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Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, sezione n. 1, dell’ Umbria sentenza n. 184 depositata il 9 maggio 2024 – Esterovestizione

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, sezione n. 1, dell' Umbria sentenza n. 184 depositata il 9 maggio 2024 Esterovestizione e sede effettiva della società In tema di IRES, ai fini della determinazione della residenza fiscale, assume particolare rilevanza la sede “effettiva” o “economica” della società, ossia il luogo dove hanno concreto svolgimento le [...]

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, sezione n. 7, del Veneto sentenza n. 405 depositata il 7 maggio 2024 – Le prestazioni socio-assistenziali di rilievo sanitario sono incluse tra quelle a carico del Servizio Sanitario Nazionale se, ed in tutti i casi in cui, per garantire il diritto alla salute e alle cure del paziente, occorre che le prestazioni di natura sanitaria siano erogate congiuntamente all’attività socio-assistenziale

Le prestazioni socio-assistenziali di rilievo sanitario sono incluse tra quelle a carico del Servizio Sanitario Nazionale se, ed in tutti i casi in cui, per garantire il diritto alla salute e alle cure del paziente, occorre che le prestazioni di natura sanitaria siano erogate congiuntamente all'attività socio-assistenziale

Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza n. 34383 depositata il 12 settembre 2024 – Un ragionamento, frutto della nota distorsione («bias») cognitiva del «senno di poi» («hindsight bias»), renderebbe colposo qualsiasi comportamento umano causativo di danno, poiché è (quasi) sempre possibile, dopo l’evento, ipotizzare un comportamento alternativo corretto e idoneo a impedirlo. Invece, come acutamente osservato in un recente arresto di legittimità, la regola cautelare che si assume violata deve essere preesistente al fatto, nel senso che il comportamento doveroso basato sulla diligenza, prudenza e perizia ovvero su specifiche norma cautelari deve essere desunto in concreto ed ex ante, giamm i ex post

Un ragionamento, frutto della nota distorsione («bias») cognitiva del «senno di poi» («hindsight bias»), renderebbe colposo qualsiasi comportamento umano causativo di danno, poiché è (quasi) sempre possibile, dopo l'evento, ipotizzare un comportamento alternativo corretto e idoneo a impedirlo. Invece, come acutamente osservato in un recente arresto di legittimità, la regola cautelare che si assume violata deve essere preesistente al fatto, nel senso che il comportamento doveroso basato sulla diligenza, prudenza e perizia ovvero su specifiche norma cautelari deve essere desunto in concreto ed ex ante, giamm i ex post

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Settima Sezione, sentenza depositata il 12 settembre 2024 nella causa C‑429/23 – Gli articoli 184 e 186 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio non ostano a una normativa e a una prassi amministrativa nazionali in forza delle quali a un soggetto passivo è negato il diritto di detrarre l’IVA pagata a monte prima della sua registrazione ai fini dell’IVA, a motivo del fatto che egli ha chiesto tale detrazione dopo la scadenza del termine di decadenza previsto dalla normativa nazionale applicabile, mediante una dichiarazione volta a rettificare una dichiarazione IVA presentata prima della scadenza del suddetto termine, sebbene siano state adottate misure nazionali connesse alla pandemia di COVID-19 al fine di prorogare i termini per la dichiarazione e il pagamento di talune imposte, senza includere tra queste ultime l’IVA

Gli articoli 184 e 186 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio non ostano a una normativa e a una prassi amministrativa nazionali in forza delle quali a un soggetto passivo è negato il diritto di detrarre l’IVA pagata a monte prima della sua registrazione ai fini dell’IVA, a motivo del fatto che egli ha chiesto tale detrazione dopo la scadenza del termine di decadenza previsto dalla normativa nazionale applicabile, mediante una dichiarazione volta a rettificare una dichiarazione IVA presentata prima della scadenza del suddetto termine, sebbene siano state adottate misure nazionali connesse alla pandemia di COVID-19 al fine di prorogare i termini per la dichiarazione e il pagamento di talune imposte, senza includere tra queste ultime l’IVA

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, sezione n. 7, del Veneto sentenza n. 410 depositata l’ 8 maggio 2024 – In caso di acquisto di fabbricati collabenti (categoria catastale “F2”) non è possibile fruire delle agevolazioni “prima casa” poiché lo stato di degrado che li caratterizza è tale da non poter essere abitati o utilizzati

In caso di acquisto di fabbricati collabenti (categoria catastale “F2”) non è possibile fruire delle agevolazioni “prima casa” poiché lo stato di degrado che li caratterizza è tale da non poter essere abitati o utilizzati

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 23281 depositata il 28 agosto 2024 – L’onere della prova relativamente alla presenza di operazioni oggettivamente inesistenti è a carico dell’Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, “mentre spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l’esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia

L'onere della prova relativamente alla presenza di operazioni oggettivamente inesistenti è a carico dell'Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, "mentre spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 23279 depositata il 28 agosto 2024 – Omessa notificazione cartella di pagamento – Prescrizione del credito

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 23279 depositata il 28 agosto 2024 Tributi - Intimazione di pagamento - Omessa notificazione cartella di pagamento - Prescrizione del credito - Assenza di indicazione calcolo degli interessi - Rigetto Rilevato che 1. La contribuente Mo.An. ha impugnato una intimazione di pagamento notificata in data 29 marzo 2016, [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23411 depositata il 30 agosto 2024 – Il regime derogatorio dei requisiti per l’accesso alla pensione di cui all’art. 24, d.l. n. 201/2011 (conv. con l. n. 214/2011), che, a norma dell’art. 1, comma 265, lett. c), l. n. 208/2015, si applica anche ai lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, si applica anche a coloro che, nel lasso di tempo anzidetto, hanno prestato lavoro subordinato in regime di prova, ai sensi dell’art. 2096 c.c., e il cui rapporto si è risolto prima del positivo superamento della prova stessa

Il regime derogatorio dei requisiti per l’accesso alla pensione di cui all’art. 24, d.l. n. 201/2011 (conv. con l. n. 214/2011), che, a norma dell’art. 1, comma 265, lett. c), l. n. 208/2015, si applica anche ai lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, si applica anche a coloro che, nel lasso di tempo anzidetto, hanno prestato lavoro subordinato in regime di prova, ai sensi dell’art. 2096 c.c., e il cui rapporto si è risolto prima del positivo superamento della prova stessa

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