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Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione 3, sentenza n. 2235 depositata il 18 giugno 2024 – Nel processo tributario, la compensazione delle spese di lite può essere disposta quando ricorrono “gravi ed eccezionali ragioni” che vanno adeguatamente motivate con puntuale riferimento alle specifiche circostanze della controversia. Il richiamo generico alla “complessità” o alla “pluralità” delle questioni trattate è considerato meramente apparente ed è meritorio di censura

Nel processo tributario, la compensazione delle spese di lite può essere disposta quando ricorrono “gravi ed eccezionali ragioni” che vanno adeguatamente motivate con puntuale riferimento alle specifiche circostanze della controversia. Il richiamo generico alla “complessità” o alla “pluralità” delle questioni trattate è considerato meramente apparente ed è meritorio di censura

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 16743 depositata il 17 giugno 2024 – In sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione, il contribuente può fare valere la prescrizione eventualmente maturata tra la data di notifica delle singole cartelle di pagamento presupposte e quella di notifica del primo avviso di intimazione non impugnato

In sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione, il contribuente può fare valere la prescrizione eventualmente maturata tra la data di notifica delle singole cartelle di pagamento presupposte e quella di notifica del primo avviso di intimazione non impugnato

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 37640 depositata il 14 ottobre 2024 – Il reato di indebita compensazione affinché sia riscontrabile, nelle ipotesi di concorso di persone, è necessaria la sussistenza dell’elemento soggettivo ed è necessario dimostrare che il soggetto in relazione al quale la questione è oggetto di verifica abbia dato un consapevole contributo alla condotta posta in essere da altri individui e del fatto che della materialità di tali condotte quello era consapevole

Il reato di indebita compensazione affinché sia riscontrabile, nelle ipotesi di concorso di persone, è necessaria la sussistenza dell'elemento soggettivo ed è necessario dimostrare che il soggetto in relazione al quale la questione è oggetto di verifica abbia dato un consapevole contributo alla condotta posta in essere da altri individui e del fatto che della materialità di tali condotte quello era consapevole

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 23592 depositata il 3 settembre 2024 – L’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 – nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dall’art. 9, comma 1, lett. f), n. 2) del d.lgs. n. 156 del 2015 – deve essere interpretato, nel senso che la compensazione delle spese di lite, oltre che nell’ipotesi di soccombenza reciproca, è ammissibile solo in presenza di ragioni gravi ed eccezionali, da enunciare espressamente nella decisione. In particolare, il giudice deve tener conto della condotta processuale della parte soccombente nell’agire e resistere in giudizio, nonché dell’incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l’applicazione del criterio generale della soccombenza

L’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 – nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dall’art. 9, comma 1, lett. f), n. 2) del d.lgs. n. 156 del 2015 – deve essere interpretato, nel senso che la compensazione delle spese di lite, oltre che nell’ipotesi di soccombenza reciproca, è ammissibile solo in presenza di ragioni gravi ed eccezionali, da enunciare espressamente nella decisione. In particolare, il giudice deve tener conto della condotta processuale della parte soccombente nell’agire e resistere in giudizio, nonché dell’incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l’applicazione del criterio generale della soccombenza

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sezione 5, sentenza n. 769 depositata il 13 giugno 2024 – È dovuto il contributo unificato per la proposizione avanti al T.A.R. di motivi aggiunti che introducono domande nuove, anche se connesse a quelle già proposte, in quanto determinano un ampliamento del petitum

È dovuto il contributo unificato per la proposizione avanti al T.A.R. di motivi aggiunti che introducono domande nuove, anche se connesse a quelle già proposte, in quanto determinano un ampliamento del petitum

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 16293 depositata il 12 giugno 2024 – La copia analogica dell’avviso di accertamento, sottoscritta digitalmente dal funzionario incaricato e dichiarata conforme all’originale informatico nel rispetto della previsione dell’ art. 23 del D.Lgs. n. 82 del 2005, tiene luogo del menzionato originale ed è validamente notificata al contribuente, oltre che a mezzo posta elettronica certificata, anche a mezzo del servizio postale

La copia analogica dell'avviso di accertamento, sottoscritta digitalmente dal funzionario incaricato e dichiarata conforme all'originale informatico nel rispetto della previsione dell' art. 23 del D.Lgs. n. 82 del 2005, tiene luogo del menzionato originale ed è validamente notificata al contribuente, oltre che a mezzo posta elettronica certificata, anche a mezzo del servizio postale

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sezione 3, sentenza n. 3868 depositata l’ 11 giugno 2024 – Per i ricorsi in appello notificati a partire dal 5 gennaio 2024, è fatto divieto di depositare documenti nuovi, anche se decisivi, salvo che il giudice di secondo grado non li ritenga indispensabili ai fini della decisione. È da considerarsi “indispensabile” il documento idoneo ad elidere ogni incertezza nella ricostruzione dei fatti di causa 

Per i ricorsi in appello notificati a partire dal 5 gennaio 2024, è fatto divieto di depositare documenti nuovi, anche se decisivi, salvo che il giudice di secondo grado non li ritenga indispensabili ai fini della decisione. È da considerarsi “indispensabile” il documento idoneo ad elidere ogni incertezza nella ricostruzione dei fatti di causa 

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 26938 depositata il 17 ottobre 2024 – Nel pubblico impiego costituisce falsa attestazione (prima e dopo la riforma) non solo la alterazione/manomissione del sistema automatico di rilevazione delle presenze, ma anche il non registrare le uscite interruttive del servizio

Nel pubblico impiego costituisce falsa attestazione (prima e dopo la riforma) non solo la alterazione/manomissione del sistema automatico di rilevazione delle presenze, ma anche il non registrare le uscite interruttive del servizio

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