TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 14099 depositata il 27 maggio 2025 – Costituisce ius receptum il principio secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata”

Costituisce ius receptum il principio secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata"

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 13583 depositata il 21 maggio 2025 – Test di operatività ed Immobilizzazioni materiali

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 13583 depositata il 21 maggio 2025 Avviso di accertamento - Reddito di impresa - Test di operatività - Immobilizzazioni materiali - Plusvalenze e minusvalenze - Neutralità fiscale - Accoglimento Rilevato che – la società contribuente impugnava l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio ne rideterminava il reddito di [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 13513 depositata il 20 maggio 2025 – In tema di revisione catastale, la preclusione ad una postuma e tardiva integrazione, con valore sanante, di una motivazione carente o insufficiente del provvedimento di riclassamento non impedisce all’Amministrazione finanziaria di controdedurre rispetto alle censure del contribuente in sede processuale per difendere la motivazione ab origine adeguata, anche con la prospettazione ad abundantiam di nuovi argomenti o la produzione di nuovi documenti, che non erano stati enunciati, riprodotti o menzionati nell’avviso di rettifica catastale, ma che, comunque, assumono rilevanza processuale sul piano della delimitazione del thema decidendum e del thema probandum

In tema di revisione catastale, la preclusione ad una postuma e tardiva integrazione, con valore sanante, di una motivazione carente o insufficiente del provvedimento di riclassamento non impedisce all'Amministrazione finanziaria di controdedurre rispetto alle censure del contribuente in sede processuale per difendere la motivazione ab origine adeguata, anche con la prospettazione ad abundantiam di nuovi argomenti o la produzione di nuovi documenti, che non erano stati enunciati, riprodotti o menzionati nell'avviso di rettifica catastale, ma che, comunque, assumono rilevanza processuale sul piano della delimitazione del thema decidendum e del thema probandum

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 13637 depositata il 21 maggio 2025 – Risulta inoltre dalla giurisprudenza della Corte che, se è pur vero che gli Stati membri dispongono di una certa libertà di manovra nello stabilire le modalità di cui all’articolo 183 della direttiva IVA, dette modalità non devono ledere il principio della neutralità fiscale, gravando il soggetto passivo, in tutto o in parte, dell’onere di tale imposta

Risulta inoltre dalla giurisprudenza della Corte che, se è pur vero che gli Stati membri dispongono di una certa libertà di manovra nello stabilire le modalità di cui all'articolo 183 della direttiva IVA, dette modalità non devono ledere il principio della neutralità fiscale, gravando il soggetto passivo, in tutto o in parte, dell'onere di tale imposta

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 13631 depositata il 21 maggio 2025 – In tema di accertamento tributario rientra nel potere dell’Amministrazione finanziaria, nell’ambito della previsione di legge, la scelta del corrispondente metodo da utilizzare per procedere all’accertamento, di cui il contribuente può dolersi solo se gliene derivi un pregiudizio sostanziale

In tema di accertamento tributario rientra nel potere dell'Amministrazione finanziaria, nell'ambito della previsione di legge, la scelta del corrispondente metodo da utilizzare per procedere all'accertamento, di cui il contribuente può dolersi solo se gliene derivi un pregiudizio sostanziale

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 12988 depositata il 15 maggio 2025 – In tema di imposte sui redditi, l’Amministrazione finanziaria deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento induttivo “puro” ex art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, mentre in caso di accertamento analitico o analitico presuntivo (come in caso di indagini bancarie) è il contribuente ad avere l’onere di provare l’esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l’Ufficio possa, o debba, procedere al loro riconoscimento forfettario

In tema di imposte sui redditi, l'Amministrazione finanziaria deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento induttivo "puro" ex art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, mentre in caso di accertamento analitico o analitico presuntivo (come in caso di indagini bancarie) è il contribuente ad avere l'onere di provare l'esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l'Ufficio possa, o debba, procedere al loro riconoscimento forfettario

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 13372 depositata il 20 maggio 2025 – Il giudizio sulla necessità e utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la cui decisione è censurabile per cassazione unicamente ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., soggiacendo la relativa impugnazione alla preclusione derivante dalla regola della cd. “doppia conforme” di cui all’art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

Il giudizio sulla necessità e utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la cui decisione è censurabile per cassazione unicamente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., soggiacendo la relativa impugnazione alla preclusione derivante dalla regola della cd. "doppia conforme" di cui all'art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 13370 depositata il 20 maggio 2025 – L’art. 21-bis D.Lgs. n. 74/2000, introdotto dal D.Lgs. n. 87/2024 di riforma del sistema sanzionatorio, secondo cui il giudicato penale favorevole al contribuente (perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso) dispiega effetti nel processo tributario, se relativo al medesimo soggetto ed agli stessi fatti materiali oggetto di valutazione. Lo stesso non trova applicazione in caso di pronuncia da parte del GUP e non all’esito del dibattimento.

L'art. 21-bis D.Lgs. n. 74/2000, introdotto dal D.Lgs. n. 87/2024 di riforma del sistema sanzionatorio, secondo cui il giudicato penale favorevole al contribuente (perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso) dispiega effetti nel processo tributario, se relativo al medesimo soggetto ed agli stessi fatti materiali oggetto di valutazione. Lo stesso non trova applicazione in caso di pronuncia da parte del GUP e non all'esito del dibattimento.

Torna in cima