CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 ottobre 2018, n. 26323
Tributi locali – IMU – Immobili – Accertamento – Riscossione – Istanza di autotutela – Ricorso per la Cassazione
Ragioni della decisione
Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, illustrato da memoria, nei cui confronti il comune di Battipaglia non ha spiegato difese scritte, la società ricorrente impugnava la sentenza della CTR della Campania, sezione di Salerno, relativa a un avviso di liquidazione IMU, dove si è fatta questione in appello, dell’inammissibilità del gravame, perché sarebbe stata introdotta, in violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546/92, una domanda nuova.
La società ricorrente deduce, da una parte, il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 57 del d.lgs. n. 546/92, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., e dall’altra, il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., sul medesimo profilo di censura, in quanto, i giudici d’appello, falsamente applicando la norma di cui alla rubrica, avrebbero erroneamente ritenuto che in appello fosse stato introdotto un nuovo tema d’indagine, in riferimento all’immobile sito in Battipaglia in viale delle Industrie, sull’annullamento dell’accertamento anche in relazione a tale immobile, e ciò, sia perché con il ricorso introduttivo era stato richiesto l’annullamento dell’avviso d’accertamento nella sua integralità, senza distinguere tra i beni immobili oggetto d’imposta e, inoltre, perché la deduzione inerente l’indebita tassazione dell’immobile indicato sarebbe stato presente fin dal primo grado, alla luce dell’esame del contenuto del ricorso introduttivo, unitamente ai documenti ad esso allegati, con particolare riferimento all’istanza di autotutela nella quale si argomentava anche in merito all’indebita tassazione IMU dell’immobile sito in Battipaglia in viale delle Industrie.
La censura è fondata.
Secondo l’insegnamento di questa Corte, l’oggetto del giudizio va individuato correlando il petitum con la parte espositiva dell’atto introduttivo (causa petendi sostanziale), ovverosia con la realtà fattuale dedotta in giudizio nel ricorso introduttivo (Cass. n. 1681/15, 12059/15, 20294/14, 2340/01).
Nel caso di specie, la società contribuente aveva, in primo luogo, contestato, davanti alla CTP la legittimità dell’avviso di liquidazione nella sua integralità (comprendendo quindi entrambi gli immobili nello stesso contemplati), d’altra parte, attraverso l’allegazione dell’istanza in autotutela (localizzata ai fini dell’autosufficienza, nell’allegato n. 3 del fascicolo di primo grado, v. p. 8 del ricorso), ha consentito al comune resistente di prendere posizione anche in riferimento alla contestazione della legittimità della pretesa riferita all’immobile in oggetto.
In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione di Salerno, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale Campania, sezione di Salerno, in diversa composizione.
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