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CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 4080 depositata il 17 febbraio 2025 – In tema di costituzione del rapporto di lavoro, la nullità della procedura concorsuale per violazione di norme imperative costituisce causa di nullità dei contratti di lavoro sottoscritti in esito ad essa, indipendentemente dalla circostanza che i lavoratori abbiano dato causa al vizio o non ne abbiano avuto consapevolezza (Cass., n. 20416 2019), atteso che, in questo caso, si verificano una violazione della norma inderogabile dettata dall’art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, attuativo del principio costituzionale affermato dall’art. 97, comma 4, Cost. e, quindi, in applicazione del disposto, di portata generale, del successivo art. 36, una nullità del contratto individuale

In tema di costituzione del rapporto di lavoro, la nullità della procedura concorsuale per violazione di norme imperative costituisce causa di nullità dei contratti di lavoro sottoscritti in esito ad essa, indipendentemente dalla circostanza che i lavoratori abbiano dato causa al vizio o non ne abbiano avuto consapevolezza (Cass., n. 20416 2019), atteso che, in questo caso, si verificano una violazione della norma inderogabile dettata dall’art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, attuativo del principio costituzionale affermato dall’art. 97, comma 4, Cost. e, quindi, in applicazione del disposto, di portata generale, del successivo art. 36, una nullità del contratto individuale

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 4075 depositata il 17 febbraio 2025 – Nel giudizio di rinvio, che costituisce un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d’ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità

Nel giudizio di rinvio, che costituisce un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità

CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza  n. 27 depositata il 7 marzo 2025 – Non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 8-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione

Non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 8-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione

CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza n. 25 depositata il 7 marzo 2025 – Illegittimità costituzionale dell’art. 9.1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), introdotto dall’art. 14, comma 1, lettera a-bis), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2018, n. 132, nella parte in cui non esonera dalla prova della conoscenza della lingua italiana il richiedente affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o da disabilità, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica

Illegittimità costituzionale dell’art. 9.1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), introdotto dall’art. 14, comma 1, lettera a-bis), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2018, n. 132, nella parte in cui non esonera dalla prova della conoscenza della lingua italiana il richiedente affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o da disabilità, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 4794 depositata il 24 febbraio 2025 – Motivi del ricorso inammissibili, risolvendosi le censure sollevate dal ricorrente nella mera confutazione della valutazione che, nel discrezionale apprezzamento dei fatti accertati in giudizio, insindacabile in sede di legittimità

Motivi del ricorso inammissibili, risolvendosi le censure sollevate dal ricorrente nella mera confutazione della valutazione che, nel discrezionale apprezzamento dei fatti accertati in giudizio, insindacabile in sede di legittimità

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 4290 depositata il 19 febbraio 2025 – L’interpretazione offerta dalla Corte non risulta censurabile in quanto basata sulla lettera della norma dalla quale non è in alcun modo desumibile, invece, la distinzione proposta dall’Inps tra redditi per prestazioni, per i quali il reddito di riferimento è quello dell’anno in corso, e redditi diversi per i quali varrebbe la regola generale del reddito dell’anno precedente.

L'interpretazione offerta dalla Corte non risulta censurabile in quanto basata sulla lettera della norma dalla quale non è in alcun modo desumibile, invece, la distinzione proposta dall’Inps tra redditi per prestazioni, per i quali il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, e redditi diversi per i quali varrebbe la regola generale del reddito dell'anno precedente.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 5095 depositata il 26 febbraio 2025 – Una fonte di rango regolamentare di esecuzione ed attuazione di una fonte legislativa può essere abrogata tacitamente da una fonte legislativa successiva soltanto in via riflessa, cioè se questa fonte abbia effetti abrogativi della fonte legislativa in esecuzione o attuazione della quale quella regolamentare sia stata emanata, sempre che quest’ultima abbia contenuti tali che la sua permanenza risulti incompatibile con la sopravvenuta vigenza della nuova legge

Una fonte di rango regolamentare di esecuzione ed attuazione di una fonte legislativa può essere abrogata tacitamente da una fonte legislativa successiva soltanto in via riflessa, cioè se questa fonte abbia effetti abrogativi della fonte legislativa in esecuzione o attuazione della quale quella regolamentare sia stata emanata, sempre che quest'ultima abbia contenuti tali che la sua permanenza risulti incompatibile con la sopravvenuta vigenza della nuova legge

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sezione 24, sentenza n. 16186 depositata il 18 novembre 2024 – L’IVA assolta sulle fatture emesse dal somministratore di manodopera sulla base di un contratto di appalto di servizi ritenuto fittizio non può essere portata in detrazione, trattandosi di operazioni inesistenti

L’IVA assolta sulle fatture emesse dal somministratore di manodopera sulla base di un contratto di appalto di servizi ritenuto fittizio non può essere portata in detrazione, trattandosi di operazioni inesistenti

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