TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 ottobre 2018, n. 26319 – In tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma ogni atto adottato dall’ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario

In tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall'ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa, con la conseguenza che è immediatamente impugnabile dal contribuente anche la comunicazione d'irregolarità, ex art. 36 bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 (cd. avviso bonario)

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 ottobre 2018, n. 24417 – Avviso di accertamento con motivazione “per relationem” ed obbligo di allegazione degli atti richiamati nell’avviso

nel regime introdotto dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche "per relationem", ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente - ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 ottobre 2018, n. 25476 – Ai fini probatori e in sede di accertamento delle imposte l’art. 39, co. 1, lett. c) del d.P.R. n. 600 del 1973 concede di procedere alla rettifica del reddito a mezzo di documentazione extracontabile, persino se acquisita in occasione di controlli presso altri contribuenti

Ai fini probatori e in sede di accertamento delle imposte l'art. 39, co. 1, lett. c) del d.P.R. n. 600 del 1973 concede di procedere alla rettifica del reddito a mezzo di documentazione extracontabile, persino se acquisita in occasione di controlli presso altri contribuenti -assumendo valenza di presunzioni semplici -, quando consistente in appunti personali e informazioni dell'imprenditore, nei quali siano registrati in termini quantitativi o monetari atti d'impresa, rappresentativi della situazione patrimoniale dell'imprenditore o dei risultati economici dell'attività svolta

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 ottobre 2018, n. 26194 – Per beneficiare del regime di sottrazione al prelievo sugli utili di esercizio e del conseguente rinvio della tassazione, occorre che le somme incassate siano registrate nello stato patrimoniale

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 18 ottobre 2018, n. 26194 Tributi - Accertamento - Violazioni - Elusione fiscale - Riscossione - Plusvalenza - Avviamento - Incorporazione societaria Fatti di causa L'Ufficio Distrettuale Imposte Dirette Napoli, oggi soppresso, notificava alla A. T. Spa il 27.12.1999 un avviso di accertamento per l'anno di imposta 1993 formulando tre [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 ottobre 2018, n. 26191 – In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il presupposto per l’integrazione o modificazione in aumento dell’avviso di accertamento, mediante notificazione di nuovi avvisi, è costituito, ai sensi dell’art. 43 terzo comma del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, dal dato oggettivo che gli elementi posti a base del nuovo atto siano nuovi

"In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il presupposto per l'integrazione o modificazione in aumento dell'avviso di accertamento, mediante notificazione di nuovi avvisi, è costituito, ai sensi dell'art. 43 terzo comma del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, dal dato oggettivo che gli elementi posti a base del nuovo atto siano nuovi, il che evidentemente non ricorre in presenza di diversa, o più approfondita, valutazione del materiale probatorio già acquisito dall'ufficio, dovendosi ritenere che con l'emissione dell'avviso di rettifica l'amministrazione consuma il proprio potere di accertamento in relazione agli elementi posti a sua disposizione. I nuovi elementi, venuti a conoscenza dell’ufficio dopo la notifica dell'accertamento, devono essere adeguatamente portati a conoscenza del destinatario attraverso la motivazione del nuovo atto, ed il richiamo ad essi non può essere del tutto generico, ma deve contenerne una descrizione, sia pur sintetica, al fine di consentire al contribuente un'adeguata difesa"

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 ottobre 2018, n. 26190 – Il vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà, sussiste quando nel ragionamento del giudice di merito sia rinvenibile una evidente traccia del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti, oppure quando sussista un insanabile contrasto nel percorso argomentativo adottato, che non consente l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione

Il vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà, sussiste quando nel ragionamento del giudice di merito sia rinvenibile una evidente traccia del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti, oppure quando sussista un insanabile contrasto nel percorso argomentativo adottato, che non consente l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 ottobre 2018, n. 26185 – In tema di IVA, non è consentito all’Amministrazione rideterminare il valore delle prestazioni e dei servizi acquistati dall’imprenditore escludendo il diritto alla detrazione, salvo che dimostri l’antieconomicità manifesta e macroscopica dell’operazione

In tema di IVA, non è consentito all'Amministrazione rideterminare il valore delle prestazioni e dei servizi acquistati dall'imprenditore escludendo il diritto alla detrazione, salvo che dimostri l'antieconomicità manifesta e macroscopica dell'operazione, tale da assumere rilievo indiziario di non verità della fattura o di non inerenza della destinazione del bene o servizio all'utilizzo per operazioni assoggettate ad IVA: in detta ipotesi, spetta al contribuente provare che la prestazione del bene o servizio è reale ed inerente all'attività svolta

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