operative alternative per i contribuenti, che subiscono l’applicazione dell’imposta di registro sul loro atto o sui loro atti in base alla natura degli effetti derivanti da ciascuno dei negozi documentati, trovando a tal fine applicazione l’art. 21 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

L'incorporazione in un solo documento di più dichiarazioni negoziali produttive di effetti giuridici distinti e l'incorporazione in documenti diversi di più dichiarazioni negoziali costituiscono tecniche operative alternative per i contribuenti, che subiscono l'applicazione dell'imposta di registro sul loro atto o sui loro atti in base alla natura degli effetti derivanti da ciascuno dei negozi documentati, trovando a tal fine applicazione l'art. 21 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 21916 depositata il 30 luglio 2025 – In tema di accertamento dei redditi, l’Amministrazione può procedere – ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 – alla determinazione del reddito del contribuente utilizzando le percentuali di ricarico; tuttavia, considerato che tali “percentuali di ricarico” costituiscono presunzioni semplici, esse devono essere assistite dai requisiti di cui all’art. 2729 cod. civ., essere desunte da dati di comune esperienza ed esplicitate attraverso un adeguato ragionamento

In tema di accertamento dei redditi, l'Amministrazione può procedere - ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 - alla determinazione del reddito del contribuente utilizzando le percentuali di ricarico; tuttavia, considerato che tali "percentuali di ricarico" costituiscono presunzioni semplici, esse devono essere assistite dai requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ., essere desunte da dati di comune esperienza ed esplicitate attraverso un adeguato ragionamento

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 21788 depositata il 29 luglio 2025 – In tema di ricorso per cassazione, pur costituendo il giudicato la regola del caso concreto e conseguentemente una questione di diritto da accertare direttamente, la sua interpretazione, da parte del giudice di legittimità, è possibile solo se la sentenza da esaminare venga messa a disposizione mediante trascrizione nel corpo del ricorso, derivandone in mancanza l’inammissibilità del motivo, con cui si denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c., restando precluse ogni tipo di attività nomofilattica

In tema di ricorso per cassazione, pur costituendo il giudicato la regola del caso concreto e conseguentemente una questione di diritto da accertare direttamente, la sua interpretazione, da parte del giudice di legittimità, è possibile solo se la sentenza da esaminare venga messa a disposizione mediante trascrizione nel corpo del ricorso, derivandone in mancanza l'inammissibilità del motivo, con cui si denuncia la violazione dell'art. 2909 c.c., restando precluse ogni tipo di attività nomofilattica

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 20836 depositata il 23 luglio 2025 – L’unica possibilità affinché l’udienza pubblica da remoto sia validamente tenuta, in modo da garantire non solo il contraddittorio, ma la sua stessa effettiva pubblicità, è quella della modalità audiovisiva

L'unica possibilità affinché l'udienza pubblica da remoto sia validamente tenuta, in modo da garantire non solo il contraddittorio, ma la sua stessa effettiva pubblicità, è quella della modalità audiovisiva.

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 19574 depositata il 15 luglio 2025 – In tema di accertamento dei redditi con il metodo analitico-induttivo, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2023, il contribuente imprenditore può sempre opporre la prova presuntiva contraria, eccependo una incidenza percentuale forfetaria di costi di produzione, che vanno quindi detratti dall’ammontare dei maggiori ricavi presunti

In tema di accertamento dei redditi con il metodo analitico-induttivo, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2023, il contribuente imprenditore può sempre opporre la prova presuntiva contraria, eccependo una incidenza percentuale forfetaria di costi di produzione, che vanno quindi detratti dall'ammontare dei maggiori ricavi presunti

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 20852 depositata il 23 luglio 2025 – La sentenza che ha disposto, ai sensi dell’art. 2932 c.c., il trasferimento del bene a favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento da parte di questi del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale, in applicazione dell’art. 27, comma 3, D.P.R. n. 131/1986, indipendentemente dal soggetto (promittente venditore o promissario acquirente) che abbia proposto l’azione, dovendo ritenersi sussistente la condizione meramente potestativa ogni qualvolta gli effetti dell’operazione negoziale dipendano dalla mera determinazione, dalla scelta del promissario acquirente

La sentenza che ha disposto, ai sensi dell'art. 2932 c.c., il trasferimento del bene a favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento da parte di questi del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale, in applicazione dell'art. 27, comma 3, D.P.R. n. 131/1986, indipendentemente dal soggetto (promittente venditore o promissario acquirente) che abbia proposto l'azione, dovendo ritenersi sussistente la condizione meramente potestativa ogni qualvolta gli effetti dell'operazione negoziale dipendano dalla mera determinazione, dalla scelta del promissario acquirente

Misure compensative corrisposte ai dipendenti – Applicabilità del regime della tassazione separata – Articoli 17, comma 1, lettera a) e 19, comma 2–bis, del Tuir – Risposta n. 198 del 30 luglio 2025 dell’Agenzia delle entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 198 del 30 luglio 2025 Misure compensative corrisposte ai dipendenti – Applicabilità del regime della tassazione separata – Articoli 17, comma 1, lettera a) e 19, comma 2–bis, del Tuir Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito L'Autorità istante (di seguito ''Autorità'' o [...]

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