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CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 29597 depositata il 18 novembre 2024 – L’imposta sostitutiva in esame è un’imposta volontaria, in quanto è frutto di una libera scelta del contribuente, il quale opta per la rideterminazione del valore del bene con conseguente versamento dell’imposta sostitutiva, nella prospettiva, in caso di futura cessione, di un risparmio sull’imposta ordinaria altrimenti dovuta sulla plusvalenza non affrancata in cambio l’amministrazione finanziaria riceve un immediato introito fiscale

L'imposta sostitutiva in esame è un'imposta volontaria, in quanto è frutto di una libera scelta del contribuente, il quale opta per la rideterminazione del valore del bene con conseguente versamento dell'imposta sostitutiva, nella prospettiva, in caso di futura cessione, di un risparmio sull'imposta ordinaria altrimenti dovuta sulla plusvalenza non affrancata in cambio l'amministrazione finanziaria riceve un immediato introito fiscale

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 29555 depositata il 15 novembre 2024 – I componenti positivi o negativi concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza, a condizione che la loro esistenza o il loro ammontare siano determinabili in modo oggettivo (dovendo altrimenti essere calcolati nel periodo d’imposta in cui si verificano tali condizioni). Per le sopravvenienze passive l’anno di competenza per operare la deduzione stessa deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che il credito non può più essere soddisfatto, perché in quel momento si materializzano gli elementi “certi e precisi” della sua irrecuperabilità

I componenti positivi o negativi concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza, a condizione che la loro esistenza o il loro ammontare siano determinabili in modo oggettivo (dovendo altrimenti essere calcolati nel periodo d'imposta in cui si verificano tali condizioni). Per le sopravvenienze passive l'anno di competenza per operare la deduzione stessa deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che il credito non può più essere soddisfatto, perché in quel momento si materializzano gli elementi "certi e precisi" della sua irrecuperabilità

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 29804 depositata il 19 novembre 2024 – In tema imposta comunale sugli immobili (ICI), la rendita catastale stabilita in via definitiva dal giudice tributario rappresenta, infatti, in virtù degli effetti retroattivi propri delle statuizioni giudiziali, l’unico dato da prendere in considerazione ai fini dell’individuazione della base imponibile

In tema imposta comunale sugli immobili (ICI), la rendita catastale stabilita in via definitiva dal giudice tributario rappresenta, infatti, in virtù degli effetti retroattivi propri delle statuizioni giudiziali, l'unico dato da prendere in considerazione ai fini dell'individuazione della base imponibile

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 27664 depositata il 25 ottobre 2024 – In materia di sottoscrizione illeggibile del destinatario della notifica dell’avviso di accertamento l’atto che venga notificato a mezzo raccomandata presso la sede della società o i locali dell’impresa a persona che abbia sottoscritto in maniera illeggibile l’avviso di ricevimento, qualificatasi come “persona a servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni”, la consegna deve ritenersi validamente effettuata

In materia di sottoscrizione illeggibile del destinatario della notifica dell’avviso di accertamento l’atto che venga notificato a mezzo raccomandata presso la sede della società o i locali dell’impresa a persona che abbia sottoscritto in maniera illeggibile l’avviso di ricevimento, qualificatasi come “persona a servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni”, la consegna deve ritenersi validamente effettuata

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 30426 depositata il 26 novembre 2024 – La mancata evocazione delle norme violate e del canale di accesso, nello specifico il n. 4 dell’art. 360, comma 1, c.p.c. il solo che avrebbe consentito al giudice di legittimità di trasformarsi in giudice del fatto processuale, in modo da verificare la fondatezza delle doglianze relative alla mancata valorizzazione di allegazioni che – si assume – sarebbero state tempestivamente svolte e neglette, il motivo difetta sotto l’indicato profilo di specificità, in quanto, pur dopo la sentenza della Corte Edu Succi contro Italia del 28.10.2021, così come precisato dal giudice di legittimità nella sua massima composizione, il ricorrente avrebbe dovuto quantomeno indicare dove negli atti processuali ha svolto dette allegazioni o riportarne stralcio

