TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 ottobre 2018, n. 26179 – In tema di agevolazioni tributarie per la cooperazione, il procedimento di verifica dei “presupposti di applicabilità” di cui all’art. 14, terzo comma, del d.lgs. 29 settembre 1973, n. 601, che prevede come obbligatorio il preventivo parere degli organi di vigilanza, attiene ai soli requisiti soggettivi dell’ente

In tema di agevolazioni tributarie per la cooperazione, il procedimento di verifica dei "presupposti di applicabilità" di cui all'art. 14, terzo comma, del d.lgs. 29 settembre 1973, n. 601, che prevede come obbligatorio il preventivo parere degli organi di vigilanza, attiene ai soli requisiti soggettivi dell'ente

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 ottobre 2018, n. 26178 – La sanzione accessoria della sospensione dell’esercizio dell’attività nel caso di violazione dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, di cui all’art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 471/1997, avendo funzione afflittiva, è sottoponibile al regime del favor rei di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 472/1997

La sanzione accessoria della sospensione dell'esercizio dell'attività nel caso di violazione dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, di cui all'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 471/1997, avendo funzione afflittiva, è sottoponibile al regime del favor rei di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 472/1997.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 ottobre 2018, n. 26323 – L’oggetto del giudizio va individuato correlando il petitum con la parte espositiva dell’atto introduttivo (causa petendi sostanziale), ovverosia con la realtà fattuale dedotta in giudizio nel ricorso introduttivo

’oggetto del giudizio va individuato correlando il petitum con la parte espositiva dell’atto introduttivo (causa petendi sostanziale), ovverosia con la realtà fattuale dedotta in giudizio nel ricorso introduttivo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 ottobre 2018, n. 26321 – La sentenza che definisce il giudizio – anche solo parzialmente e pur non passata in giudicato – è soggetta ad imposta di registro

In tema di imposta di registro, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la sentenza che definisce il giudizio - anche solo parzialmente e pur non passata in giudicato - è soggetta a tassazione, sicché l'Ufficio del registro provvede legittimamente alla liquidazione, emettendo il corrispondente avviso, il quale è impugnabile per vizi, formali o sostanziali, inerenti all'atto in sé, al procedimento che lo ha preceduto, oppure ai presupposti dell’imposizione. Né l'eventuale riforma, totale o parziale, della decisione nei successivi gradi di giudizio, e fino alla formazione del giudicato, incide sull'avviso di liquidazione, integrando, piuttosto, un autonomo titolo per l'esercizio dei diritti al conguaglio o al rimborso dell'imposta da far valere separatamente e non nel medesimo procedimento"

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 ottobre 2018, n. 26107 – Legittimità degli avviso di accertamento motivati “per relationem” con obbligo di allegare gli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza

in tema di motivazione "per relationem" degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 ottobre 2018, n. 25662 – La presunzione di cessione, di cui all’art. 53 del Dpr 633/72, di beni acquistati e non presenti in azienda va annoverata tra le presunzioni legali «miste», nel senso che consentono la prova contraria da parte del contribuente, ma solo entro i limiti di oggetto e di mezzi di prova prefigurati dalle richiamate disposizioni e da queste ultime previste ad evidenti fini antielusivi

La presunzione di cessione, di cui all'art. 53 del Dpr 633/72, di beni acquistati e non presenti in azienda va annoverata tra le presunzioni legali «miste», nel senso che consentono la prova contraria da parte del contribuente, ma solo entro i limiti di oggetto e di mezzi di prova prefigurati dalle richiamate disposizioni e da queste ultime previste ad evidenti fini antielusivi

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 ottobre 2018, n. 25661 – Il momento impositivo della prestazione pubblicitaria remunerata col diritto al c.d. cambio merce coincide con l’effettuazione della prestazione – E’ legittima la motivazione per relationem della sentenza pronunciata in sede di gravame, purché il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto

"In tema di iva, il momento impositivo della prestazione pubblicitaria remunerata col diritto al c.d. cambio merce, ossia alla futura cessione di beni o alla futura prestazione di servizi da parte del committente la pubblicità, che s'inquadra nel novero delle operazioni permutative, coincide con l'effettuazione della prestazione, la quale, costituendo a sua volta il corrispettivo anticipato del c.d. cambio merce, determina al contempo l'imponibilità anche di questa prestazione, purché ne sia già noto l'oggetto alle parti". "In tema di iva, la prestazione pubblicitaria eseguita mediante diffusione del messaggio pubblicitario per il tramite di mezzo radiotelevisivo ubicato in Italia a un'impresa, anch'essa ubicata in Italia, a sua volta incaricata di svolgere servizi pubblicitari, prima di essere fatturata da quest'ultima al committente di pubblicità, è munita del requisito della territorialità, benché sia indirizzata e giunga a utenti ubicati fuori dal territorio dell'Unione europea".

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 ottobre 2018, n. 26088 – I benefici fiscali per l’acquisto della “prima casa” spettano pure all’acquirente di immobile in corso di costruzione da destinare ad abitazione “non di lusso”

"In tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali per l'acquisto della "prima casa", previsti dall'art. 1 sesto comma, della legge 22 aprile 1982, n. 168, e dall'art. 2, primo comma, del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12 convertito, con modificazioni nella legge 5 aprile 1985, n. 118, spettano pure all'acquirente di immobile in corso di costruzione da destinare ad abitazione "non di lusso", anche se tali benefici possono essere conservati soltanto qualora la finalità dichiarata dal contribuente nell'atto di acquisto, di destinare l'immobile a propria abitazione, venga da questo realizzata entro il termine di decadenza del potere di accertamento dell'Ufficio in ordine alla sussistenza dei requisiti per fruire di tali benefici (che con riferimento all'imposta di registro è di tre anni dalla registrazione dell'atto)"

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