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Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’ Emilia-Romagna, sezione 10, sentenza n. 218 depositata l’ 11 marzo 2024 – L’estratto di ruolo non è impugnabile poiché non esprime alcuna autonoma pretesa impositiva. Di conseguenza, ai fini dell’impugnazione, il contribuente deve attendere la notifica della cartella esattoriale

L’estratto di ruolo non è impugnabile poiché non esprime alcuna autonoma pretesa impositiva. Di conseguenza, ai fini dell’impugnazione, il contribuente deve attendere la notifica della cartella esattoriale

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 22161 depositata il 6 agosto 2024 – Riguardo ai rischi collegati allo stress lavoro-correlato che il datore di lavoro è tenuto a prevenire, che il suddetto art. 2087 cod. civ. è generale fonte di un obbligo in base al quale è compito del datore di lavoro la valutazione di “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato

Riguardo ai rischi collegati allo stress lavoro-correlato che il datore di lavoro è tenuto a prevenire, che il suddetto art. 2087 cod. civ. è generale fonte di un obbligo in base al quale è compito del datore di lavoro la valutazione di "tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n.26520 depositata il 5 luglio 2024 – A norma dell’art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 74 del 2000 gli acquisti effettuati in riferimento a beni utilizzati per l’attività di impresa non possono ritenersi costituire «operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte» solo perché i prezzi corrisposti sono superiori, eventualmente anche di moltissimo, a quelli di mercato. Nell’ipotesi descritta, infatti, si è verificata una operazione di compravendita di “quei beni” per “quel prezzo”

A norma dell'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 74 del 2000 gli acquisti effettuati in riferimento a beni utilizzati per l'attività di impresa non possono ritenersi costituire «operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte» solo perché i prezzi corrisposti sono superiori, eventualmente anche di moltissimo, a quelli di mercato. Nell'ipotesi descritta, infatti, si è verificata una operazione di compravendita di "quei beni" per "quel prezzo"

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, sezione n. 2, sentenza n. 114 depositata l’ 8 marzo 2024 – Una gestione apparentemente antieconomica non è necessariamente sintomo di evasione, bensì può derivare da legittime ragioni che hanno portato l’imprenditore a compiere tali scelte. Pertanto, anche la valutazione dell’inerenza deve essere apprezzata attraverso un giudizio qualitativo, scevro da riferimenti di utilità o di vantaggio, afferenti un giudizio quantitativo, e deve essere distinta dalla nozione di congruità del costo

Una gestione apparentemente antieconomica non è necessariamente sintomo di evasione, bensì può derivare da legittime ragioni che hanno portato l’imprenditore a compiere tali scelte. Pertanto, anche la valutazione dell’inerenza deve essere apprezzata attraverso un giudizio qualitativo, scevro da riferimenti di utilità o di vantaggio, afferenti un giudizio quantitativo, e deve essere distinta dalla nozione di congruità del costo

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, sentenza n. 1793 depositata il 23 febbraio 2024 – E’ consentito all’operatore economico in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente di partecipare alle gare per l’affidamento di lavori pubblici, anche se privo delle qualificazioni previste dal bando per le categorie scorporabili, alla condizione, però, che affidi in subappalto le lavorazioni riconducibili alle predette categorie, se a qualificazione obbligatoria, ad imprese in possesso delle necessarie qualificazioni. Il concorrente deve dichiarare sin da subito la propria intenzione di avvalersi del subappalto necessario

E' consentito all’operatore economico in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente di partecipare alle gare per l’affidamento di lavori pubblici, anche se privo delle qualificazioni previste dal bando per le categorie scorporabili, alla condizione, però, che affidi in subappalto le lavorazioni riconducibili alle predette categorie, se a qualificazione obbligatoria, ad imprese in possesso delle necessarie qualificazioni. Il concorrente deve dichiarare sin da subito la propria intenzione di avvalersi del subappalto necessario

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, sentenza n. 1774 depositata il 22 febbraio 2024 – Laddove i costi non considerati o non giustificati siano tali da non poter essere coperti neanche tramite il valore economico dell’utile stimato, che si valuta la non renumeratività dell’offerta e la sua non sostenibilità, con ovvie conseguenze sulla veridicità della stessa

Laddove i costi non considerati o non giustificati siano tali da non poter essere coperti neanche tramite il valore economico dell'utile stimato, che si valuta la non renumeratività dell'offerta e la sua non sostenibilità, con ovvie conseguenze sulla veridicità della stessa

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 21262 depositata il 30 luglio 2024 – In caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi di una società di capitali, in cui i soci abbiano optato per il regime di trasparenza fiscale ai sensi dell’art. 116 TUIR, con conseguente automatica imputazione dei redditi sociali a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione degli stessi, sussiste tra società e soci il litisconsorzio necessario ex art. 14 d.lgs. n. 546/1992

In caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi di una società di capitali, in cui i soci abbiano optato per il regime di trasparenza fiscale ai sensi dell'art. 116 TUIR, con conseguente automatica imputazione dei redditi sociali a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione degli stessi, sussiste tra società e soci il litisconsorzio necessario ex art. 14 d.lgs. n. 546/1992

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione n. 3, sentenza n. 1989 depositata l’ 8 marzo 2024 – Le pronunzie della Corte di giustizia dell’Unione europea, così come quelle della Corte Costituzionale che dichiarano l’illegittimità di una norma nazionale, non incidono sui rapporti già definiti. Questi ultimi devono essere intesi come tutti quelli in cui è intervenuta una sentenza irrevocabile, ovvero non sia stato impugnato l’atto applicativo, oppure siano maturate la prescrizione e la decadenza

Le pronunzie della Corte di giustizia dell’Unione europea, così come quelle della Corte Costituzionale che dichiarano l’illegittimità di una norma nazionale, non incidono sui rapporti già definiti. Questi ultimi devono essere intesi come tutti quelli in cui è intervenuta una sentenza irrevocabile, ovvero non sia stato impugnato l’atto applicativo, oppure siano maturate la prescrizione e la decadenza

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