La mancata evocazione delle norme violate e del canale di accesso, nello specifico il n. 4 dell’art. 360, comma 1, c.p.c. il solo che avrebbe consentito al giudice di legittimità di trasformarsi in giudice del fatto processuale, in modo da verificare la fondatezza delle doglianze relative alla mancata valorizzazione di allegazioni che – si assume - sarebbero state tempestivamente svolte e neglette, il motivo difetta sotto l’indicato profilo di specificità, in quanto, pur dopo la sentenza della Corte Edu Succi contro Italia del 28.10.2021, così come precisato dal giudice di legittimità nella sua massima composizione, il ricorrente avrebbe dovuto quantomeno indicare dove negli atti processuali ha svolto dette allegazioni o riportarne stralcio

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 29798 depositata il 19 novembre 2024 – Rientrano nella categoria D/8 gli immobili (quali centri commerciali, mercati, fiere, spazi espositivi) costruiti per le speciali esigenze di un’attività industriale e commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea a dette esigenze, appunto, senza radicali trasformazioni (r.D.L. n. 652 del 1939, art. 10 e succ.mod.)

Rientrano nella categoria D/8 gli immobili (quali centri commerciali, mercati, fiere, spazi espositivi) costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale e commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea a dette esigenze, appunto, senza radicali trasformazioni (r.D.L. n. 652 del 1939, art. 10 e succ.mod.)

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 30607 depositata il 28 novembre 2024 – L’applicazione della disciplina delle società di comodo è subordinata all’esito negativo di un test basato su specifici coefficienti matematici, finalizzato ad accertare la condizione di non operatività. Detta ultima si ritiene sussistente quando l’ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi ordinari, imputati al conto economico, è inferiore a quello dei ricavi figurativi. La società evidenziare le circostanze che hanno impedito il raggiungimento della soglia minima di componenti presuntivi e che, pertanto, giustificano la minore entità di componenti positivi dichiarati e risultanti dalla contabilità, nonché contestare le ulteriori presunzioni poste dalla normativa, indicando eventuali condizioni che hanno reso impossibile conseguire l’imponibile minimo

L'applicazione della disciplina delle società di comodo è subordinata all'esito negativo di un test basato su specifici coefficienti matematici, finalizzato ad accertare la condizione di non operatività. Detta ultima si ritiene sussistente quando l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi ordinari, imputati al conto economico, è inferiore a quello dei ricavi figurativi. La società evidenziare le circostanze che hanno impedito il raggiungimento della soglia minima di componenti presuntivi e che, pertanto, giustificano la minore entità di componenti positivi dichiarati e risultanti dalla contabilità, nonché contestare le ulteriori presunzioni poste dalla normativa, indicando eventuali condizioni che hanno reso impossibile conseguire l'imponibile minimo

Corte di Cassazione, sezione lavoro, Ordinanza n. 30788 depositata il 2 dicembre 2024 – In tema di sgravi ma esprimendo un principio di ordine generale, ha avuto modo di precisare, in tema di rilevanza ed effetti del documento di regolarità contributiva (DURC), che la circostanza che l’INPS non abbia provveduto a segnalare eventuali irregolarità ostative al rilascio del DURC non determina in alcun modo l’inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, non potendo rovesciarsi sull’ente previdenziale gli effetti dell’inosservanza degli obblighi inerenti la regolarità contributiva, che sono in primis del datore di lavoro

In tema di sgravi ma esprimendo un principio di ordine generale, ha avuto modo di precisare, in tema di rilevanza ed effetti del documento di regolarità contributiva (DURC), che la circostanza che l'INPS non abbia provveduto a segnalare eventuali irregolarità ostative al rilascio del DURC non determina in alcun modo l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, non potendo rovesciarsi sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza degli obblighi inerenti la regolarità contributiva, che sono in primis del datore di lavoro

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