SERVIZI UTILI

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, sentenza n. 7449 depositata il 24 agosto 2022 – La scelta del contratto collettivo da applicare al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalto rientra nelle prerogative di organizzazione dell’imprenditore e nella libertà negoziale delle parti. La libertà imprenditoriale non è assoluta, ma incontra il limite logico, ancor prima che giuridico in senso stretto, della necessaria coerenza tra il contratto che in concreto si intende applicare e l’oggetto dell’appalto

La scelta del contratto collettivo da applicare al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalto rientra nelle prerogative di organizzazione dell'imprenditore e nella libertà negoziale delle parti. La libertà imprenditoriale non è assoluta, ma incontra il limite logico, ancor prima che giuridico in senso stretto, della necessaria coerenza tra il contratto che in concreto si intende applicare e l'oggetto dell'appalto

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Ter, sentenza n. 23249 depositata il 23 dicembre 2024 – Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso e la modifica dei costi della manodopera comporta un’inammissibile rettifica di un elemento costitutivo ed essenziale dell’offerta economica

Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso e la modifica dei costi della manodopera comporta un'inammissibile rettifica di un elemento costitutivo ed essenziale dell'offerta economica

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n.  24363 depositata l’ 11 settembre 2024 – In assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può quindi scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile

In assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può quindi scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31452 depositata il 7 dicembre 2024 – Per l’indebito in materia contributiva previdenziale l’applicazione dell’art. 2033 c.c. e chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda

Per l’indebito in materia contributiva previdenziale l’applicazione dell’art. 2033 c.c. e chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 31072 depositata il 4 dicembre 2024 – in tema di riscossione delle imposte, sebbene in via generale la cartella esattoriale, che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l’ente impositore esercita la pretesa tributaria, debba essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, tale obbligo di motivazione deve essere differenziato a seconda del contenuto prescritto per ciascuno tipo di atto, sicché, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, l’obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa

in tema di riscossione delle imposte, sebbene in via generale la cartella esattoriale, che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, debba essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, tale obbligo di motivazione deve essere differenziato a seconda del contenuto prescritto per ciascuno tipo di atto, sicché, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 32121 depositata il 12 dicembre 2024 – La legge n. 218/1995, recante riforma della disciplina del diritto internazionale privato il cui oggetto è costituito da fattispecie qualificabili per mezzo di istituti giuridici regolati dal codice civile e dalle norme ad esso complementari

La legge n. 218/1995, recante riforma della disciplina del diritto internazionale privato il cui oggetto è costituito da fattispecie qualificabili per mezzo di istituti giuridici regolati dal codice civile e dalle norme ad esso complementari

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 31620 depositata il 9 dicembre 2024 – Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n.297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell’acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell’individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.80.

Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n.297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.80.

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 38896 depositata il 24 ottobre 2024 – La sussistenza del dolo dell’ascritta bancarotta fraudolenta documentale trova applicazione quando sia imputato all’amministratore formale che si riveli essere, in realtà, un mero prestanome degli effettivi gestori della società fallita

La sussistenza del dolo dell'ascritta bancarotta fraudolenta documentale trova applicazione quando sia imputato all'amministratore formale che si riveli essere, in realtà, un mero prestanome degli effettivi gestori della società fallita

Torna in cima