SERVIZI UTILI

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 17351 depositata il 24 giugno 2024 – Il termine breve per proporre reclamo contro la sentenza che decide il ricorso in opposizione decorre dalla comunicazione di cancelleria della sentenza a mezzo PEC, che, come tale, non richiede l’apposizione della formula “Notificazione ai sensi del d.l. 179 del 2012”, prevista dall’allegato 8 delle specifiche tecniche del p.c.t. del 16 aprile 2014 per le sole notificazioni e non anche per le comunicazioni, senza che rilevi che per entrambi gli atti il biglietto di cancelleria contiene il testo integrale del provvedimento trasmesso

Il termine breve per proporre reclamo contro la sentenza che decide il ricorso in opposizione decorre dalla comunicazione di cancelleria della sentenza a mezzo PEC, che, come tale, non richiede l’apposizione della formula “Notificazione ai sensi del d.l. 179 del 2012”, prevista dall’allegato 8 delle specifiche tecniche del p.c.t. del 16 aprile 2014 per le sole notificazioni e non anche per le comunicazioni, senza che rilevi che per entrambi gli atti il biglietto di cancelleria contiene il testo integrale del provvedimento trasmesso

CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza n. 121 depositata il 4 luglio 2024 – Illegittimità costituzionale dell’art. 144 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non prevede l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata, quando il giudice delegato abbia autorizzato la costituzione in un giudizio e abbia attestato la mancanza di attivo per le spese; illegittimità costituzionale dell’art. 146 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede la prenotazione a debito delle spese della procedura di liquidazione controllata

Illegittimità costituzionale dell’art. 144 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non prevede l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata, quando il giudice delegato abbia autorizzato la costituzione in un giudizio e abbia attestato la mancanza di attivo per le spese; illegittimità costituzionale dell’art. 146 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede la prenotazione a debito delle spese della procedura di liquidazione controllata

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Umbria, sezione n. 1, sentenza n. 761 depositata il 15 febbraio 2024 – Nel processo tributario le dichiarazioni spontanee, rese ai sensi dell’art. 350 cpp agli ufficiali di P.G., nel corso delle indagini per il reato di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 74/2000, sono ammissibili

Nel processo tributario le dichiarazioni spontanee, rese ai sensi dell’art. 350 cpp agli ufficiali di P.G., nel corso delle indagini per il reato di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 74/2000, sono ammissibili

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione n. 15, sentenza n. 1080 depositata il 7 febbraio 2024 – Ogni persona fisica, a prescindere dall’età, è soggetto passivo d’imposta e, di conseguenza, anche se minorenne, può essere sottoposta a verifica fiscale ed essere raggiunta da un atto impositivo

Ogni persona fisica, a prescindere dall'età, è soggetto passivo d'imposta e, di conseguenza, anche se minorenne, può essere sottoposta a verifica fiscale ed essere raggiunta da un atto impositivo

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 26135 depositata il 3 luglio 2024 – Il delitto di illecita influenza sulla assemblea ex 2636 cod. civ. è delitto di evento, posto a tutela dell’interesse al corretto funzionamento dell’organo assembleare, cosicchè gli atti fraudolenti o simulati devono effettivamente determinare la maggioranza in assemblea, il che presuppone che una assemblea sia stata effettivamente tenuta, non risultando invece sufficiente ad integrare la condotta di reato la sola simulazione della tenuta della assemblea

Il delitto di illecita influenza sulla assemblea ex 2636 cod. civ. è delitto di evento, posto a tutela dell'interesse al corretto funzionamento dell'organo assembleare, cosicchè gli atti fraudolenti o simulati devono effettivamente determinare la maggioranza in assemblea, il che presuppone che una assemblea sia stata effettivamente tenuta, non risultando invece sufficiente ad integrare la condotta di reato la sola simulazione della tenuta della assemblea

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 18114 depositata il 2 luglio 2024 – In caso di cambio appalto e applicazione della ivi prevista clausola sociale, impone vincoli procedurali a garanzia della correttezza e trasparenza dell’operazione di subentro e la previsione della necessità di criteri verificabili riguardanti l’intero bacino dei lavoratori per il passaggio del personale, o di parte di esso, già impiegato nell’appalto

In caso di cambio appalto e applicazione della ivi prevista clausola sociale, impone vincoli procedurali a garanzia della correttezza e trasparenza dell’operazione di subentro e la previsione della necessità di criteri verificabili riguardanti l’intero bacino dei lavoratori per il passaggio del personale, o di parte di esso, già impiegato nell’appalto

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 11676 depositata il 30 aprile 2024 – Nel processo tributario, in tema di giudizio con pluralità di parti, l’art. 53, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, laddove prevede la sua proposizione nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili, dipendenti e scindibili, così come delineata dalle regole processual-civilistiche, e pertanto, nei limiti del rispetto delle regole prescritte dagli artt. 331 e 332, cod. proc. civ., applicabili al processo tributario, non vi è l’obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti delle parti, pur presenti nel giudizio di primo grado, il cui interesse alla partecipazione al grado d’appello, per cause scindibili, sia venuto meno

Nel processo tributario, in tema di giudizio con pluralità di parti, l’art. 53, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, laddove prevede la sua proposizione nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili, dipendenti e scindibili, così come delineata dalle regole processual-civilistiche, e pertanto, nei limiti del rispetto delle regole prescritte dagli artt. 331 e 332, cod. proc. civ., applicabili al processo tributario, non vi è l’obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti delle parti, pur presenti nel giudizio di primo grado, il cui interesse alla partecipazione al grado d’appello, per cause scindibili, sia venuto meno

Torna in cima