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Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 31665 depositata il 2 agosto 2024 – Ai fini della configurabilità della responsabilità da reato degli enti, non sono ex se sufficienti la mancanza o inidoneità degli specifici modelli di organizzazione o la loro inefficace attuazione, essendo necessaria la dimostrazione, per l’appunto, della “colpa di organizzazione”, che caratterizza la tipicità dell’illecito amministrativo ed è distinta dalla colpa degli autori del reato ed inoltre l’esiguità del risparmio può rilevare per escludere il profilo dell’interesse e/o del vantaggio, e, quindi, la responsabilità dell’ente, ove la violazione si collochi in un contesto di generale osservanza da parte dell’impresa delle disposizioni in materia di sicurezza

Ai fini della configurabilità della responsabilità da reato degli enti, non sono ex se sufficienti la mancanza o inidoneità degli specifici modelli di organizzazione o la loro inefficace attuazione, essendo necessaria la dimostrazione, per l'appunto, della "colpa di organizzazione", che caratterizza la tipicità dell'illecito amministrativo ed è distinta dalla colpa degli autori del reato ed inoltre l'esiguità del risparmio può rilevare per escludere il profilo dell'interesse e/o del vantaggio, e, quindi, la responsabilità dell'ente, ove la violazione si collochi in un contesto di generale osservanza da parte dell'impresa delle disposizioni in materia di sicurezza

Corte di Cassazione, sezione tributaria, Ordinanza n. 21181 depositata il 29 luglio 2024 – Riduzione della TARI per le attività stagionali

Corte di Cassazione, sezione tributaria, Ordinanza n. 21181 depositata il 29 luglio 2024 TARI - riduzione per le attività stagionali CONSIDERATO CHE 1. in data 12 febbraio 2018 veniva notificato, su istanza del Comune di Gaeta, alla società S. s.a.s. di U.A. & C. l’avviso di accertamento relativo alla Tassa sui rifiuti (TARI) per “infedele [...]

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 21299 depositata il 30 luglio 2024 – Ai fini della degli obblighi di consultazione e informazione di cui alla direttiva europea concernente ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, in tutti i casi di licenziamento collettivo dette procedure di informazione e consultazione si devono applicare anche ai dirigenti

Ai fini della degli obblighi di consultazione e informazione di cui alla direttiva europea concernente ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, in tutti i casi di licenziamento collettivo dette procedure di informazione e consultazione si devono applicare anche ai dirigenti

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 20591 depositata il 24 luglio 2024 – Ai fini della valutazione della deduzione di componenti negativi di reddito ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d. lgs. 446/1997 e dell’esclusione dalla base imponibile ex art. 26 bis della L. 196/1997 e detrazione dell’IVA, la distinzione tra appalto genuino di cui all’art.1655 cod. civ. e l’illecita somministrazione di manodopera si individua nella concorrenza dei requisiti di assunzione del rischio di impresa e di direzione ed organizzazione di mezzi e materiali necessari da parte dell’appaltatore

Ai fini della valutazione della deduzione di componenti negativi di reddito ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d. lgs. 446/1997 e dell’esclusione dalla base imponibile ex art. 26 bis della L. 196/1997 e detrazione dell’IVA, la distinzione tra appalto genuino di cui all’art.1655 cod. civ. e l’illecita somministrazione di manodopera si individua nella concorrenza dei requisiti di assunzione del rischio di impresa e di direzione ed organizzazione di mezzi e materiali necessari da parte dell’appaltatore

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 19151 dell’ 11 luglio 2024 – In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’art. 12, comma 7, dello statuto del contribuente dev’essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus. Lo spatium deliberandi di 60 giorni fino all’ultimo giorno consente ex art.12 comma 7 l. n.212/2000 al contribuente di effettuare nuove interlocuzioni ai fini del compimento del contraddittorio, e questo lasso di tempo riservato dalla legge non è abbreviato o consumato dalla presenza di una intermedia interlocuzione scritta

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12, comma 7, dello statuto del contribuente dev’essere interpretato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus. Lo spatium deliberandi di 60 giorni fino all’ultimo giorno consente ex art.12 comma 7 l. n.212/2000 al contribuente di effettuare nuove interlocuzioni ai fini del compimento del contraddittorio, e questo lasso di tempo riservato dalla legge non è abbreviato o consumato dalla presenza di una intermedia interlocuzione scritta

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 18424 depositata il 5 luglio 2024 – In relazione al principio di specialità del processo tributario l’inesistenza della notifica comporta che non è configurabile alcuna sanatoria ex tunc, ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., per effetto della costituzione dell’amministrazione convenuta

In relazione al principio di specialità del processo tributario l’inesistenza della notifica comporta che non è configurabile alcuna sanatoria ex tunc, ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., per effetto della costituzione dell’amministrazione convenuta

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sezione n. 13, sentenza n. 1730 depositata l’ 8 marzo 2024 – La comunicazione di presa in carico, quando non è preceduta dalla notifica di un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, si configura come atto prodromico dell’esecuzione forzata in danno del contribuente e, in quanto tale, assume efficacia lesiva ed è impugnabile

La comunicazione di presa in carico, quando non è preceduta dalla notifica di un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, si configura come atto prodromico dell’esecuzione forzata in danno del contribuente e, in quanto tale, assume efficacia lesiva ed è impugnabile

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