CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 22922 depositata il 19 agosto 2024 – Le trenta giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l’inizio della disoccupazione, cui l’art. 3, comma 1, lett. c) del D.Lgs. nr. 22 del 2015, subordina, in concorso con altre condizioni previste dalla stessa norma, il trattamento della NASpI, sono integrate anche da giornate di ferie e/o di riposo retributivo, trattandosi di pause essenziali e connaturali del rapporto di lavoro, costituzionalmente garantite
Le trenta giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l’inizio della disoccupazione, cui l’art. 3, comma 1, lett. c) del D.Lgs. nr. 22 del 2015, subordina, in concorso con altre condizioni previste dalla stessa norma, il trattamento della NASpI, sono integrate anche da giornate di ferie e/o di riposo retributivo, trattandosi di pause essenziali e connaturali del rapporto di lavoro, costituzionalmente garantite