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Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 34808 depositata il 16 settembre 2024 – Deve sicuramente escludersi che l’attribuzione di responsabilità si fondi sulla mera posizione di garanzia dipendente dal ruolo di amministratore di diritto della società, bensì sulla base dei doveri di vigilanza gravanti sulla posizione di garanzia di cui è investito, rilevanti ai sensi dell’art. 40 cod. pen., essendo sufficiente, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza che l’amministratore effettivo svolga attività illecita, la quale non può dedursi dal solo fatto che il soggetto abbia accettato di ricoprire formalmente la carica di amministratore

Deve sicuramente escludersi che l'attribuzione di responsabilità si fondi sulla mera posizione di garanzia dipendente dal ruolo di amministratore di diritto della società, bensì sulla base dei doveri di vigilanza gravanti sulla posizione di garanzia di cui è investito, rilevanti ai sensi dell'art. 40 cod. pen., essendo sufficiente, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza che l'amministratore effettivo svolga attività illecita, la quale non può dedursi dal solo fatto che il soggetto abbia accettato di ricoprire formalmente la carica di amministratore

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 34793 depositata il 16 settembre 2024 – Sussiste il vizio di mancanza  di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell’affermazione di responsabilità dell’imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività

Sussiste il   vizio  di  mancanza  di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31961 depositata l’ 11 dicembre 2024 – L’interpretazione degli atti negoziali e degli atti unilaterali implica un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, che, come tale, può essere denunciato in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione che integri la violazione dell’art. 132 c.p.c., fermo l’onere del ricorrente di indicare specificamente il modo in cui l’interpretazione si discosti dai canoni di ermeneutica o la motivazione relativa risulti apparente

L'interpretazione degli atti negoziali e degli atti unilaterali implica un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, che, come tale, può essere denunciato in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione che integri la violazione dell’art. 132 c.p.c., fermo l'onere del ricorrente di indicare specificamente il modo in cui l’interpretazione si discosti dai canoni di ermeneutica o la motivazione relativa risulti apparente

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), sentenza n. 969 depositata il 5 dicembre 2024 – E’ possibile attivare il rimedio del c.d. soccorso istruttorio solo ai fini del completamento delle dichiarazioni e/o dei documenti già presentati (senza però introdurre documenti nuovi) e solo in relazione ai requisiti soggettivi di partecipazione dell’impresa, mentre tale rimedio non può, invece, essere utilizzato per supplire a carenze dell’offerta (economica e/o tecnica), ovvero a radicali omissioni dichiarative

E' possibile attivare il rimedio del c.d. soccorso istruttorio solo ai fini del completamento delle dichiarazioni e/o dei documenti già presentati (senza però introdurre documenti nuovi) e solo in relazione ai requisiti soggettivi di partecipazione dell'impresa, mentre tale rimedio non può, invece, essere utilizzato per supplire a carenze dell'offerta (economica e/o tecnica), ovvero a radicali omissioni dichiarative

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 30822 depositata il 2 dicembre 2024 – In tema di contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto l’impugnazione del rigetto dell’istanza di rimborso di un tributo, il contribuente è attore in senso non solo formale ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l’onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato e che le argomentazioni con cui l’Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita, costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale

In tema di contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto l'impugnazione del rigetto dell'istanza di rimborso di un tributo, il contribuente è attore in senso non solo formale ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l'onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato e che le argomentazioni con cui l'Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita, costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 32127 depositata il 12 dicembre 2024 – La NASPI va qualificata giuridicamente come prestazione previdenziale non pensionistica, sicché soggiace all’onere della presentazione d’una domanda amministrativa da parte dell’interessato

La NASPI va qualificata giuridicamente come prestazione previdenziale non pensionistica, sicché soggiace all’onere della presentazione d’una domanda amministrativa da parte dell’interessato

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 32147 depositata il 12 dicembre 2024 – Il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge

Il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge

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