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CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 15025 depositata il 29 maggio 2024 – La disciplina limitativa del potere di licenziamento, di cui alla l. n. 604 del 1966 e st.lav., non è applicabile, ai sensi dell’art. 10 della l. n. 604 del 1966, ai dirigenti, neppure convenzionali; ne consegue che, ai fini dell’eventuale riconoscimento dell’indennità supplementare prevista per la categoria dirigenziale, occorre far riferimento alla nozione contrattuale di giustificatezza della risoluzione, che si discosta, sia sul piano soggettivo che oggettivo, da quella di giustificato motivo, trovando la sua ragion d’essere, da un lato, nel rapporto fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro in virtù delle mansioni affidate, dall’altro, nello stesso sviluppo delle strategie di impresa che rendano nel tempo non pienamente adeguata la concreta posizione assegnata al dirigente nella articolazione della struttura direttiva dell’azienda

La disciplina limitativa del potere di licenziamento, di cui alla l. n. 604 del 1966 e st.lav., non è applicabile, ai sensi dell'art. 10 della l. n. 604 del 1966, ai dirigenti, neppure convenzionali; ne consegue che, ai fini dell'eventuale riconoscimento dell'indennità supplementare prevista per la categoria dirigenziale, occorre far riferimento alla nozione contrattuale di giustificatezza della risoluzione, che si discosta, sia sul piano soggettivo che oggettivo, da quella di giustificato motivo, trovando la sua ragion d'essere, da un lato, nel rapporto fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro in virtù delle mansioni affidate, dall'altro, nello stesso sviluppo delle strategie di impresa che rendano nel tempo non pienamente adeguata la concreta posizione assegnata al dirigente nella articolazione della struttura direttiva dell'azienda

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 14904 depositata il 28 maggio 2024 – I contratti collettivi, quindi, non potendo derogare in senso peggiorativo ad un diritto del singolo lavoratore se non nel caso in cui egli abbia loro conferito esplicito mandato in tal senso, non possono prevedere l’obbligo dei dipendenti di lavorare nei giorni di festività infrasettimanali, in quanto incidenti sul diritto dei lavoratori -indisponibile da parte delle organizzazioni sindacali

I contratti collettivi, quindi, non potendo derogare in senso peggiorativo ad un diritto del singolo lavoratore se non nel caso in cui egli abbia loro conferito esplicito mandato in tal senso, non possono prevedere l'obbligo dei dipendenti di lavorare nei giorni di festività infrasettimanali, in quanto incidenti sul diritto dei lavoratori -indisponibile da parte delle organizzazioni sindacali

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sezione n. 4, sentenza n. 1217 depositata il 5 dicembre 2023 – In caso di rideterminazione dei redditi con l’atto impositivo a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente può sempre opporre la prova presuntiva contraria. In particolare, lo stesso può eccepire la “incidenza percentuale dei costi relativi che vanno dunque detratti dall’ammontare dei prelievi non giustificati”

In caso di rideterminazione dei redditi con l’atto impositivo a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente può sempre opporre la prova presuntiva contraria. In particolare, lo stesso può eccepire la “incidenza percentuale dei costi relativi che vanno dunque detratti dall’ammontare dei prelievi non giustificati”

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sezione n. 6, sentenza n. 14184 depositata il 30 novembre 2023 – L’art. 26 del D,p.r. 602/73 prevede che soltanto l’indirizzo di PEC del destinatario, e non quello del mittente, debba necessariamente essere tratto dal Registro ufficiale ivi indicato. Di conseguenza l’indirizzo PEC dell’Agenzia delle Entrate deve ritenersi valido ancorché non estratto da Reginde, o comunque da un “pubblico elenco”

L'art. 26 del D,p.r. 602/73 prevede che soltanto l'indirizzo di PEC del destinatario, e non quello del mittente, debba necessariamente essere tratto dal Registro ufficiale ivi indicato. Di conseguenza l’indirizzo PEC dell’Agenzia delle Entrate deve ritenersi valido ancorché non estratto da Reginde, o comunque da un “pubblico elenco”

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 14635 depositata il 24 maggio 2024 – Nullità termine apposto al contratto di lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 14635 depositata il 24 maggio 2024 Lavoro - Nullità termine apposto al contratto - Pagamento dieci mensilità - Esistenza in fatto ragioni assunzione - Rigetto Fatti di causa 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Roma respingeva l’appello proposto dalla E.L. s.p.a. contro la [...]

CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza n. 99 depositata il 4 giugno 2024 – Illegittimità costituzionale dell’art. 42˗bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui prevede che il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico, con figli minori fino a tre anni di età, possa essere disposto «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa», anziché «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l’altro genitore eserciti la propria attività lavorativa»

Illegittimità costituzionale dell’art. 42˗bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui prevede che il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico, con figli minori fino a tre anni di età, possa essere disposto «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa», anziché «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l’altro genitore eserciti la propria attività lavorativa»

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione n. 17, sentenza n. 3490 depositata il 23 novembre 2023 – La sopravvenuta estinzione del trust rende applicabili in via analogica le regole contenute nell’art. 36 della disciplina sulla riscossione che individua quali responsabili nei confronti dell’amministrazione finanziaria, tra gli altri, i liquidatori di società che non abbiano adempiuto all’obbligo di pagare le imposte dovute dall’ente societario. Di conseguenza la legittimazione passiva del trustee deriva dalla sua qualità di gestore dei beni patrimoniali conferiti nel trust ed ai quali i medesimi debiti si riferiscono

La sopravvenuta estinzione del trust rende applicabili in via analogica le regole contenute nell'art. 36 della disciplina sulla riscossione che individua quali responsabili nei confronti dell'amministrazione finanziaria, tra gli altri, i liquidatori di società che non abbiano adempiuto all'obbligo di pagare le imposte dovute dall'ente societario. Di conseguenza la legittimazione passiva del trustee deriva dalla sua qualità di gestore dei beni patrimoniali conferiti nel trust ed ai quali i medesimi debiti si riferiscono

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