Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 34808 depositata il 16 settembre 2024 – Deve sicuramente escludersi che l’attribuzione di responsabilità si fondi sulla mera posizione di garanzia dipendente dal ruolo di amministratore di diritto della società, bensì sulla base dei doveri di vigilanza gravanti sulla posizione di garanzia di cui è investito, rilevanti ai sensi dell’art. 40 cod. pen., essendo sufficiente, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza che l’amministratore effettivo svolga attività illecita, la quale non può dedursi dal solo fatto che il soggetto abbia accettato di ricoprire formalmente la carica di amministratore
Deve sicuramente escludersi che l'attribuzione di responsabilità si fondi sulla mera posizione di garanzia dipendente dal ruolo di amministratore di diritto della società, bensì sulla base dei doveri di vigilanza gravanti sulla posizione di garanzia di cui è investito, rilevanti ai sensi dell'art. 40 cod. pen., essendo sufficiente, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza che l'amministratore effettivo svolga attività illecita, la quale non può dedursi dal solo fatto che il soggetto abbia accettato di ricoprire formalmente la carica di amministratore