CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 01 dicembre 2021, n. 37801 – Il giudice di appello incorre nel vizio di extrapetizione quando attribuisce alla parte un bene non richiesto in quanto non compreso neppure implicitamente nelle deduzioni o allegazioni e non anche quando ponga a fondamento della decisione esiti documentali del giudizio di primo grado che si offrono alla sua valutazione, in quanto legittimamente acquisiti al preventivo e potenziale contraddittorio; ovvero quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato) oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori