Corte di Cassazione, ordinanza n. 4343 depositata il 14 febbraio 2019 – Il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli clementi obiettivi dell’azione (“petitum” e “causa pctendi”) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (“petitum” immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (“petitum” mediato)