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Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione n. 3, sentenza n. 8959 depositata il 6 novembre 2023 – Il reddito dell’impresa familiare va accertato solo nei confronti del titolare, unico obbligato a tenere le scritture contabili ai sensi dell’art. 13 del D.p.r. n. 600 del 1973. Di conseguenza, la posizione degli altri familiari che hanno prestato il loro apporto sul piano lavorativo assume rilevanza esclusivamente nei rapporti interni

Il reddito dell’impresa familiare va accertato solo nei confronti del titolare, unico obbligato a tenere le scritture contabili ai sensi dell’art. 13 del D.p.r. n. 600 del 1973. Di conseguenza, la posizione degli altri familiari che hanno prestato il loro apporto sul piano lavorativo assume rilevanza esclusivamente nei rapporti interni

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, sezione n. 1, sentenza n. 889 depositata il 27 ottobre 2023 – In tema di prestazioni mediche rientranti nel campo della chirurgia estetica, l’onere di provare l’esenzione IVA prevista dall’art. 10, comma 1, n. 18 del DPR n. 633/1972 comporta, che il medico, al momento del pagamento della prestazione, richieda al paziente il consenso all’utilizzo della documentazione medica al fine di dimostrare la spettanza dell’esenzione

In tema di IVA, le prestazioni mediche e paramediche di chirurgia estetica si distinguono dalle prestazioni a contenuto meramente cosmetico e sono esenti di imposta, ex art. 10, n. 18, del D.P.R. n. 633 del 1972, nei limiti in cui sono finalizzate a trattare o curare persone che, a seguito di una malattia, di un trauma o di un handicap fisico congenito, subiscono disagi psico-fisici e, dunque, sono rivolte alla tutela della salute, gravando sul contribuente l'onere di provare la sussistenza dei suddetti requisiti soggettivi e oggettivi

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 14947 depositata il 28 maggio 2024 – E’ configurabile la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un’eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d’ufficio) quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un’altra questione (qui, quella sulla fondatezza della pretesa fiscale), il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza.

E' configurabile la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio) quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un'altra questione (qui, quella sulla fondatezza della pretesa fiscale), il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza.

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 12688 depositata il 9 maggio 2024 – La segnalazione ex 54-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 (cd. “whistleblowing”) sottrae alla reazione disciplinare del soggetto datore tutte quelle condotte che, per quanto rilevanti persino sotto il profilo penale, siano funzionalmente correlate alla denunzia dell’illecito, risultando riconducibili alla causa di esonero da responsabilità disciplinare di cui alla norma invocata

La segnalazione ex 54-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 (cd. “whistleblowing”) sottrae alla reazione disciplinare del soggetto datore tutte quelle condotte che, per quanto rilevanti persino sotto il profilo penale, siano funzionalmente correlate alla denunzia dell'illecito, risultando riconducibili alla causa di esonero da responsabilità disciplinare di cui alla norma invocata

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 15219 depositata il 30 maggio 2024 – La convocazione avanti alla competente commissione di conciliazione, all’esito della richiesta di svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione contenente la specificazione delle rivendicazioni avanzate costituisce una vera e propria messa in mora, valutabile ex art. 2943, comma 4, c.c., ai fini dell’interruzione della prescrizione, contenendo l’esplicitazione della pretesa e manifestando l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo

La convocazione avanti alla competente commissione di conciliazione, all'esito della richiesta di svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione contenente la specificazione delle rivendicazioni avanzate costituisce una vera e propria messa in mora, valutabile ex art. 2943, comma 4, c.c., ai fini dell'interruzione della prescrizione, contenendo l'esplicitazione della pretesa e manifestando l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 14869 depositata il 28 maggio 2024 – Nel giudizio di cassazione, la revoca della procura ad litem, quale espressione dell’autonomia negoziale della parte, attuata mediante l’esercizio del diritto potestativo di recesso dal rapporto professionale con il difensore, non integra una causa interruttiva del processo, che prosegue senza la necessità di alcun particolare adempimento

Nel giudizio di cassazione, la revoca della procura ad litem, quale espressione dell'autonomia negoziale della parte, attuata mediante l'esercizio del diritto potestativo di recesso dal rapporto professionale con il difensore, non integra una causa interruttiva del processo, che prosegue senza la necessità di alcun particolare adempimento

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Umbria, sezione n. 2, sentenza n. 316 depositata il 25 ottobre 2023 – L’articolo 8 dello Statuto del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212), prevede che il debitore accollato continua a rispondere in solido con il soggetto accollante del debito d’imposta nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, non potendosi verificare in nessun caso la liberazione convenzionale del debitore originario

L’articolo 8 dello Statuto del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212), prevede che il debitore accollato continua a rispondere in solido con il soggetto accollante del debito d'imposta nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, non potendosi verificare in nessun caso la liberazione convenzionale del debitore originario

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sezione n. 13, sentenza n. 5782 depositata il 20 ottobre 2023 – L’esenzione IMU opererebbe per i beni di proprietà dell’IACP in caso di utilizzo per scopi sociali ovvero per attività senza scopo di lucro, occorre, ai fini dell’integrazione dell’esenzione, un requisito oggettivo, – rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate dal legislatore ai fini dell’esenzione, – ed un requisito soggettivo, – costituito, a sua volta, dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali

L'esenzione IMU opererebbe per i beni di proprietà dell'IACP in caso di utilizzo per scopi sociali ovvero per attività senza scopo di lucro, occorre, ai fini dell'integrazione dell'esenzione, un requisito oggettivo, - rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate dal legislatore ai fini dell'esenzione, - ed un requisito soggettivo, - costituito, a sua volta, dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali

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