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Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione n. 11, sentenza n. 6331 depositata il 9 novembre 2023 – In caso di separazione coniugale le agevolazioni prima casa, previste dall’art. 1 della tariffa parte prima, allegato al D.p.r. 131/86, vengono meno ove i coniugi rivendano le quote di proprietà dell’immobile acquistato in costanza di matrimonio prima del quinquennio, e senza riacquistare una nuova “prima casa”. Peraltro secondo i giudici romani che è irrilevante che la vendita sia avvenuta, con ripartizione del ricavato, in fase di separazione e di negoziazione globale dei rapporti tra i coniugi

In caso di separazione coniugale le agevolazioni prima casa, previste dall'art. 1 della tariffa parte prima, allegato al D.p.r. 131/86, vengono meno ove i coniugi rivendano le quote di proprietà dell’immobile acquistato in costanza di matrimonio prima del quinquennio, e senza riacquistare una nuova “prima casa”. Peraltro secondo i giudici romani che è irrilevante che la vendita sia avvenuta, con ripartizione del ricavato, in fase di separazione e di negoziazione globale dei rapporti tra i coniugi

– Ai fini IRAP, il carattere “occasionale” della prestazione svolta dagli incaricati alle vendite a domicilio (IVD) senza vincolo di subordinazione è dimostrata dal livello di reddito, che deve essere inferiore alla soglia fissata a 5.000€

Ai fini IRAP, il carattere “occasionale” della prestazione svolta dagli incaricati alle vendite a domicilio (IVD) senza vincolo di subordinazione è dimostrata dal livello di reddito, che deve essere inferiore alla soglia fissata a 5.000€

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sezione n. 19, sentenza n. 15300 depositata il 7 novembre 2023 – L’atto impositivo in materia di IMU deve fornire prova della legittimazione a esercitare il potere di accertamento e di riscossione delle imposte locali da parte della società concessionaria della gestione dei tributi

L’atto impositivo in materia di IMU deve fornire prova della legittimazione a esercitare il potere di accertamento e di riscossione delle imposte locali da parte della società concessionaria della gestione dei tributi

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 15198 depositata il 30 maggio 2024 – Il riconoscimento di una progressione economica indubbiamente valorizza – e, quindi, già in parte remunera -la maggior esperienza e professionalità maturata dal dipendente nel corso degli anni di lavoro», ha ritenuto non in contrasto con l’art. 36 Cost. né «manifestamente irragionevole che, nel caso di conferimento dell’incarico di DSGA, l’ordinamento preveda una retribuzione aggiuntiva via via decrescente, fino all’azzeramento, per il dipendente più anziano, dotato, sì, di maggiori esperienze, ma per esse già remunerato

Il riconoscimento di una progressione economica indubbiamente valorizza - e, quindi, già in parte remunera -la maggior esperienza e professionalità maturata dal dipendente nel corso degli anni di lavoro», ha ritenuto non in contrasto con l’art. 36 Cost. né «manifestamente irragionevole che, nel caso di conferimento dell'incarico di DSGA, l'ordinamento preveda una retribuzione aggiuntiva via via decrescente, fino all'azzeramento, per il dipendente più anziano, dotato, sì, di maggiori esperienze, ma per esse già remunerato

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 14728 depositata il 27 maggio 2024 – In materia di licenziamento disciplinare, la tempestività della contestazione è declinata in senso relativo, a motivo delle ragioni che possono cagionare il ritardo, quali il tempo necessario per l’accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell’impresa, ferma la riserva di valutazione delle suddette circostanze al giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici

In materia di licenziamento disciplinare, la tempestività della contestazione è declinata in senso relativo, a motivo delle ragioni che possono cagionare il ritardo, quali il tempo necessario per l’accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell’impresa, ferma la riserva di valutazione delle suddette circostanze al giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 15019 depositata il 29 maggio 2024 – Per gli accertamenti c.d. redditometro, sulla base dell’art. 38 D.P.R. n. 600 del 1973 nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78, il giudice tributario, a fronte della specifica eccezione del contribuente, non deve perciò limitarsi ad accertare … se l’Ufficio abbia preso in considerazione due o più anni consecutivi, ma piuttosto se dall’atto di accertamento possano desumersi – così da poter essere eventualmente contestate dal contribuente – le ragioni per le quali l’Ufficio stesso abbia ritenuto non congrua la dichiarazione per tali annualità

Per gli accertamenti c.d. redditometro, sulla base dell'art. 38 D.P.R. n. 600 del 1973 nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78, il giudice tributario, a fronte della specifica eccezione del contribuente, non deve perciò limitarsi ad accertare ... se l'Ufficio abbia preso in considerazione due o più anni consecutivi, ma piuttosto se dall'atto di accertamento possano desumersi - così da poter essere eventualmente contestate dal contribuente - le ragioni per le quali l'Ufficio stesso abbia ritenuto non congrua la dichiarazione per tali annualità

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 14937 depositata il 28 maggio 2024 – Nel processo civile e in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice, al quale non è imposta l’originalità né dei contenuti né delle modalità espositive

Nel processo civile e in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive

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