Corte di Cassazione, ordinanza n. 30467 depositata il 17 ottobre 2022
vizio di extra o ultrapetizione
RILEVATO CHE
1. con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Sardegna accoglieva l’appello avanzato da P.G. avverso la sentenza n. 7/1/2016 della Commissione tributaria provinciale di Oristano, ritenendo che la pretesa del Consorzio, basata sulla cartella di pagamento n. 075/2014/0002708529 notificata il 31 luglio 2014, relativa a contributi consortili dell’anno 2001, fosse prescritta in ragione del decorso del relativo termine quinquennale;
1.1 nello specifico, il Giudice regionale dava conto che la precedente cartella, sempre relativa a contributi consortili relativi all’anno d’imposta 2001, notificata il 28 ottobre 2003, era stata annullata dalla Commissione provinciale per vizi di forma (non essendo stati specificati i singoli tributi riassunti in un unico importo)
con sentenza n. 47/02/2013 non appellata e precisava che «il fulcro della controversia» non era quello di verificare se la cartella impugnata (del 2014) «portava un importo differente rispetto a quello indicato nella precedente cartella di pagamento», ma «di stabilire se la proposizione del ricorso a suo tempo proposto dal contribuente aveva provocato, come sostiene l’ufficio, l’interruzione, ai sensi dell’art. 2943 e 2945 c.c. del codice civile, del termine di prescrizione del diritto del consorzio a pretendere il pagamento»;
1.2 la Commissione concludeva, quindi, affermando che «la sentenza numero 47-02-2013 annullando la precedente atto esclude che questo possa avere effetti interruttivi sulla prescrizione»;
2. avverso tale sentenza il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese proponeva ricorso per cassazione, notificato a P.G. ed all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ai sensi degli 138 e 139 c.p.c. il 18 gennaio 2019, formulando due motivi d’impugnazione, depositando successivamente, in data 23 giugno 2022, memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c.;
3. P.G. e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione restavano intimati;
CONSIDERATO CHE:
4. con il primo motivo di impugnazione il Consorzio ha lamentato, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2943 e 2945 c.c. e la falsa applicazione dell’art. 2948, co. 1, n. 4, c.c., assumendo che la prescrizione è interrotta dalla notifica di un atto con il quale si inizia un giudizio o da una domanda proposta dal creditore contro il debitore volta all’affermazione del proprio diritto o al rigetto delle opposte azioni e che essa non corre sino a quando non sia passata in giudicato la sentenza che definisce il giudizio, richiamando, quindi, l’effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione per effetto della proposizione del giudizio sino alla sua definizione;
5. con il secondo motivo di impugnazione l’istante ha contestato la pronuncia impugnata, sempre in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., evidenziando che il P.G. aveva chiesto l’accertamento della prescrizione sul presupposto che i tributi richiesti con la cartella notificata nell’anno 2014 fossero diversi rispetto a quelli oggetto del precedente annullamento, mentre la Commissione aveva deciso sulla base dell’implicito accertamento (corretto sul piano sostanziale) che i tributi oggetto di causa fossero gli stessi oggetto del precedente annullamento, così finendo col violare l’art. 112 c.p.c.
OSSERVA
6. La medesima vicenda è stato oggetto di esame da parte di questa Corte con la pronuncia n. 15992/2022 rese tra le medesime parti.
In assenza di diversi elementi non può che allora che ribadirsi quanto in detta ordinanza osservato in relazione al secondo motivo di censura, da riqualificare ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 4, c.p.c. (cfr. sul principio Cass., SS.UU., n. 32415/2021), avente priorità logica- giuridica, e quindi, cominciando ad osservare, sul piano dei principi, che:
- per costante giurisprudenza della Corte è ravvisabile il vizio di extrapetizione quando il giudice d’appello pronunci oltre i limiti delle richieste e delle eccezioni fatte valere dalle parti, oppure su questioni non dedotte e che non siano rilevabili d’ufficio, attribuendo alle parti un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato, non ricorrendo, invece, tale vizio allorchè il giudice qualifichi diversamente i fatti, restando nei limiti delle richieste contenute nell’atto di impugnazione e degli elementi di fatto posti a base delle questioni prospettate (cfr. tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 luglio 2017, n. 18830; , Sez. 5^, 30 marzo 2021, n. 8716; Cass., Sez. 5″, 22 luglio 2021, n. 21057; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2022, n. 10897; Cass., Sez. 6^-5, 18 maggio 2022, n. 15992);
- ricorre, quindi, il vizio di ultrapetizione quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 11 aprile 2018, n. 9002; Cass., Sez. 5^, 23 ottobre 2020, 23229; Cass., Sez. 5^, 6 maggio 2021, n. 11984; Cass., Sez. 6^-5, 3 novembre 2021, n. 31258; Cass., Sez. 5″, 5 aprile 2022, nn. 10897 e 10905; Cass., Sez. 6″-5, 18 maggio 2022, n. 15992).
7. Nella fattispecie in rassegna, come avvenuto nel precedente richiamato dal ricorrente (cfr. la citata Cass., Sez. 6^-5, 18 maggio 2022, n. 15992, ma anche nel giudizio n. 3762/2019 di ruolo generale, intercorrente tra le medesime parti sulla stessa questione giuridica e di fatto, trattata da questo collegio alla stesa udienza del 7 luglio 2022 e che ha condotto all’ordinanza n. 26645/2022), il Giudice di appello ha violato il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, decidendo su un presupposto giuridico che non era stato oggetto di specifica deduzione e domanda da parte del contribuente.
Infatti, in sede di appello, il contribuente aveva formulato eccezione di prescrizione per una fattispecie diversa da quella posta a base della decisione, avendo sostenuto il P.G. che i tributi portati dalla cartella impugnata fossero diversi rispetto a quelli oggetto della precedente cartella annullata (per vizi formali) in forza della sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Oristano n. 47/02/2013, tanto da riconoscere che «certamente, ove si trattasse dei medesimi tributi di cui alla vecchia cartella (…) vi sarebbe stata una sospensione della prescrizione dovuta ai tempi del giudizio» (così nello stralcio del ricorso dell’appello, trascritto alle pagine nn. 9 e 10 del ricorso in oggetto in ossequio al canone dell’autosufficienza).
Senonchè, il Giudice regionale ha deciso la controversia sull’implicito, quanto chiaro, assunto che i tributi oggetto di causa fossero gli stessi di quelli che erano stati oggetto della precedente cartella annullata, così riconoscendo la fattispecie estintiva per il decorso del termine prescrizionale e, pertanto, in siffatto modo, è incorso nella lamentata violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo deciso la causa, dando seguito ad un’eccezione diversa da quella espressamente prospettata nei motivi di impugnazione (cfr., ex multis, Cass., Sez. 3″, 7 novembre 2017, n. 26305;Cass., Sez. 5^, 28 aprile 2021, n. 11167; Cass., Sez. 5^, 14 luglio 2021, n. 20009; Cass., Sez. 6^-5, 18 maggio 2022, n. 15992).
8. Per tali ragioni, dunque, il secondo motivo di ricorso risulta fondato e va, quindi, accolto, restando assorbito l’esame del primo, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere cassata, rinviando la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, che provvederà a pronunciarsi sull’eccezione di prescrizione formulata nei termini sopra chiariti, nonché a regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il secondo motivo e dichiara assorbito il primo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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